Direttiva (UE) 2017/159
Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche)
GU L 25 del 31.1.2017
Decreto Legislativo 11 maggio 2020 n. 39
Attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea. (GU n.136 del 28.05.2020)
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Articolo 1
La presente direttiva attua l'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra le parti sociali a livello di Unione nel settore della pesca marittima, ossia dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche). Il testo dell'accordo figura nell'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori nel settore della pesca marittima rispetto a quelle stabilite nella presente direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale della protezione dei lavoratori nei settori disciplinati dalla presente direttiva. Ciò non osta al diritto degli Stati membri e delle parti sociali di stabilire, alla luce dell'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle vigenti al momento dell'adozione della presente direttiva, a condizione che le prescrizioni minime previste da quest'ultima siano sempre rispettate.
3. L'applicazione e l'interpretazione della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni, gli usi o le prassi dell'Unione o nazionali che prevedano un trattamento più favorevole dei lavoratori interessati.
Articolo 3
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 4
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 novembre 2019. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri e le parti sociali a livello di Unione, presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione, sull'applicazione e sulla valutazione della presente direttiva entro il 15 novembre 2022.
Articolo 6
La presente direttiva entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la data di entrata in vigore di tale Convenzione.
Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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