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Servizi igienici luoghi di lavoro: N° bagni e WC

Servizi igieni luoghi di lavoro   Bagni e WC

Servizi igienico assistenziali nei luoghi di lavoro: N° bagni e WC

ID 9690 | 12.12.2019 Documento completo allegato

La normativa relativa ai Servizi igienico assistenziali nei luoghi di lavoro, in particolare al numero di bagni e WC che devono essere presenti in un luogo di lavoro (non sono presi in considerazione i cantieri), si è evoluta nel tempo con contenuti anche contrastanti, in particolare con l'entrata in vigore del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e l'introduzione del concetto di "Valutazione del Rischio", si è passati da "prescrizioni" a più generici concetti valutativi. 

Ad oggi il riferimento di legge in vigore è il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con l'Art. 63 e Allegato IV (1.13).

Inoltre devono essere presi in esame i riferimenti dei Regolamenti d'igiene locale (regionali/comunali) qualora riportino indicazioni.

Si riporta, ad esempio, il Regolamento d'igiene della R. FVG.

Excursus

Evoluzione normativa

1. D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 - (Testo nativo)

La norma per i servizi igienico assistenziali dei luoghi di lavoro, risale al Titolo II capo IV del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 riportava (testo nativo):

Art. 37. Lavandini

La distribuzione dell'acqua per lavarsi deve essere fatta in modo da evitare l'uso di vaschette o di catinelle con acqua ferma.

I lavandini devono essere in numero di almeno uno per ogni 5 dipendenti occupati in un turno, ed i lavandini collettivi devono disporre di uno spazio di almeno 60 centimetri per ogni posto.

Agli operai che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38 il datore di lavoro deve fornire anche adatti mezzi detersivi e per asciugarsi.

DPR 303 1956 Lavandini

Fig. 1 Riferimento N. lavandini cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303

Art. 39. Latrine e orinatoi  

Nelle aziende industriali e commerciali, e nelle loro immediate adiacenze, deve esservi almeno una latrina a disposizione dei lavoratori.

Nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non inferiore a 10, vi devono essere di regola latrine separate per uomini e per donne.

Il numero delle latrine nell'azienda non deve essere inferiore ad una per ogni 40 persone in essa occupate. Nelle nuove costruzioni, il numero delle latrine non deve essere inferiore ad una per ogni 30 persone occupate per un turno.

I locali delle latrine non devono, di norma, comunicare direttamente coi locali di lavoro; le pareti divisorie e le porte delle latrine devono essere di altezza sufficiente a salvaguardare la decenza. Le condizioni igieniche delle latrine, degli orinatoi, delle condutture, dei bottini, come pure la vuotatura ed il trasporto delle materie in questi contenute, devono rispondere alle norme consigliate dalla ingegneria sanitaria.

DPR 303 1956

Fig. 2 Riferimento N. Bagni di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303

2. D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 - (Sostituito dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626)

L'Articolo 39 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 sostituito dall'art. 33, comma 12, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e, successivamente sostituito dall'art. 16, comma 10, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 è così modificato:

Art. 39 (Gabinetti e lavabi)

1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.

DLGS 626 1994

Fig. 3 Riferimento N. Bagni di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (modificato da D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626)

(*) Bagno inteso almeno come vaso WC e lavabo

3. D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII, riporta:

Art. 63.Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

6. Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
...

Allegato IV
...

1.13. Servizi igienico assistenziali
1.13.1. Acqua
1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
1.13.2. Docce
1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.
1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
1.13.2.3. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
1.13.3. Gabinetti e lavabi
1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.
1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:
1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.
1.13.4.2. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi indicati al punto precedente

DLGS 81 2008

Fig. 4 Riferimento N. Bagni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

(*) Bagno inteso almeno come vaso WC e lavabo

4. Regolamenti d'igiene regionali/locali 

Esempio, L. R. 11 novembre 2009, n. 19 Codice regionale dell’edilizia FVG

Linee guida requisiti igienico sanitari attività di produzione FVG
...

Per servizi igienici si intendono i locali adibiti all’igiene della persona; la dotazione minima deve comprendere gabinetto (wc) e lavabo adeguatamente disimpegnati.
In merito alle caratteristiche dell’acqua, si fa esclusivo riferimento alle norme di settore; in ogni luogo di lavoro, o nelle immediate vicinanze, deve essere garantita la disponibilità di acqua potabile corrente.

1.1 Servizi igienici ad uso dei dipendenti nei locali ad uso direzionale, commerciale, industriale, artigianale
Deve essere previsto almeno un servizio igienico (wc e lavamani) ogni 10 dipendenti, comprensivi del titolare e/o dei soci.
Oltre i 10 dipendenti i servizi igienici devono essere divisi per sesso.

1.1.1 Requisiti di illuminazione e ventilazione
Nel servizio igienico e nell’antibagno, ove possibile, va assicurata l’illuminazione e la ventilazione naturale, dotando ogni locale di finestra apribile di superficie non inferiore ad 1/10 della superficie in pianta.
La finestra deve essere apribile, se del caso con idonei dispositivi di apertura (manuali o automatici), facilmente accessibili e manovrabili.
In mancanza di illuminazione e ventilazione naturale, i locali devono essere provvisti di illuminazione e ventilazione artificiale secondo le vigenti norme tecniche;
l’aspirazione deve essere avviata contestualmente all’accensione della luce o all’apertura della porta di accesso e temporizzata con durata tale da garantire un ricambio completo ad ogni utilizzo.
L’antibagno deve essere aereato evitando che il flusso d’aria si diriga dal wc a una zona pulita.

1.1.2 Requisiti strutturali e dotazioni
I servizi igienici devono corrispondere ai seguenti requisiti e disporre delle seguenti dotazioni:
- il servizio igienico deve essere dotato di antibagno, qualora non sia accessibile da corridoi o disobblighi o locali deposito (purché non di generi alimentari); qualora i servizi igienico assistenziali del personale siano divisi per sesso, l’accesso al servizio igienico potrà avvenire attraverso il rispettivo spogliatoio; in tal caso il servizio igienico dovrà essere adeguatamente dimensionato in modo da consentire anche l’installazione del lavamani;

- sia il servizio igienico che l’anti-bagno devono avere superficie non inferiore a 1.20 mq, con il lato minore di almeno 1.00 m;
- l’altezza interna non può essere inferiore a 2.40 m, fatte salve le deroghe previste dalle normative vigenti;
- i locali wc devono essere separati tra loro e dall’antibagno da pareti, di regola, a tutta altezza;
- le porte di accesso devono avere larghezza non inferiore a 0.75 m e direzione di apertura preferibilmente verso l’esterno, devono essere dotate di serratura di emergenza (azionabile dall’esterno e con indicatore di presenza) ove necessario e di idonea griglia di aerazione nella parte inferiore o sollevate rispetto al pavimento di almeno 5 cm;
- il pavimento deve essere realizzato in materiale resistente impermeabile, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile;
- per particolari tipologie lavorative o particolari attività va prevista l’installazione di un idoneo sistema di deflusso delle acque a pavimento, pilette o griglie, ed una presa d’acqua per lancia di lavaggio;
- le pareti devono essere rivestite in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, fino all’altezza di 2.00 m;
- il servizio igienico deve essere dotato di tazza o turca a filo di pavimento;
- i lavamani, posizionati preferibilmente all’interno del locale wc, devono essere dotati di acqua calda e fredda;
- il numero dei lavamani deve essere, preferibilmente, non inferiore al numero di tazze o turche;
- il servizio igienico può essere realizzato in locali sotterranei e semisotterranei, purché adeguatamente areato e protetto dall’umidità.

Inoltre, nelle attività che prevedono la manipolazione di alimenti (ad esclusione delle rivendite di tabacchi con vendita di caramelle e similari):
- i servizi devono essere interni all’esercizio o comunque collegati con passaggio interno;
- i comandi di erogazione dell’acqua dei lavamani devono essere non manuali (a pedale, a ginocchio, a fotocellula);
- le aperture di finestre devono essere dotate di reti antinsetti a fitte maglie, facilmente amovibili per la pulizia, e/o altri dispositivi antinsetto e antiroditori;
- qualora vi sia un’accessibilità diretta dal locale di somministrazione, vendita, produzione o deposito, la porta dell’antibagno deve essere dotata di chiusura automatica (molla di ritorno), ad eccezione del caso in cui il servizio igienico sia accessibile ai disabili.

Regolamento igiene locale

Fig. 5 Riferimento N. Bagni Regolamento d’Igiene locale FVG

(*) Bagno inteso almeno come vaso WC e lavabo

Bagni chimici mobili 

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prevede l'utilizzo di "bagni mobili chimicinei luoghi di lavoro solo al servizio dei cantieri edili (Allegato XIII p. 3.4. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti), nel numero di 1 ogni 10 lavoratori (Allegato XIII 3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere).

I Bagni chimici mobili devono rispondere ai requisiti della norma UNI EN 16194:2012.

Servizi igienico assistenziali: interpello n. 4/2013
....
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