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Circolare VVF n. 11475 del 23 luglio 2021

Guida tecnica misure safety rifornimento GNL

Circolare VVF n. 11475 del 23 luglio 2021 / Guida tecnica rifornimento in porto navi a GNL

ID 14155 | 28.07.2021

OGGETTO: Guida tecnica per l’individuazione delle misure di safety per il rifornimento in porto delle navi a GNL

Scopo del presente documento è quello di fornire una guida tecnica sui criteri da adattare per valutare le richieste di esecuzioni di operazioni di bunkeraggio di GNL tra un’unica autocisterna di GNL ed una nave ricevente o tra una sola nave/bettolina di GNL ed una nave ricevente, rimanendo escluse altre configurazioni tra cui, ad esempio, le operazioni di bunkeraggio che prevedono il collegamento in parallelo di più ATB o di più bettoline.

Tali ulteriori configurazioni, non escluse nella loro implementazione, potranno essere adottate qualora siano previste dalle norme, dai regolamenti e dai codici internazionali in vigore al momento della richiesta di effettuazione delle operazioni di bunkeraggio e qualora, questi ultimi lo richiedano, dovranno essere studiate adottando i metodi di analisi di rischio riconosciuti.

Infatti, la presente guida tecnica, di prevalente natura “informativa” e di “orientamento”, rimanda in ogni caso alle norme, ai regolamenti ed ai codici internazionali per le condizioni prescrittive da adottare.

A tal fine si precisa che recitando testualmente l’art. 3 del Regolamento Delegato (Ue) 2018/674 della Commissione del 17 novembre 2017 “I punti di rifornimento di GNL per le navi adibite alla navigazione interna o alla navigazione marittima che non sono contemplate dal Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti (codice IGC) sono conformi alla norma EN ISO 20519” il presente documento è redatto sulla base di tale norma, che nel frattempo è stata pubblicata in Italia come UNI EN ISO 20519:2017: «Navi e tecnologia marina - Specifica per il rifornimento di navi alimentate a gas naturale liquefatto - Ships and marine technology — Specification for bunkering of liquefied natural gas fuelled vessels».

Pertanto, per tutti gli aspetti non specificamente trattati nella presente guida si dovrà far riferimento alla norma UNI EN ISO prima citata che, sempre in base all’art 3 del Regolamento Delegato (Ue), si applica a decorrere dal 24 maggio 2020.

Come è noto le operazioni di bunkeraggio sono regolamentate da apposite ordinanze emanate, per lo specifico ambito portuale, dalle Capitanerie di Porto e allo stato attuale i regimi autorizzativi possono essere come di seguito schematizzati:

a) Il bunkeraggio tramite autocisterna [TTS] viene autorizzato previo parere della Commissione Locale ex art. 48 del “Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328” integrata da un rappresentante dell’Autorità di Sistema Portuale.
b) Il bunkeraggio a mezzo nave/bettolina [STS] viene autorizzato attraverso il rilascio di una concessione ai sensi dell’art. 66 del Codice della navigazione - Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, aggiornato al decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37- e dell’art. 60 del relativo regolamento, da parte dell’autorità marittima;
Art. 66 «Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l’impiego delle navi, dei galleggianti e delle altre costruzioni galleggianti addette al servizio del porto»;
Art. 60 «L' esercizio di servizi portuali che richiedono impiego di navi e galleggianti, indicati nell' articolo 66 del codice, è soggetto a concessione dell’autorità marittima mercantile».

Con la Circolare n. 16 Prot. 1823 del 19 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale della Navigazione marittima e interna - aggiornava le precedenti direttive, anche al fine di consentire alle Capitanerie di Porto l’individuazione di criteri predeterminati, obiettivi e non discriminatori per valutare le richieste di eventuali nuovi aspiranti fornitori del servizio di bunkeraggio.

A tal fine alla circolare - che trattava le operazioni di bunkeraggio limitatamente ai combustibili liquidi e lubrificanti il cui punto di infiammabilità fosse uguale o superiore a 60°C - erano allegate delle linee guida sulla base delle quali le Capitanerie di Porto dovevano emanare, un “Regolamento del servizio” recante norme e prescrizioni tecniche necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni nel porto di competenza.

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INDICE
1. Scopo e campo di applicazione della Guida Tecnica
2. Definizioni
3. Standard internazionali di riferimento
4. Principali modalità di bunkeraggio del GNL
5. Attrezzature impiegate per le operazioni di bunkeraggio
6. Manutenzione attrezzature
7. Procedure per le operazioni di bunkeraggio e check list controllo attività
8. Analisi del rischio
9. Operazioni simultanee (SIMOPS)
10. Formazione e Addestramento del Personale

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Fonte: VVF

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