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Decisione di esecuzione (UE) 2022/2110

Decisione di esecuzione UE 2022 2110 BAT metalli ferrosi

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2110 / BAT metalli ferrosi

ID 17986 | 04.11.2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2110 della Commissione, dell’11 ottobre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l’industria di trasformazione dei metalli ferrosi

GU L 284/69 del 04.11.2022
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La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.

(2) A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, il forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente, istituito con decisione della Commissione del 16 maggio 2011, ha trasmesso alla Commissione, il 17 dicembre 2021, il proprio parere in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per l’industria di trasformazione dei metalli ferrosi. Il parere è accessibile al pubblico.

(3) Le conclusioni sulle BAT di cui all’allegato della presente decisione tengono conto del parere del forum sul contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT. Contengono gli elementi principali del documento di riferimento sulle BAT.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l’industria di trasformazione dei metalli ferrosi, riportate in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione

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ALLEGATO

1. CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT) PER L’INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE DEI METALLI FERROSI

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti conclusioni sulle BAT si riferiscono alle seguenti attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE:

2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all’ora;

c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all’ora; è compreso il rivestimento in continuo e la zincatura discontinua;

2.6. trattamento di superficie di metalli ferrosi mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3, se il trattamento avviene con laminazione a freddo, trafilatura o zincatura discontinua;

6.11. trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE, purché il carico inquinante principale provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT.

Le presenti conclusioni sulle BAT riguardano anche le seguenti attività:

- laminazione a freddo e trafilatura se direttamente associate a laminazione a caldo e/o rivestimento in continuo;
- recupero dell’acido, se direttamente associato alle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT;
- trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse, purché non coperto dalla direttiva 91/271/CEE e a condizione che il principale carico inquinante provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT;
- processi di combustione direttamente associati alle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT, a condizione che:

1) i prodotti gassosi della combustione siano posti a contatto diretto con il materiale (come il riscaldamento diretto della carica o l’essiccamento diretto della carica); o

2) il calore radiante e/o di conduzione sia trasferito mediante parete solida (riscaldamento indiretto):

- senza l’ausilio di un fluido termovettore (ciò comprende il riscaldamento della vasca di zincatura); o
- quando un gas (ad esempio H2) funga da fluido termovettore nel caso di ricottura discontinua.

Le presenti conclusioni sulle BAT non comprendono le seguenti attività:

- rivestimento metallico per spruzzo a caldo;
- elettroplaccatura e placcatura non elettrolitica; potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche (Surface Treatment of Metals and Plastics - STM).

Altre conclusioni sulle BAT e documenti di riferimento che possono rivestire un interesse ai fini delle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT comprendono quanto segue:

- produzione di ferro e acciaio (Iron and Steel Production - IS);
- grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants - LCP);
- trattamento di superficie di metalli e materie plastiche (STM);
- trattamento di superficie mediante solventi organici (Surface Treatment using Organic Solvents - STS);
- trattamento dei rifiuti (Waste Treatments - WT);
- monitoraggio delle emissioni nell’aria e nell’acqua da installazioni IED (ROM);
- effetti economici e incrociati (Economic and Cross-MEDIA Effects - ECM)
- emissioni prodotte dallo stoccaggio (Emissions from storage - EFS);
- efficienza energetica (Energy Efficiency - ENE);
- sistemi di raffreddamento industriali (Industrial Cooling Systems - ICS).

Le presenti conclusioni sulle BAT si applicano fatte salve le altre normative pertinenti, ad esempio in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH), oppure di classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP).

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