Prevenzione Incendi

Lettera Circolare prot. n° P1066/4167 sott. 17 del 19/05/1997

Lettera Circolare P1066 4167 19 05 1997

Lettera Circolare prot. n° P1066/4167 sott. 17 del 19/05/1997

Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n° 624 - Chiarimenti in materia di prevenzione incendi nelle attività estrattive condotte mediante perforazione.

Con il decreto legislativo 25 novembre 1966, n° 624. (S.O.G.U. n° 293 del 14 dicembre 1996) sono state introdotte disposizioni aggiornate, sia procedurali che tecniche, in materia di prevenzione incendi nelle attività estrattive condotte mediante perforazione, rappresentate, ai sensi dell'art. 64 del decreto stesso, dalle attività di prospezione, ricerca, coltivazione, lavorazione e stoccaggio delle sostanze minerali ed energie del sottosuolo la cui estrazione avvenga mediante la perforazione di pozzi.

Le nuove disposizioni in materia antincendio sono contenute principalmente negli articoli 84 e 85 per le attività che si svolgono in terraferma e negli articoli 90, 92 e 93 per quelle che hanno luogo in mare.

In merito alla loro applicazione, stante il diretto coinvolgimento dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, si forniscono i seguenti chiarimenti.

A - ATTIVITÀ IN TERRAFERMA

Con gli articoli 84 e 85 è stata delineata una compiuta procedura per il deposito dei progetti degli impianti e per l'esame e la verifica delle relative misure di prevenzione e protezione antincendio, la quale viene ad integrare e modificare le precedenti disposizioni in materia previste dal D.P.R. n° 128 del 1959.

L'art. 84 prevede il deposito del progetto degli impianti presso la competente Sezione periferica del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato - Direzione Generale delle Miniere - U.N.M.I.G. - (per la Sicilia l'organo competente è il Corpo delle Miniere della Regione siciliana Settore Idrocarburi), corredato della necessaria documentazione inerente le misure di prevenzione e protezione antincendio, sulla quale deve essere acquisito il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Tale parere, ricadente tra i servizi a pagamento di cui alla legge n° 966 del 1965, deve essere rilasciato entro 90 giorni dal ricevimento.

L'art. 85 prevede invece le modalità di effettuazione della verifica e del collaudo degli impianti da parte 'di una apposita commissione di cui è chiamato a far parte il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o un suo delegato e le cui risultanze devono essere formalizzate in apposito verbale.

Poiché l'art. 85, comma 2, stabilisce che l'esito favorevole della verifica di cui sopra, vale ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, ove previsto dalla vigente normativa, si ribadisce al riguardo che le attività estrattive in terraferma non sono soggette al rilascio del Certificato di prevenzione incendi in quanto non ricomprese nell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e né, peraltro, riconducibili alle attività di cui alle tabelle A e B del D.P.R. n° 689 del 1959, in quanto già disciplinate all'epoca da specifica normativa costituita dal D.P.R. n° 128 del 1959.

Si chiarisce inoltre che anche eventuali impianti e/o depositi a servizio degli insediamenti stessi, pur se singolarmente contemplati dall'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, non sono soggetti a rilascio di certificato di prevenzione incendi, ove facenti parte integrante del ciclo produttivo ovvero se funzionalmente connessi con l'attività di estrazione-coltivazione mineraria così come definita dall'art. 64 del decreto legislativo n°624 del 1996.

Nel ciclo funzionale rientrano pertanto sia le linee di trasporto del greggio e/o del gas dall'area dei pozzi agli eventuali centri di raccolta e primo trattamento, che i serbatoi di deposito presso questi ultimi.

B - ATTIVITÀ IN MARE (IMPIANTI OFF-SHORE)
[...]
C - CHIARIMENTI SULL'ARTICOLO 93 DEL D.L.VO N°624 DEL 1996
[...]

Segue in allegato

Fonte: VVF

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