D.M. 19 marzo 1990
Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori–distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri
GU 76 del 31.03.1990
Abrogato dal decreto 22 novembre 2017
Update 06.12.2017:
Pubblicato il Decreto 22 Novembre 2017
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.
Sono abrogati:
a) decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri;
b) decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto;
c) art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006 recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio.
Pubblicato il Decreto 22 Novembre 2017
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.
Sono abrogati:
a) decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri;
b) decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto;
c) art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006 recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio.
Collegati