Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022 / Nota esenzione Speditori nomina Consulente merci pericolose ADR - Non più pertinente
ID 18444 | 22.12.2022 / In allegato
Oggetto: nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.
La Nota non è più pertinente con l'entrata in vigore dal 20.09.2023 del Decreto 7 agosto 2023 Regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR. (GU n.220 del 20.09.2023) - Art. 9
La figura del consulente per la sicurezza e regolamentata dalla sezione 1.8.3 dell'accordo ADR con la finalita di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente connessi con le attivita di trasporto delle merci pericolose.
A partire dal 2019, l'Accordo ADR ha esteso l'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti gia precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come "speditori" di merci pericolose su strada. Tale prescrizione e da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal1° gennaio 2023 (punto 1.6.1.44 dell'accordo ADR).
A partire da tale data, pertanto, I' obbligatorietà della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo "speditore", come definite alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell'accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui e prevista una non obbligatorietà o esenzione.
Il quadro normative vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.
Il punto 1.8.3.2 dell'accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:
- Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unita di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell'accordo ADR);
- nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b}, dell'accordo ADR).
Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.
Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall'accordo.
- spedizioni in esenzione ai sensi dell’1.1.3.6 (esenzione parziale) e del 3.4 (esenzione per quantità limitate) ADR (esenzioni previste dall’art.3 comma 6 lettera a) del D. Lgs. 40/2000) (*), e
- spedizioni occasionali di cui all’art.2 del D.M. 04/07/2000 (massimo di 3 operazioni/mese, 24 operazioni/anno e 180 t/anno).
marginale 10010 ≡ Cap. 3.4
marginale 10011 ≡ Sottosezione 1.1.3.6
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D. Lgs. 40/2000
Art. 2. Campo di applicazione
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.
Art. 3. Obblighi del capo dell'impresa
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6. Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:
a) le imprese esercenti le attività di cui all'articolo 2, comma 1, riguardanti trasporti (spedizioni / ndr) su strada di quantitativi limitati, per ogni unità di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti;
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Vedasi documento riepilogativo
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