Chiarimento Prot. n. 001008 del 25.07.2011
OGGETTO: Quesito. Insediamenti industriali sottostanti linee elettriche ad alta tensione.
La lettera circolare n° 7075 del 27/04/2010 (abrogata) stabilisce una procedura per l’espressione del parere del Ministero dell’Interno nell’ambito del procedimento unico di autorizzazione per gli elettrodotti di nuova costruzione. Nel caso in esame si tratta invece di una progettazione di un nuovo insediamento in prossimità di una linea elettrica già presente nel territorio.
Per tale attività, soggetta al D.M. 16.02.1982, non sono definite, nella normativa tecnica antincendio, distanze di sicurezza rispetto agli elettrodotti. Sulla questione tuttavia risulta essere in vigore il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministero dell’Interno, Trasporti, Industria, Commercio ed Artigianato, n° 449 del 21.03.1988 (aggiornato dal D.M. 16.01.1991), che stabilisce tra l’altro le altezze e le distanze di rispetto dei conduttori dai fabbricati al fine di prevenire il rischio di scarica. Inoltre, relativamente agli aspetti sanitario-ambientati legati all’esposizione ai campi elettromagnetici, la Legge 22 Febbraio 2001, n.36, assieme ai suoi decreti attuativi (D.P.C.M. 8 Luglio 2003 e D.M. 29 Maggio 2008), si pone l’obiettivo di assicurare la tutela delta salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Pertanto, ribadendo quanto citato nella precedente nota DCPREV n° 3670 del 04.03.2010, si ritiene che, per quanto di competenza, l’espressione del parere positivo sulla nuova attività sia subordinata alla verifica dell’osservanza delle distanze di rispetto dai fabbricati regolamentata dall’art. 2.1.08 del DM 16.01.1991. (1)
Per quanto riguarda gli aspetti sanitario-ambientali si segnala che la Legge 22 febbraio 2001 all’art. 14 attribuisce alle amministrazioni comunali e provinciali le funzioni di controllo e vigilanza sanitaria in merito all’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, con il supporto delle ARPA. Si segnala infine che, in merito allo studio dell’interazione fra elettrodotti e attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, la Scrivente Direzione sta istituendo un gruppo di lavoro che approfondirà la tematica.
I risultati del lavoro verranno illustrati al Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi.
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(1) Si riporta quanto espresso al p. 2.1.08 del DM 16.01.01991: “2.1.08 - Distanze di rispetto dai fabbricati. I conduttori delle linee di classe zero e prima devono essere inaccessibili dai fabbricati senza l’aiuto di mezzi speciali o senza deliberato proposito. Tenuto conto sia del rischio di scarica che dei possibili effetti provocati dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici, i conduttori delle linee di classe seconda e terza, nelle condizioni indicate nell’ipotesi 3) di 2.2.04, non devono avere alcun punto a distanza dai fabbricati minore di (3 + 0.010 U) m, con catenaria verticale e di (1,5 + 0,006 U) m, col minimo di 2 m, con catenaria supposta inclinata di 30° sulla verticale. Inoltre i conduttori delle linee di classe seconda e terza con U < 300 kV, nelle condizioni di cui sopra e con catenaria verticale, non devono avere un’altezza su terrazzi e tetti piani minore di 4 m, mentre per i conduttori delle linee di terza classe con U > 300 kV la medesima altezza non può essere inferiore a quella prescritta da 2.1.05-b). Nessuna distanza è richiesta per i cavi aerei.”.
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