Depositi di carta: Quadro normativo Prevenzione Incendi / Att. 34 DPR 151/2011 / Rev. 1.0 2022
ID 6825 | Rev. 1.0 del 06.03.2022
In allegato Documento quadro normativo di Prevenzione Incendi per l'attività n. 34 Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.
Con Decreto 12 aprile 2019 Modifiche al Testo Unico PI (RTO) - Eliminazione doppio binario
Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (GU n.95 del 23-04-2019) Entrata in vigore: 20.10.2019
L'attività 34 è soggetta all'obbligo di applicazione del Decreto 3 agosto 2015.
Attività 34 (Attività non normata)
DPR 151/2011 | |||
Attività n. 34 | 34 - A | 34 - B | 34 - C |
Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. |
--- | Fino a 50.000 kg | Oltre 50.000 kg |
DM 16/02/82 | |||
Attività n. 43 | |||
Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li |
La nuova attività inserisce, fra i depositi di carta, gli "archivi di materiale cartaceo e le biblioteche".
Per essa si deve adottare la procedura prevista alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 per le attività non normate. Per tale attività il chiarimento Chiarimento 17/07/03, n° P682/4101 sott. 106/77 individua la sua assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.
Le norme tecniche da applicare possono essere quelle di cui alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, fra i quali il DM 10/03/98, o, in alternativa, quelle riportate nel Codice di Prevenzione Incendi DM 03/08/2015.
Per gli archivi, come norma di riferimento, si può utilizzare la parte specifica del Decreto 22/02/2006 (vedi sotto) relativo agli edifici e/o locali destinati ad uffici (att. 71), mentre per gli edifici di interesse storico-artistico, destinati a biblioteche od archivi, si può utilizxzare il DPR 30/06/95 n. 418 (vedi sotto) (att. 72).
(GU n. 51 del 02.03.2006)
D.P.R. n. 418 del 30/6/1995 Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi.
(GU n.235 del 07.10.1995)
Documento completo in allegato
Normativa principale
Decreto 22 febbraio 2006 (per archivi all'interno di edifici adibiti ad uffici rientranti nel campo di applicabilità del decreto stesso)
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.
(GU n. 51 del 02.03.2006)
...
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI EDIFICI E/O LOCALI DESTINATI AD UFFICI CON OLTRE 25 PERSONE PRESENTI.
…
8. Attivita' accessorie.
8.3. Archivi e depositi.
8.3.1. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie fino a 15 m2.
1. E’ consentito destinare ad archivi e depositi di materiali combustibili locali di piano di superficie non eccedente 15 m2 , anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni: gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI/EI 30; il locale deve essere protetto con rivelatori di incendio collegati all’impianto di segnalazione e allarme; all’esterno del locale, in prossimita' della porta di accesso, deve essere posizionato almeno un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 21A 89B; il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/m2.
8.3.2. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie fino a 50 m2.
1. E’ consentito destinare ad archivi e depositi di materiali combustibili locali di piano di superficie non eccedente 50 m2 , alle seguenti condizioni: gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60; la superficie di aerazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l’aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, e' ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreche¤ sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L’aerazione naturale puo' essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione; il locale deve essere protetto con rivelatori di incendio collegati all’impianto di segnalazione e allarme; sia all’interno che all’esterno del locale, in prossimita' della porta di accesso, deve essere posizionato almeno un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 34A 144B; il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m2 .
8.3.3. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie superiore a 50 m2.
1. E’ consentito destinare ad archivi e depositi di materiali combustibili locali ubicati ai piani fuori terra e/o ai piani 1° e 2° interrato, di superficie superiore a 50 m2 , alle seguenti condizioni: la superficie lorda di ogni singolo locale non puo' essere superiore a 1000 m2 per i piani fuori terra e a 500 m2 per i piani interrati; gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con il carico di incendio e comunque almeno REI/EI 90; la superficie di aerazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l’aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, e' ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreche¤ sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta; l’aerazione naturale puo' essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione; il deposito deve essere protetto da impianto automatico di rivelazione, segnalazione ed allarme; all’interno di ogni locale deve essere previsto un congruo numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 34A 144B; il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m2.
2. Per depositi con carico di incendio superiore a 60 kg/m2 ovvero con superficie superiore a 200 m2 , devono essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni: l’accesso deve avvenire dall’esterno, attraverso spazio scoperto o intercapedine antincendi, oppure dall’interno, tramite filtro a prova di fumo; l’aerazione, esclusivamente di tipo naturale, deve essere ricavata su parete attestata su spazio scoperto ovvero, per i locali interrati, su intercapedine antincendi; il locale deve essere protetto da impianto di spegnimento automatico.
DPR 30/06/95 n. 418 (biblioteche e archivi in edifici di interesse storico-artistico)
Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi
(GU n.235 del 07.10.1995)
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Le presenti norme di sicurezza si applicano agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalità, risultino normalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939), destinati a contenere biblioteche ed archivi.
2. Dette norme hanno per fine la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.
...
Art. 5 - Depositi
1. Nei depositi il materiale ivi conservato deve essere posizionato all'interno del locale in scaffali e/o contenitori metallici consentendo passaggi liberi non inferiori a 0,90 m tra i materiali ivi depositati.
2. Le comunicazioni tra questi locali ed il resto dell'edificio debbono avvenire tramite porte REI 120 munite di congegno di autochiusura.
3. Nei depositi il cui carico di incendio è superiore a 50 kg/m2 debbono essere installati impianti di spegnimento automatico collegati ad impianti di allarme.
4. Nei locali dovrà essere assicurata la ventilazione naturale pari a 1/30 della superficie in pianta o n. 2 ricambi ambiente/ora con mezzi meccanici.
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Procedure
Data | Chiarimento/Circolare | Argomento |
17/07/2003 | Chiarimento 17/07/03, n° P682/4101 sott. 106/77 | Punti 42 e 43 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982. |
Roma, 17 luglio 2003
OGGETTO: Punti 42 e 43 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982.
QUESITO: Con riferimento alle attività in oggetto, si chiede di conoscere se uno stabilimento per l’allestimento di carta e/o prodotti cartotecnici con numero di addetti inferiori a 25, con quantitativi globali di materiale in deposito o lavorazione inferiore a 500 q.li ma con deposito comunque di entità superiore a 50 q.li, si configuri come attività rientrante al punto 43 del D.M. 16.02.1982, posto che il tenore letterale della definizione del punto 42 sembrerebbe escludere tale evenienza.
RISPOSTA: In relazione al quesito inerente l’oggetto di cui alla nota che si riscontra, lo scrivente Ufficio è dell’avviso che l’attività descritta rientri tra quelle individuate al punto 43 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.
Att. 42 Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg
Att. 43 Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.
Norme applicabili
Disposizioni specifiche P.I. |
D.M. 30 novembre 1983 |
D.M. 10/03/1998 |
DM 31/03/2003 |
DM 03/11/2004 |
DM 15/03/2005 |
DM 15/09/2005 |
Decreto 16/02/2007 |
DM 09/03/2007 |
DM 20/12/2012 |
Codice di Prevenzione incendi
Codice di Prevenzione incendi |
DM 03/08/2015 |
Normativa/Prassi
Data |
Normativa/Prassi |
24/09/1985 |
Lettera circolare prot. n. 19917/4161 del 24-09-1985 |
22/02/2006 |
DM 22/02/06 |
08/06/2011 |
Chiarimento PROT. n° 0008274 213/032101.01.4122.056 |
21/05/2013 |
Chiarimento 21/05/13, n° 6959 |
11/03/2014 |
Chiarimento 11/03/14 n. 2843 |
15/12/2015 |
Chiarimento 15/12/15 n° 14801 |
Altro
ISO 11799:2015 Annex A - Fire |
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