Prevenzione Incendi
Featured

Stabilimenti lavorazione legno: quadro normativo PI

Stabilimenti lavorazione legno quadro normativo PI

Stabilimenti lavorazione legno: quadro normativo PI

Scheda 25.09.2018

Documento allegato quadro normativo di Prevenzione Incendi per gli Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno, lavorato o stoccato con una quantità maggiore di 5.000 Kg.

Gli Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg rientrano nell'attività n. 37 del DPR 151/2011 (ex attività n. 47 del DM 16/02/82), non è presente una RTV.

N. ATTIVITÀ
DM 16/02/82
N.

ATTIVITÀ
DPR 151/2011


CATEGORIA

A B C
47

Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:

- da 50 a 1.000 q.li

- superiori a 1.000 q.li

37 Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg  ____ fino a 50.000 kg oltre 50.000 kg


Per tali attività si deve adottare la procedura prevista alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 per le attività non normate. 

Le norme tecniche da applicare possono essere quelle di cui alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, fra i quali il DM 10/03/98, o, in alternativa, quelle riportate nel DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi.

NORME APPLICABILI

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI

NORMA

ARGOMENTO

DM 30/11/1983

Termini,  definizioni  generali  e  simboli grafici di prevenzione incendi.

DM 10/03/1998 

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

DM 31/03/2003

Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.

DM 03/11/2004

Disposizioni  relative  all’installazione  ed  alla  manutenzione dei dispositivi  per l’apertura  delle  porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.

DM 15/03/2005

Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in  attività  disciplinate  da  specifiche  disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.

DM 15/09/2005

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

DM 16/02/2007

Classificazione  di  resistenza  al  fuoco  di  prodotti  ed elementi costruttivi di opere da costruzione.

DM 09/03/2007

Prestazioni  di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

DM 20/12/2012

Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

 

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

DM 03/08/2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

DM 07/08/2012

Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
(GU Serie Generale n.201 del 29-08-2012)
.
..

ALLEGATO I DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALL'ISTANZA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La documentazione tecnica di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151 e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi. In particolare comprende:

- scheda informativa generale;
- relazione tecnica;
- elaborati grafici.

A - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO.

A.1. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE.
La scheda informativa generale comprende:
a) informazioni generali sull’attività e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi;
b) indicazioni del tipo di intervento in progetto: nuovo insediamento o modifica, ampliamento o ristrutturazione di attività esistente.

A.2. RELAZIONE TECNICA.
La relazione tecnica evidenzia l’osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l’individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.
A.2.1. Individuazione dei pericoli di incendio.
La prima parte della relazione contiene l’indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell’attività, quali ad esempio:
- destinazione d’uso (generale e particolare);
- sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;
- carico di incendio nei vari compartimenti;
- impianti di processo;
- lavorazioni;
- macchine, apparecchiature ed attrezzi;
- movimentazioni interne;
- impianti tecnologici di servizio;
- aree a rischio specifico.
A.2.2. Descrizione delle condizioni ambientali.
La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:
- condizioni di accessibilità e viabilità;
- lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.);
- aerazione (ventilazione);
- affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali;
- vie di esodo.
A.2.3. Valutazione qualitativa del rischio.
La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio, l’indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l’indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.
A.2.4. Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio).
La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, avendo riguardo alle norme tecniche di prodotto prese a riferimento.
A.2.5. Gestione dell’emergenza.
Nell’ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell’emergenza che dimostrino la perseguibilità dell’obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

A.3. ELABORATI GRAFICI.
Gli elaborati grafici, preferibilmente nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4, comprendono:
a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell’insediamento, dalle quali risultino:
- l’ubicazione delle attività;
- le condizioni di accessibilità all’area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
- le distanze di sicurezza esterne;
- le risorse idriche della zona (idranti esterni, pozzi, corsi d’acqua, acquedotti e similari);
- gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);
- l’ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici;
- quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva delle attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l’attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento;
b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell’edificio o locale dell’attività, relative a ciascun piano, recanti l’indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza riportate nella relazione tecnica:
- la destinazione d’uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione dei macchinari ed impianti esistenti;
- l’indicazione delle uscite, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori;
- le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
- l’illuminazione di sicurezza;
c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata, tavole relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio.

B - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDI.

B.1. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE.
La scheda informativa generale, per ogni attività soggetta al controllo, indica i medesimi elementi richiesti al punto A.1.

B.2. RELAZIONE TECNICA.
La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l’osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

B.3. ELABORATI GRAFICI.
Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.3.

C - AMPLIAMENTI O MODIFICHE DI ATTIVITÀ ESISTENTI.
Qualora il progetto riguardi un ampliamento, una modifica o una ristrutturazione di una parte dell’attività, gli elaborati relativi alla scheda informativa ed alla planimetria generale devono riguardare l’intero complesso, mentre gli altri elaborati possono essere limitati alla parte oggetto degli interventi stessi." 



Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: +39 075 599 73 43

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024