Modulo tecnico-operativo relativo ai mezzi di contenimento vuoti non ripuliti ADR
ID 863 | Rev. 2.0 del 31.01.2024 ADR 2023 / formato compilabile .doc
Disponibile in allegato Documento relativo alle disposizioni particolari per mezzi di contenimento vuoti non ripuliti di cui al 5.4.1.1.6.1., salvo (se ricorre il caso):
- esenzione per operazione di trasporto ADR con rispetto delle disposizioni di cui al 1.1.3.1 f);
o
- esenzioni relative agli imballaggi vuoti non ripuliti 1.1.3.5;
o
- trasporto di imballaggi scartati, vuoti, non ripuliti (n. ONU 3509)
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1.1.3.1. Esenzioni relative alla natura dell'operazione di trasporto
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f) ai trasporti di serbatoi fissi di stoccaggio, vuoti, non ripuliti, che contenevano gas della classe 2 dei gruppi A, O e F, materie dei gruppi d'imballaggio II e III delle classi 3 e 9, e pesticidi dei gruppi d'imballaggio II e III della classe 6.1, alle seguenti condizioni:
- tutte le aperture, ad eccezione dei dispositivi di decompressione (qualora siano installati), sono ermeticamente chiuse;
- sono state prese misure appropriate per impedire ogni fuga del contenuto nelle normali condizioni di trasporto; e
- il carico deve essere fissato su culle, in gabbie o in ogni altro dispositivo di movimentazione o essere fissato al veicolo o contenitore in modo tale da non presentare del gioco o spostarsi nelle normali condizioni di trasporto. Tale esenzione non si applica ai serbatoi fissi di stoccaggio che hanno contenuto materie esplosive desensibilizzate o materie il cui trasporto è vietato dall'ADR.
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1.1.3.5. Esenzioni relative agli imballaggi vuoti non ripuliti Gli imballaggi vuoti, non ripuliti (compresi i GIR/IBC e i grandi imballaggi), che hanno contenuto materie delle classi 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 e 9, non sono soggetti alle disposizioni dell'ADR qualora siano state prese misure appropriate al fine di eliminare gli eventuali pericoli. I pericoli sono considerati eliminati se sono state prese misure appropriate per eliminare tutti i pericoli delle classi da 1 a 9.
Per i mezzi di contenimento vuoti, non ripuliti, contenenti dei residui di merci pericolose diverse da quelle della classe 7, devono essere indicate le parole "VUOTO, NON RIPULITO" o "RESIDUI, CONTENUTO PRECEDENTE" prima o dopo la descrizione di merci pericolose prescritta al 5.4.1.1.1 dal a) al d) e k). Inoltre, il 5.4.1.1.1 f) non si applica.
5.4.1.1.6.2.
Le disposizioni particolari del 5.4.1.1.6.1 possono essere sostituite dalle disposizioni del 5.4.1.1.6.2.1, 5.4.1.1.6.2.2 o 5.4.1.1.6.2.3, a seconda del caso.
5.4.1.1.6.2.1.
Per gli imballaggi vuoti, non ripuliti, contenenti residui di merci pericolose diverse da quelle della classe 7, includendo i recipienti per gas vuoti non ripuliti di capacità inferiore a 1000 litri, le scritte da riportare secondo quanto previsto al 5.4.1.1.1 a), b), c), d), e) e f) vengono sostituite con "IMBALLAGGIO VUOTO", "RECIPIENTE VUOTO", "GIR VUOTO" o "GRANDE IMBALLAGGIO VUOTO", a seconda del caso, seguite dalle indicazioni relative alle ultime merci caricate, come prescritto al 5.4.1.1.1 c).
Esempio: "IMBALLAGGIO VUOTO, 6.1(3)".
Inoltre, in questo caso:
a) Se le ultime merci pericolose caricate sono merci della classe 2, le informazioni indicate al 5.4.1.1.1 c) possono essere sostituite dal numero della classe "2".
b) Se le ultime merci pericolose caricate sono merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 o 9, le relative informazioni, come previsto al 5.4.1.1.1 c) possono essere sostituite dalla scritta "CON RESIDUI DI [...]", seguita dalle classi e dai pericoli sussidiari che corrispondono ai diversi residui interessati, per ordine di numerazione della classe.
Per esempio, imballaggi vuoti, non ripuliti che hanno contenuto merci della classe 3 trasportati con imballaggi vuoti, non ripuliti che hanno contenuto merci della classe 8 e che presentano un pericolo sussidiario della classe 6.1 possono essere denominati nel documento di trasporto come: "IMBALLAGGI VUOTI CON RESIDUI DI 3, 6.1, 8".
5.4.1.1.6.2.2.
Per i mezzi di contenimento vuoti non ripuliti, diversi dagli imballaggi, contenenti dei residui di merci pericolose diverse da quelle della classe 7, così come per i recipienti per gas vuoti non ripuliti di capacità superiore a 1000 litri, le descrizioni previste al 5.4.1.1.1 dal a) al d) e k) vengono precedute dalle indicazioni "VEICOLO-CISTERNA VUOTO", "CISTERNA SMONTABILE VUOTA", "CONTENITORE-CISTERNA VUOTO", "CISTERNA MOBILE VUOTA", "VEICOLO-BATTERIA VUOTO", "CGEM VUOTO", "MEMU VUOTA", ["VEICOLO VUOTO", "CONTENITORE VUOTO" o "RECIPIENTE VUOTO", a seconda del caso, seguite dalle parole "ULTIMA MERCE CARICATA:". Inoltre, il 5.4.1.1.1 f) non si applica.
Esempi:
"VEICOLO-CISTERNA VUOTO, ULTIMA MERCE CARICATA: UN 1098, ALCOL ALLILICO, 6,1, (3), GI I, (C/D)" o
"VEICOLO-CISTERNA VUOTO, ULTIMA MERCE CARICATA: UN 1098, ALCOL ALLILICO, 6,1, (3), GI I, (C/D)".
5.4.1.1.6.2.3.
Quando mezzi di contenimento vuoti, non ripuliti, contenenti dei residui di merci pericolose diverse da quelle della classe 7 vengono rispediti allo speditore, si possono anche utilizzare i documenti di trasporto preparati per il trasporto di tali merci in detti mezzi di contenimento allo stato pieno. In questo caso, l'indicazione della quantità deve essere soppressa (cancellandola o in altro modo) e sostituita con le parole "RITORNO A VUOTO, NON RIPULITO".
5.4.1.1.6.3.
a) Quando cisterne, veicoli batteria o CGEM vuoti, non ripuliti, sono trasportati verso il luogo appropriato più vicino per la pulizia o la riparazione, conformemente alle disposizioni del 4.3.2.4.3, la seguente dicitura supplementare deve essere inclusa nel documento di trasporto: "Trasporto secondo 4.3.2.4.3".
b) Quando veicoli o contenitori vuoti, non ripuliti, sono trasportati verso il luogo appropriato più vicino per la pulizia o la riparazione, conformemente alle disposizioni del 7.5.8.1, la seguente dicitura supplementare deve essere inclusa nel documento di trasporto: "Trasporto secondo 7.5.8.1".
5.4.1.1.6.4.
Per il trasporto di cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili, veicoli-batteria, contenitori-cisterna e CGEM nelle condizioni del 4.3.2.4.4, la seguente dicitura deve essere inclusa nel documento di trasporto: "Trasporto secondo 4.3.2.4.4".
[...]
5.4.1.1.19
Disposizioni speciali per il trasporto di imballaggi scartati, vuoti, non ripuliti (n. ONU 3509)
Per gli imballaggi scartati, vuoti, non ripuliti, la designazione ufficiale di trasporto indicata nel paragrafo 5.4.1.1.1 b) deve essere completata con i termini "(CON RESIDUI DI [...])" seguiti dalla o dalle classi e pericoli sussidiari che corrispondono ai residui interessati, per ordine di numerazione della classe. Inoltre, le disposizioni del paragrafo 5.4.1.1.1 f) non si applicano.
Per esempio, imballaggi scartati, vuoti, non ripuliti che hanno contenuto merci della classe 4.1 imballati con imballaggi scartati, vuoti, non ripuliti che hanno contenuto merci della classe 3 e che presentano un pericolo sussidiario della classe 6.1 devono essere denominati nel documento di trasporto come:
"UN 3509 IMBALLAGGI SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI 3, 4.1, 6.1), 9.
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Rev. | Data | Oggetto | Autore |
2.0 | 31.01.2024 | ADR 2023 | Certifico Srl |
1.0 | 17.11.2018 | ADR 2019 | Certifico Srl |
0.0 | 16.11.2015 | ADR 2017 | Certifico Srl |
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