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Direttiva delegata (UE) 2022/2407

Direttiva delegata UE 2022 2407

Direttiva delegata (UE) 2022/2407 / ADR 2023: direttiva di recepimento UE

ID 18323 | 09.12.2022

Direttiva delegata (UE) 2022/2407 della Commissione del 20 settembre 2022 che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico

GU L 317/64 del 9.12.2022

Entrata in vigore: 29.12.2022

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato I, capo I.1, l’allegato II, capo II.1, e l’allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE fanno riferimento a disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne.
(2) Le disposizioni di detti accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Le ultime versioni modificate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2023.
(3) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato I, capo I.1, l’allegato II, capo II.1, e l’allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 Modifiche della direttiva 2008/68/CE

La direttiva 2008/68/CE è così modificata:

1) nell’allegato I, il capo I.1 è sostituito dal seguente:

«I.1. ADR

Allegati A e B dell’ADR, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023, fermo restando che il termine “parte contraente” è sostituito da “Stato membro”, ove opportuno.»;

2) nell’allegato II, il capo II.1 è sostituito dal seguente:

«II.1. RID

Allegato del RID, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023, fermo restando che il termine “Stato contraente del RID” è sostituito da “Stato membro”, ove opportuno.»;

3) nell’allegato III, il capo III.1 è sostituito dal seguente:

«III.1. ADN

I regolamenti allegati all’ADN, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023, nonché l’articolo 3, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, fermo restando che il termine “parte contraente” è sostituito da “Stato membro”, ove opportuno.».

Articolo 2 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2023. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

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