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Decreto 23 gennaio 2023

Decreto 23 gennaio 2023

Decreto MIT 23 gennaio 2023 / ADR 2023 applicabile ai trasporti nazionali di merci pericolose

ID 19278 | 21.03.2023

ADR 2023: applicabile ai trasporti nazionali di merci pericolose

Decreto 23 gennaio 2023 Recepimento della direttiva 2022/2407/UE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

(GU n. 68 del 21.03.2023)

...

Art. 1. Modifiche all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35

1. Le lettere a), b) e c) dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:

a) negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini «parte contraente» sono sostituiti dai termini «Stato membro», ove opportuno;
b) nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini «Stato contraente del RID» sono sostituiti dai termini «Stato membro», ove opportuno;
c) nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023, così come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali «parte contraente» è sostituito con «Stato membro».

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