Circolare MI 11973 5 Ottobre 2016
Assoggettabilita all'attivita n.58 dell'All. I del D.P.R. 151/2011, per sorgenti di radiazioni mobili (art. 27 co. 1 bis del D.lgs. 230/95 e s.m.i.).
Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimento circa i corretti adempimenti da porre in atto nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, per le sorgenti di radiazioni.
mobili, di cui all'art. 27 comma 1 bis del D. Lgs. 230/95 e s.m.i.
Come noto, infatti, il D.P.R. 151/2011, modificando il previgente quadro normativo, ha previsto l'assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi, al n.58 dell' All. I, delle pratiche di cui al D.Lgs. 230/95 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi.
Pertanto, perle pratiche ricomprese all'art. 27 comma 1 bis del D. Lgs. 230/95 e s.m.i, essendo le stesse assoggettate all'obbligo di nulla osta, dovranno essere attivate anche le procedure tecnico autorizzative previste dal Regolamento di prevenzione incendi, presso il Comando provinciale VVF territorialmente competente sulla sede operativa primaria del titolare del nulla osta.
In coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 230/95 e s.m.i circa il regime autorizzativo per le pratiche ex art 27 co. 1 bis, il buon esito delle succitate procedure di cui al D.P.R. 151/2011, costituisce titolo autorizzativo all'impiego delle sorgenti mobili di radiazioni anche presso "più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica".
Inoltre, per quanto attiene gli aspetti tecnici, in fase di valutazione progetto e di successiva SCIA ex D.P.R. 151/2011, dovranno essere descritte, in particolare, le principali misure di sicurezza antincendio adottate presso la sede di detenzione delle sorgenti e presso le sedi di utilizzo, m relazione alle caratteristiche di sicurezza delle stesse sorgenti ed alle loro modalità di impiego; il Comando provinciale VVF potrà, infine, richiedere, al responsabile dell'attività, l'obbligo di invio di notifica preventiva ai Comandi VV.F delle province ove, di volta in volta, detta sorgente sarà utilizzata.
Con l'occasione, e bene rammentare, infine, che le sorgenti di radiazioni mobili in argomento vengono sovente impiegate presso ditte terze già assoggettate ai controlli obbligatori di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 15112011.
Per tale fattispecie, quindi, nell'ambito delle procedure di cui allo stesso D.P.R. e con le modalità fissate al D.M. 7 agosto 2012, il responsabile della ditta terza presso la quale si impieghino dette sorgenti mobili, in maniera non occasionale, e tenuto ad aggiornare la valutazione del rischio incendio della propria attività, in conseguenza del rischio aggiuntivo introdotto dalla presenza non occasionale di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
In particolare, infatti, si ritiene necessaria prendere in considerazione, in caso di emergenza, le ulteriori problematiche che potrebbero originarsi in relazione alla sicurezza della popolazione, dei lavoratori e dei soccorritori VVF intervenuti nonché le procedure per la messa in sicurezza delle apparecchiature e sorgenti radiogene utilizzate.
Att. 58
Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).
D. Lgs. 230/95 e s.m.i. Art. 27 comma 1 bis
Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi.
Radiazioni ionizzanti: quadro normativo
Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011