Smart working: proroga al 31.03.2023 / Novità Legge Bilancio 2023
ID 18533 | 02.01.2023 / In allegato
La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (di bilancio 2023) (GU n.303 del 29.12.2022 - S.O. n. 43), ha previsto la possibilità del lavoro agile (smart working) solo per i lavoratori fragili pubblici o privati fino al 31 Marzo 2023.
Non è più prevista, invece, la possibilità del lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 (ultima proroga terminata il 31 dicembre 2022).
306. Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute (Decreto 14 febbraio 2022 / ndr) di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
2. Fermi restando quanto previsto al comma 1 nonche' il limite di spesa previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione (Decreto 14 febbraio 2022 / ndr), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita', in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilita'.
L’esistenza di patologie di cui al Decreto 14 febbraio 2022 deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.
Chi sono i lavoratori fragili: Decreto 14 febbraio 2022
Articolo 1
1. Per quanto in premessa, ai fini dell’applicazione dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il presente provvedimento sono individuate le seguenti patologie e condizioni:
a) indipendentemente dallo stato vaccinale
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
- attesa di trapianto d’organo;
- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
- immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- dialisi e insufficienza renale cronica grave;
- pregressa splenectomia;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/pl o sulla base di giudizio clinico.
a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesità.
b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
- età >60 anni;
- condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 citata in premessa.
2. Ai fini del presente decreto, l’esistenza delle patologie e condizioni di cui al precedente comma è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.
...
ALLEGATO 2
Condizioni concomitanti/preesistenti di elevata fragilità, con indicazione alla dose booster di vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19.
Tale elenco potrà essere aggiornato sulla base di evidenze disponibili.
Aree di patologia/condizione |
Definizione della condizione* |
Malattie respiratorie |
Fibrosi polmonare idiopatica; |
Malattie cardiocircolatorie |
Scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA); |
Malattie neurologiche |
Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; |
Diabete / altre endocrinopatie severe |
Diabete di tipo 1; |
Malattie epatiche |
Cirrosi epatica. |
Malattie cerebrovascolari |
Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia neurologica e cognitiva; |
Emoglobinopatie |
Talassemia major; |
Altro |
Fibrosi cistica; |
Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica) |
Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3 |
*Ove i soggetti con tale condizione non siano già stati incusi, nelle categorie per i quali è stata già avviata in via prioritaria la somministrazione di una dose addizionale come da circolare prot. n° 41416 del 14/09/2021, in ragione di uno stato di marcata compromissione della risposta immunitaria.
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segue in allegato
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Collegati
Decreto Legge 24 Dicembre 2021 n. 221
Decreto 4 febbraio 2022
Circolare Ministero della Salute n. 41416 del 14 Settembre 2021
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Lavoro agile / Smart working | Normativa