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Codice delle Acque

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Codice delle Acque 2024 | Normativa sulla protezione e qualità delle Acque

ID 11449 | Ed. 6.0 del 24 Gennaio 2024

Il Codice delle Acque raccoglie la normativa europea e italiana di attuazione in materia di protezione e qualità delle Acque e nello specifico:

Direttiva 2000/60/UE - Direttiva quadro sulle Acque (DQA) (Recepita D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)
Direttiva 2007/60/CE - Direttiva alluvioni (Recepita D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)
Decreto Legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 Attuazione direttiva Alluvioni
Direttiva 2006/118/CE - Direttiva acque sotterranee
D.lgs. 16 marzo 2009 n. 30 - Attuazione direttiva acque sotterranee
Direttiva 2008/105/CE - Direttiva standard qualitativi acque (Recepita D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)
Direttiva 98/83/CE - Direttiva acque destinate al consumo umano (Abrogata dal 12 gennaio 2023)
Direttiva (UE) 2020/2184 - Nuova Direttiva acque destinate al consumo umano (Recepita da Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18)
Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 - Attuazione della direttiva 98/83/CE (Abrogato dal D.lgs 23 febbraio 2023 n. 18 dal 21.03.2023)
Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 - Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 (in vigore dal 21.03.2023)

Direttiva 2009/54/CE - Direttiva acque minerali naturali 
Decreto Legislativo 8 ottobre 2011 n. 176 - Attuazione della direttiva 2009/54/CE

I testi normativi contenuti tengono conto delle modifiche e abrogazioni fino a Gennaio 2024.

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Acqua destinata al consumo umano

Pubblicata nella GU L 435/1 del 23.12.2020 la Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano 

Entrata in vigore: 12.01.2021

Recepimento: 12.01.2023

Periodo transitorio: Entro il 12.01.2026 gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all’allegato I, parte B, per quanto riguarda: bisfenolo A, clorato, clorite, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS - totale, somma di PFAS e uranio. Fino al 12.01.2026 i fornitori di acqua non sono tenuti a monitorare le acque destinate al consumo umano in conformità dell’articolo 13 per quanto riguarda i parametri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

01.07.2021 - Il Decreto 30 giugno 2021 Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Cromo (in GU n.156 del 01.07.2021) porta il valore di parametro del Cromo a 25 µg/l per le acque in bottiglia e 50 µg/l per le altre in deroga fino all'11 gennaio 2026.

Abrogazione
La direttiva 98/83/CE, come modificata dagli atti indicati nell’allegato VI, parte A, è abrogata; l’abrogazione prende effetto il 13 gennaio 2023 e lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri rispetto alle scadenze per il recepimento nel rispettivo diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato VI, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII.
Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/83/CE che sono ancora applicabili al 12 gennaio 2023 rimangono in vigore fino alla fine della loro durata. Possono essere rinnovate conformemente all’articolo15 della presente direttiva solo nel caso in cui non sia stata ancora concessa una seconda deroga. Il diritto di chiedere alla Commissione una terza deroga a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 98/83/CE continua ad applicarsi alle seconde deroghe che sono ancora applicabili al 12 gennaio 2021.

La "qualità dell'acqua destinata al consumo umano" è disciplinata dal novello Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, in GU n.55 del 06.03.2023 ed in vigore dal 21 marzo 2023.

Secondo l’art. 2 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18, per acque destinate al consumo umano (acque potabili), si intendono:

- tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a  prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite  una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie  o contenitori, comprese le acque di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;
- tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato.

Il provvedimento è emanato in attuazione della delega prevista dalla legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021) e attua la direttiva 2020/2184/Ue sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 rivede ed introduce norme intese a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone “salubrità e pulizia”, anche attraverso una revisione dei parametri e dei valori parametrici di rilevanza sanitaria, stabilisce i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili nonché per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel loro trattamento, introduce un approccio di valutazione e gestione del rischio che sia più efficace ai fini della prevenzione sanitaria, della protezione dell’ambiente e del controllo delle acque destinate al consumo umano, anche sotto il profilo dei costi e della allocazione delle risorse istituzionali, migliora l’accesso equo per tutti all’acqua potabile sicura ed assicura la comunicazione tra le autorità competenti e i fornitori di acqua e fornire una informazione adeguata e aggiornata al pubblico sulle acque destinate al consumo umano.

Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 abroga dal 21 marzo 2023 il Decreto Legislativo n.31 del 2001.

Acqua minerale

La normativa attuale delle acque minerali naturali è quella regolata dal Decreto Legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, che recepisce la Direttiva Europea 2009/54/CE.

Decreto Legislativo 8 ottobre 2011, n. 176
...

Art. 2 Definizione e caratteristiche di un’acqua minerale naturale

1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute.

2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e la sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento.

3. Le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 devono essere valutate sul piano:

a) geologico ed idrogeologico;
b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;
c) microbiologico;
d) se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico.

4. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell’ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.

Secondo la normativa un’acqua minerale naturale deve quindi possedere i seguenti requisiti:

- L’origine sotterranea e protetta
- La purezza originaria e la sua conservazione
- L’imbottigliamento all’origine
- Il tenore in minerali e oligoelementi e le caratteristiche essenziali costanti nel tempo
- Eventuali proprietà favorevoli alla salute

È il Ministero della Salute, come previsto dallo stesso Decreto Legislativo che riconosce e autorizza un’acqua "minerale naturale" in quanto tale.

È sempre il Ministero della Salute che, dopo una valutazione degli studi clinicifarmacologici, autorizza con decreto di riconoscimento le indicazioni favorevoli alla salute che possono essere riportate in etichetta, secondo alcune espressioni previste dal Decreto Legislativo 176/2011 (come per esempio "stimola la digestione", "può favorire le funzioni epatobiliari").

Uno dei fattori fondamentali, sempre previsto dalla legge, che garantisce la preservazione dell’acqua minerale nella sua purezza e caratteristiche originarie è inoltre l’imbottigliamento alla fonte, che sigilla tutte le proprietà con cui l’acqua sgorga.

Ogni acqua minerale è diversa dalle altre grazie ai sali minerali e agli oligoelementi che acquisisce lungo il suo percorso sotterraneo verso la fonte.

La tipologia e la quantità di questi ultimi è strettamente correlata alle caratteristiche delle rocce e dei terreni percorsi che conferiscono gusto e proprietà distintive all’acqua, rendendola una risorsa unica.

Poiché la loro composizione è stabile e garantita, è sufficiente leggere l’etichetta apposta sulla bottiglia per sapere quello che un’acqua minerale contiene esattamente.

Codice delle Acque 2024 - Normativa sulla protezione e qualità delle Acque

Elenco

Il testo nativo:

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GUUE n. L 327 del 22/12/2000)

Modifiche e abrogazioni:

- Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001
- Direttiva 2008/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2008
- Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008
- Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009
- Direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013
- Direttiva 2013/64/UE del Consiglio del 17 dicembre 2013
- Direttiva 2014/101/UE della Commissione del 30 ottobre 2014

Rettifiche:

Rettifica, GU L 017, 19.1.2001, pag. 39 (2000/60/CE)

Il testo nativo:

Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006).

Modifiche e abrogazioni:

- Direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014

Il testo nativo:

D.lgs. 16 marzo 2009 n. 30 Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. (GU n.79 del 4-4-2009)

Il testo nativo:

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007)

Il testo nativo

Decreto Legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (GU del 2 aprile 2010 n. 77)

Modifiche e abrogazioni:

- Legge 6 agosto 2013 n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194)
- Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91 (in G.U. 24/06/2014 n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192)

Il testo nativo:

Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84-97)

Modifiche e abrogazioni:

- Direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013

Il testo nativo

Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 dell'5.12.1998, pag. 32

Modifiche:

- Regolamento (CE) N. 1882/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003
- Regolamento (CE) N. 596/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009
- Direttiva(UE) 2015/1787 della Commissione del 6 ottobre 2015

Il testo nativo:

Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435/1 del 23.12.2020) [Ed. 6.0 2024]

Rettifica:

Rettifica della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020). GU L 2024/90031 del 23.01.2024

Il testo nativo

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano GU n. 52 del 3 marzo 2001( S.O.)

Modifiche:

- Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27 (in G.U. 09/03/2002, n.58)
- Decreto 5 settembre 2006, (in G.U. 03/10/2006, n.230)
- Legge 15 dicembre 2011, n. 217 (in G.U. 02/01/2012, n.1)
- Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 28 (in G.U. 07/03/2016, n.55)
- Decreto 14 novembre 2016, (in G.U. 16/01/2017, n.12)
- Decreto 6 luglio 2017, (in G.U. 15/07/2017, n.164)
- Decreto 14 giugno 2017, (in G.U. 18/08/2017, n.192)
- Decreto 30 Giugno 2021 (in GU 01/07/2021 n. 156) [Ed. 4.0 2021]

Il testo nativo

Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. (GU n.55 del 06.03.2023) [Ed. 5.0 2023]

Il testo nativo

Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 164 del 26.6.2009) 

Il testo nativo

Decreto Legislativo 8 ottobre 2011 n. 176 Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

...

Formato: pdf
Pagine: +350
Edizione: 6.0
Pubblicato: 24.01.2024
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 9788898550074
Abbonati: Ambiente/Sicurezza-Ambiente/Full/Full Plus

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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024