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ADR: Il capitolo relativo alle "esenzioni parziali"

ADR Il capitolo relativo alle esenzioni parziali

ADR: Esenzioni parziali 1.1.3.6 / ADR 2025

ID 1198 | Update 14.07.2024 (ADR 2025) / Documento completo aggiornato - in rosso le modifiche ADR 2025

Documento sull'esenzione parziale ADR (1.1.3.6 Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto) con tabella dettaglio disposizioni/descrizioni sezione 1.1.3.6.2.

1.1.3.6 Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto

Il capitolo 1.1.3.6 è relativo alle Esenzioni cosiddette "esenzioni parziali", di merci pericolose in colli, il cui trasporto, se rientrante nelle quantità previste, può essere effettuato senza applicare determinate disposizioni. 

NB: in rosso novità ADR 2025

1.1.3.6 Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto

1.1.3.6.1.Ai fini della presente sotto-sezione, le merci pericolose sono assegnate alle categorie di trasporto 0, 1, 2, 3 e 4 come indicato nella colonna (15) della Tabella A del capitolo 3.2. Gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie assegnate alla categoria di trasporto "0" sono ugualmente assegnati alla categoria di trasporto "0". Gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie assegnate ad una categoria di trasporto diversa da "0" sono assegnati alla categoria di trasporto "4".

1.1.3.6.2. Quando la quantità di merci pericolose a bordo di un'unità di trasporto non è superiore ai valori indicati nella colonna (3) della tabella al 1.1.3.6.3 per una data categoria di trasporto (quando le merci pericolose a bordo dell'unità di trasporto sono della stessa categoria) o al valore calcolato secondo 1.1.3.6.4 (quando le merci pericolose a bordo dell'unità di trasporto appartengono a più categorie), esse possono essere trasportate in colli nella stessa unità di trasporto senza che siano applicate le seguenti disposizioni:

- Capitolo 1.10, a eccezione degli esplosivi della classe 1, dei nn. ONU 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456, 0500, 0511, 0512 e 0513 di merci pericolose ad alto rischio di Classe 1 (secondo 1.10.3.1) e a eccezione dei colli esenti della classe 7, nn. ONU 2910 e 2911, se il livello di attività supera il valore A2
- 5.3 (Etichettatura e segnalazione arancio dei contenitori, CGEM, MEMU, contenitori-cisterna, cisterne mobili e veicoli)
- 5.4.3 (Istruzioni scritte)
- 7.2 salvo V5, V8 del 7.2.4 (Disposizioni relative al trasporto in colli)
- CV1 del 7.5.11 (Norme su carico e scarico in luoghi pubblici)
- parte 8 salvo:
-- 8.1.2.1 a) 
-- da 8.1.4.2 a 8.1.4.5 (estintori);
-- 8.2.3 (Formazione di tutto il personale)
-- 8.3.3 (Divieto di aprire i colli)
-- 8.3.4 (Prescrizioni relative agli equipaggi, all'equipaggiamento e alla gestione dei veicoli e alla documentazione)
-- 8.3.5 (Divieto di fumare)
-- 8.4 (Sorveglianza dei veicoli)
-- S1(3) e (6)
-- S2(1)
-- S4 e S5 
-- da S14 a S21 e,
-- S24 del capitolo 8.5 (Prescrizioni supplementari)
- 9 (Prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli)

Tabella dettaglio disposizioni/descrizioni sezione 1.1.3.6.2

ADR Il capitolo relativo alle esenzioni parziali   Tabella 1

[...]

ADR Il capitolo relativo alle esenzioni parziali   Tabella 2

[...]

Il documento allegato alla notizia è aggiornato alle modifiche ADR 2025.

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Segue in allegato

Esenzioni Totali ADR

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 14.07.2024 ADR 2025 Certifico Srl
0.0 28.06.2022 ADR 2023 Certifico Srl

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