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Decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21

Traffico illecito rifiuti

Decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21 

Reato traffico illecito di rifiuti codice penale ed abrogazione art. 260 TUA

GU Serie Generale n.68 del 22-03-2018

Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2018

Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q) , della legge 23 giugno 2017, n. 103.

Art. 3. Modifiche in materia di tutela dell’ambiente

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 452 -terdecies , è inserito il seguente:

«Art. 452 -quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 -bis e 32 -ter, con la limitazione di cui all’articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.».

2. All’articolo 51, comma 3 -bis , del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «416 -ter » sono inserite le seguenti: «, 452 -quaterdecies »;
b) le parole: «e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» sono soppresse.

Art. 7. Abrogazioni

1. Sono, in particolare, abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 1152 e 1153 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
b) articolo 12 -sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
c) articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
d) articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
e) articoli 17 e 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
f) articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;
g) articoli 3 e 4 della legge 26 novembre 1985, n. 718;
h) articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
i) articoli 7 e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
l) articolo 12 -sexies , commi 1, 2 -ter , 4 -bis , 4 -quinquies , 4 -sexies , 4 -septies , 4 -octies e 4 -novies , del decretolegge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
m) articolo 22 -bis , comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;
n) articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
o) articolo 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54;
p) articolo 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146;
q) articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
r) articolo 6 della legge 4 aprile 2001, n. 154;
s) articolo 55, commi 5 e 6, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
t) articolo 12 -quinquies , comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Art. 8. Disposizioni di coordinamento

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall’articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto.

[...]

Tabella A
(di cui all’articolo 8, comma 1)

Disposizioni abrogate dall’art. 7 Corrispondenti disposizioni del codice penale
Articoli 1152 e 1153 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 Articolo 601
Articolo 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 Articolo 69- bis
Articolo 12 -sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 Articolo 570- bis
Articolo 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 Articolo 570- bis
Articolo 6 della legge 4 aprile 2001, n. 154 Articolo 388
Articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 Articolo 604- bis
Articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 Articolo 604- ter
Articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194 Articolo 593- bis
Articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194 Articolo 593- ter
Articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 Articolo 270 -bis .1
Articoli 3 e 4 della legge 26 novembre 1985, n. 718 Articolo 289- ter
Articoli 7 e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 Articolo 416 -bis .1
Articolo 12 -sexies , commi 1 e 2 -ter , del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 Articolo 240- bis
Articolo 22 -bis della legge 1° aprile 1999, n. 91 Articolo 601- bis
Articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 Articolo 586- bis
Articolo 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 Articolo 61- bis
Articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Articolo 452- quaterdecies
Articolo 55, commi 5 e 6, secondo periodo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Articolo 493- ter
Articolo 12 -quinquies , comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 Articolo 512- bis

______________

Art. 260 TUA (attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti) [abrogato dal 06.04.2018]

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.

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