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Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di Prevenzione Incendi
DPR 151/2011 Testo consolidato |
ID 921 | Update Rev. 31.0 del 18.05.2024 / Download Preview
Tabella di equiparazione DPR 151/2011 e DM 16.02.1982
Documento Tabella Attività e RTV (al link il Documento formato PDF) / disponibile anche in calce allegato al presente articolo
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
N |
N.* |
ATTIVITA' |
CATEGORIA A |
CATEGORIA B |
CATEGORIA C |
Regola_Tecnica______________ |
Obbligo Codice |
1 |
1 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h. |
|
|
Tutti |
No | |
2 |
2 |
Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5MPa |
|
Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa |
tutti gli altri casi |
Decreto 16 aprile 2008 Decreto 17 aprile 2008 |
No |
3 |
3 |
Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: |
|
|
|
--- |
No |
3a |
a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3: |
|
rivendite, depositi fino a 10 m3 |
Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m3 |
No | ||
3b |
b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg: |
Depositi di GPL fino a 300 kg |
rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg |
Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg |
No | ||
4 |
4 |
Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: |
|
|
|
--- | No |
4a |
a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3: |
|
fino a 2 m3 |
oltre i 2 m3 |
No | ||
4b |
b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3 |
Depositi di GPL fino a 5 m3 |
- Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m3 |
- Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m3 |
Circolare n. 12112 del 12 settembre 2018
|
No | |
5 |
5 |
Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3: |
|
fino a 10 m3 |
oltre i 10 m3 |
Circolare 15 ottobre 1964 n. 99 | No |
6 |
6 |
Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5MPa |
fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8. |
oltre 2,4 MPa |
|
D.M. 24 novembre 1984 Decreto 16 aprile 2008 Decreto 17 aprile 2008 |
No |
7 |
96 |
Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 |
|
|
Tutti |
No | |
8 |
97 |
Oleodotti con diametro superiore a 100 mm |
|
tutti |
|
Quadro normativo | No |
9 |
8 |
Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio. |
|
fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio. |
oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio. |
Quadro normativo | Si |
10 |
12 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3 |
|
fino a 50 m3 |
oltre 50 m3 |
DM 31 Luglio 1934 | No |
11 |
14 |
Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3. |
|
fino a 100 m3 |
oltre 100 m3 |
DM 31 Luglio 1934 | No |
12 |
15 |
Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3 |
liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3 |
Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A) |
liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m3 |
No | |
13 |
7
|
Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti
|
No | ||||
13a |
a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi |
Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C |
Solo liquidi combustibili |
tutti gli altri |
No | ||
13b |
b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi) |
|
|
tutti |
Testo coordinato DM 30 giugno 2021 | VVF Marzo 2023 D.P.R 24 Ottobre 2003 n. 340 |
No | |
14 |
21 |
Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti. |
|
fino a 25 addetti |
oltre 25 addetti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
15 |
22 |
Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3 |
fino a 10 m3 |
oltre 10 m3 e fino a 50 m3 |
oltre 50 m3 |
No | |
16 |
23 |
Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3 |
|
|
tutti |
--- | No |
17 |
24 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. |
|
|
tutti |
Quadro normativo prevenzione incendi |
No |
18 |
25 |
Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. |
|
Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" |
Esercizi di minuta vendita di sostanzeesplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. |
RD 6 maggio 1940 n. 635 Quadro normativo prevenzione incendi |
No |
19 |
26 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici |
|
|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
20 |
27 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini ealcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici |
|
|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
21 |
28 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili. |
|
|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
22 |
29 |
Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno |
|
|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
23 |
31 |
Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo |
|
|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
24 |
32 |
Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 Kg |
|
|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
25 |
30 |
Fabbriche di fiammiferi; |
|
|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
26 |
34 |
Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio |
|
|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
27 |
35 |
Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg |
|
Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg |
Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
28 |
36 |
Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg |
|
|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
29 |
37 |
Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè |
|
|
tutti |
Quadro normativo | Si |
30 |
38 |
Zuccherifici e raffinerie dello zucchero |
|
|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
31 |
39 |
Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg |
|
|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
32 |
41 |
Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg |
|
|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
33 |
42 |
Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg |
|
|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
34 |
43 |
Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. |
|
fino a 50.000 kg |
oltre 50.000 kg |
Quadro normativo | Si |
35 |
44 |
Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg |
|
depositi fino a 20.000 kg |
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
36 |
46 |
Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m |
|
fino a 500.000 kg |
oltre 500.000 kg |
Quadro normativo | Si |
37 |
47 |
Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg |
|
fino a 50.000 kg |
oltre 50.000 kg |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
38 |
48 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg |
|
fino a 10.000 kg |
oltre 10.000 kg |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
39 |
49 |
Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti. |
|
|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
40 |
50 |
Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg |
|
|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
41 |
51 |
Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive |
fino a 25 persone presenti |
oltre 25 e fino a 100 persone presenti |
oltre 100 persone presenti |
Quadro normativo | No |
42 |
53 |
Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2 |
|
fino a 2.000 m2 |
oltre 2.000 m2 |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
43 |
54 |
Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg |
|
depositi fino a 50.000 kg |
Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg |
Quadro normativo | Si |
44 |
57 |
Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg |
|
depositi fino a 50.000 kg |
Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
45 |
59 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili |
|
fino a 25 addetti |
oltre 25 addetti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
46 |
60 |
Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg |
|
fino a 100.000 kg |
oltre 100.000 kg |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
47 |
61 |
Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg. |
|
fino a 100.000 kg |
oltre 100.000 kg |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
48 |
63 |
Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3 |
|
Macchine elettriche |
Centrali termoelettriche |
No | |
49 |
64 |
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW. |
fino a 350 kW |
oltre 350 kW e fino a 700 kW |
oltre 700 kW |
D.M. 13 Luglio 2011 | No |
50 |
65 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti |
|
fino a 25 addetti |
oltre 25 addetti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
51 |
66 |
Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; |
|
fino a 25 addetti. |
oltre 25 addetti. |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
52 |
68 |
Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti |
|
fino a 25 addetti |
oltre 25 addetti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
53 |
72 |
Officine per la riparazione di: |
|
a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m2 |
a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m2 |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
54 |
72 |
Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti |
|
fino a 50 addetti |
oltre 50 addetti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
55 |
- |
Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2 |
|
fino a 5.000 m2 |
oltre 5.000 m2 |
D.M. 1 luglio 2014 | No |
56 |
73 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti |
|
fino a 50 addetti |
oltre 50 addetti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
57 |
74 |
Cementifici con oltre 25 addetti |
|
|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
58 |
75 |
Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860). |
|
Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs. 230/95 s.m.i |
Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs. 230/95 s.m.i e art. 13 della legge n. 1860/62 |
Quadro normativo | No |
59 |
77 |
Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230) |
|
|
tutti |
Quadro normativo | No |
60 |
78 |
Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione. |
|
|
tutti |
Quadro normativo | No |
61 |
79 |
Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860] |
|
|
tutti |
Quadro normativo | No |
62 |
80 |
Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: |
|
|
tutti |
Quadro normativo | No |
63 |
81 |
Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito. |
|
fino a 5.000 kg |
oltre 5.000 kg |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
64 |
82 |
Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti |
|
fino a 50 addetti |
oltre 50 addetti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
65 |
83 |
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . |
|
fino a 200 persone |
oltre 200 persone |
D.M. 18 marzo 1996 |
No [3] Modalità alternative |
66 |
84 |
Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; |
fino a 50 posti letto |
oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; |
oltre 100 posti letto |
|
No [3] Modalità alternative sono escluse per: strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini |
67 |
85 |
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; |
fino a 150 persone |
oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido |
oltre 300 persone |
D.M. 26 agosto 1992 (scuole) Decreto 16 luglio 2014 (asili) Decreto 25 agosto 2022 (N) |
No [3] Modalità alternative sono escluse per:
|
68 |
86 |
Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; |
fino a 50 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m2 |
Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m2 |
oltre 100 posti letto |
No [3] con Modalità alternative | |
69 |
87 |
Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. |
fino a 600 m2 |
oltre 600 e fino a 1.500 m2 |
oltre 1.500 m2 |
D.M. 27 luglio 2010 Circolare 03 luglio 1967 n. 75 |
No [3] con Modalità alternative |
70 |
88 |
Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg |
|
fino a 3.000 m2 |
oltre 3.000 m2 |
Si | |
71 |
89 |
Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti |
fino a 500 persone |
oltre 500 e fino a 800 persone |
oltre 800 persone |
D.M. 22 febbraio 2006 | No [3] con Modalità alternative |
72 |
90 |
Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. |
|
|
tutti |
No[3] con Modalità alternative per: edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi |
|
73 |
- |
Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità. |
|
fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m2 |
oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m2 |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
74 |
91 |
Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW |
fino a 350 kW |
oltre 350 kW e fino a 700 kW |
oltre 700 kW |
Quadro normativo | No |
75 |
92 |
Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 . |
Autorimesse fino a 1.000 m2 |
Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1000 m2 |
Autorimesse oltre 3000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m2; depositi di mezzi rotabili |
Si |
|
76 |
93 |
Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti. |
|
fino a 50 addetti |
oltre 50 addetti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
77 |
94 |
Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m |
fino a 32 m |
oltre 32 m e fino a 54 m |
oltre 54 m |
D.M. 16 maggio 1987 n. 246 | No |
78 |
- |
Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee. |
|
|
tutti |
No | |
79 |
- |
Interporti con superficie superiore a 20.000 m2 |
|
|
tutti |
Decreto 18 Luglio 2014 | No |
80 |
- |
Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m |
tutte |
|
|
No |
[*] Vecchi codici corrispondenti alle attività soggette di cui al D.M. 16/2/1982, come dalla tabella di equiparazione di cui all'allegato II al D.P.R. n. 151/2011.
I vecchi codici n. 19 e 20 del DM 16/2/1982 sono stati equiparati rispettivamente ai n. 10 e 12, mentre i vecchi n. 52 e 95 sono stati eliminati, in quanto non più "soggetti a controllo".
[1] Art. 1. Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi
1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. (Comma abrogato dal comma 1 dell’art. 1 del Decreto 12 Aprile 2019 entrato in vigore il 20/10/2019 -ndr).
[2] Art. 2 Campo di applicazione e modalità applicative
1. Le norme tecniche, di cui all'art. 1 co. 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento (numero aggiunto da Decreto 22 novembre 2022 - ndr); 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67 a 71, 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi 73; 75; 76.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività.
5. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato
[3] Art. 2-bis Modalità applicative alternative
1. In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1 -bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
0a) 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento (lettera aggiunta da Decreto 22 novembre 2022 - ndr)
a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
b) 67, ad eslusione asili nido;
b-bis) 68; (lettera aggiunta dal Decreto 29 Marzo 2021 - ndr)
c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
d) 71;
e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili. (lettera soppressa dal Decreto 15 Maggio 2020 - ndr).
...
[4] Dal 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 12 Aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario), le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate all’Art. 2.
[5] Il Decreto del Ministero dell’Interno 15 maggio 2020 (GU n.132 del 23.05.2020), che è entrato in vigore il 19 novembre 2020 ha abrogato il Decreto 22 novembre 2002 e il decreto 1° febbraio 1986. (attività 75).
[6] Nota VVF 18.12.2020 n. 17496 Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m².
[7] In accordo con l’Art. 5 c. 2 del DPR 1° agosto 2011 n. 151, per le attività di cui sopra (numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77), già 6, 82, 89, 90, 94, 95, 96, 97 del DM 16 febbraio 1982 (una tantum) è prevista, ora, una richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 10 anni, (scadenza primo rinnovo entro 07.10.2021 per il CPI rilasciato tra lo 01.01.2000 e lo 07.10.2011 - Vedi doc).
Documento Tabella Attività e RTV
Tabella di equiparazione DPR 151/2011 e DM 16.02.1982
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