ADR: Esenzioni parziali 1.1.3.6 / ADR 2025
ID 1198 | Update 14.07.2024 (ADR 2025) / Documento completo aggiornato - in rosso le modifiche ADR 2025
Documento sull'esenzione parziale ADR (1.1.3.6 Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto) con tabella dettaglio disposizioni/descrizioni sezione 1.1.3.6.2.
1.1.3.6 Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto
Il capitolo 1.1.3.6 è relativo alle Esenzioni cosiddette "esenzioni parziali", di merci pericolose in colli, il cui trasporto, se rientrante nelle quantità previste, può essere effettuato senza applicare determinate disposizioni.
L’ADR 2025 emenda la parte dei paragrafi 8.1.2.1. e 8.1.2.2 inerente la tenuta dei documenti, precisando, espressamente, che gli stessi devono trovarsi “a bordo della cabina di guida dell'unità di trasporto” (precedente devono trovarsi “a bordo dell'unità di trasporto”).
NB: in rosso novità ADR 2025
1.1.3.6 Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto
1.1.3.6.1.Ai fini della presente sotto-sezione, le merci pericolose sono assegnate alle categorie di trasporto 0, 1, 2, 3 e 4 come indicato nella colonna (15) della Tabella A del capitolo 3.2. Gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie assegnate alla categoria di trasporto "0" sono ugualmente assegnati alla categoria di trasporto "0". Gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie assegnate ad una categoria di trasporto diversa da "0" sono assegnati alla categoria di trasporto "4".
1.1.3.6.2. Quando la quantità di merci pericolose a bordo di un'unità di trasporto non è superiore ai valori indicati nella colonna (3) della tabella al 1.1.3.6.3 per una data categoria di trasporto (quando le merci pericolose a bordo dell'unità di trasporto sono della stessa categoria) o al valore calcolato secondo 1.1.3.6.4 (quando le merci pericolose a bordo dell'unità di trasporto appartengono a più categorie), esse possono essere trasportate in colli nella stessa unità di trasporto senza che siano applicate le seguenti disposizioni:
- Capitolo 1.10, a eccezione degli esplosivi della classe 1, dei nn. ONU 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456, 0500, 0511, 0512 e 0513 di merci pericolose ad alto rischio di Classe 1 (secondo 1.10.3.1) e a eccezione dei colli esenti della classe 7, nn. ONU 2910 e 2911, se il livello di attività supera il valore A2
- 5.3 (Etichettatura e segnalazione arancio dei contenitori, CGEM, MEMU, contenitori-cisterna, cisterne mobili e veicoli)
- 5.4.3 (Istruzioni scritte)
- 7.2 salvo V5, V8 del 7.2.4 (Disposizioni relative al trasporto in colli)
- CV1 del 7.5.11 (Norme su carico e scarico in luoghi pubblici)
- parte 8 salvo:
-- 8.1.2.1 a)
-- da 8.1.4.2 a 8.1.4.5 (estintori);
-- 8.2.3 (Formazione di tutto il personale)
-- 8.3.3 (Divieto di aprire i colli)
-- 8.3.4 (Prescrizioni relative agli equipaggi, all'equipaggiamento e alla gestione dei veicoli e alla documentazione)
-- 8.3.5 (Divieto di fumare)
-- 8.4 (Sorveglianza dei veicoli)
-- S1(3) e (6)
-- S2(1)
-- S4 e S5
-- da S14 a S21 e,
-- S24 del capitolo 8.5 (Prescrizioni supplementari)
- 9 (Prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli)
Tabella dettaglio disposizioni/descrizioni sezione 1.1.3.6.2
[...]
[...]
a) i documenti di trasporto previsti al punto 5.4.1 per tutte le merci pericolose trasportate e, all'occorrenza, certificato di carico del contenitore o del veicolo prescritto al punto 5.4.2;
b) il certificato di formazione del conducente come prescritto al punto 8.2.1;
c (Riservato)
d) un documento di identificazione recante una fotografia in conformità alla 1.10.1.4, per ciascun membro dell'equipaggio
8.1.2.2. Nel caso in cui le disposizioni dell'ADR ne prevedano la redazione, devono trovarsi a bordo della cabina di guida dell'unità di trasporto anche:
a) il certificato di approvazione di cui al punto 9.1.3 per ogni unità di trasporto o elemento di questa;
b) il certificato di formazione del conducente come prescritto al punto 8.2.1;
c) una copia dell'autorizzazione dell'autorità competente, se è prescritta al 5.4.1.2.1 c) o d) o al 5.4.1.2.3.3.
8.1.2.3. Le istruzioni scritte previste al punto 5.4.3 devono essere conservate a portata di mano.
[...]
Il documento allegato alla notizia è aggiornato alle modifiche ADR 2025.
[...]
Segue in allegato
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 14.07.2024 | ADR 2025 | Certifico Srl |
0.0 | 28.06.2022 | ADR 2023 | Certifico Srl |
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