Legge 19 luglio 2019 n. 69 "Codice rosso"
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
(GU n.173 del 25.07.2019)
Entrata in vigore: 09/08/2019
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Art. 1. Obbligo di riferire la notizia del reato
Art. 2. Assunzione di informazioni
Art. 3. Atti diretti e atti delegati
Art. 4. Introduzione dell’articolo 387 -bis del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
Art. 5. Formazione degli operatori di polizia
Art. 6. Modifica all’articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena
Art. 7. Introduzione dell’articolo 558 -bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio
Art. 8. Modifica all’articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie
Art. 9. Modifiche agli articoli 61, 572 e 612 -bis del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159
Art. 10. Introduzione dell’articolo 612 -ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
Art. 11. Modifiche all’articolo 577 del codice penale
Art. 12. Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
Art. 13. Modifiche agli articoli 609 -bis , 609 -ter, 609 -quater, 609 -septies e 609 -octies del codice penale
Art. 14. Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 90 -bis e 190 -bis del codice di procedura penale
Art. 15. Modifiche agli articoli 90 -ter, 282 -ter , 282 -quater, 299 e 659 del codice di procedura penale
Art. 16. Modifica all’articolo 275 del codice di procedura penale
Art. 17. Modifiche all’articolo 13 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori
Art. 18. Modifica all’articolo 5 -bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza
Art. 19. Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato
Art. 20. Modifica all’articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti
Art. 21. Clausola di invarianza finanziaria
Art. 10. Introduzione dell’articolo 612 -ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti 1.
Dopo l’articolo 612 -bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
La remissione della querela può essere soltanto processuale.
Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio».