D.M. 16 febbraio 1982
Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
(GU n. 98 del 9 aprile 1982)
Art. 4
I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite, sono determinati con decreto del ministro per l'interno, di concerto con il ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.
Indipendentemente dalla periodicità stabilita con H provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando ci sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un "certificato di prevenzione" che ba validità pari alla periodicità delle visite.
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Modificato da: Decreto 27 marzo 1985
Abrogato da: Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
Tabella di equiparazione DPR 151/2011 e DM 16.02.1982
Collegati
Decreto Ministeriale 27 settembre 1965
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
Tabella equiparazione D.M. 16/2/1982 / D.P.R. 151/2011
Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011
Prevenzione Incendi: attività DM 1982 "incongruente" DPR 2011
Decreto 27 marzo 1985