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POPs Persistent Organic Pollutants: Convenzioni/Norme/Elenchi

POPs  Persistent Organic Pollutants Convenzioni Norme ed Elenchi 08 08 2023

POPs - Persistent Organic Pollutants: Convenzioni/Norme ed Elenchi / Status 24 Ottobre 2024

ID 10321 | Rev. 8.0 del 24.10.2024 / Documento completo allegato 

Documento sintesi POPs - Persistent Organic Pollutants | Regolamento (UE) 2019/1021 - Convenzioni / Norme ed Elenchi

In allegato Documento Rev. 4.0  illustrativo del Regolamento POPs (Regolamento (UE) 2019/1021), note del Protocollo di Aarhus (1998), della Convenzione di Stoccolma (2001), Elenchi sostanze POPs, nuove proposte con modalità di modifica degli Elenchi.

Gli inquinanti organici persistenti (POPs) sono sostanze organiche che persistono nell’ambiente, si accumulano negli organismi viventi e rappresentano un rischio per la nostra salute e l’ambiente. Possono essere trasportati dall’aria, dall’acqua e dalle specie migratorie attraverso le frontiere internazionali, raggiungendo regioni in cui non sono mai stati prodotti o utilizzati. È necessaria una gestione internazionale dei rischi in quanto nessuna regione è in grado di gestire da sola i rischi presentati da queste sostanze.

I POP sono disciplinati a livello mondiale dal Protocollo di Aarhus (1998) dalla Convenzione di Stoccolma (2001).

L’attuazione di tali atti legislativi nell’Unione europea avviene mediante il regolamento (UE) 2019/1021 POPs, entrato in vigore il 15 luglio 2019.

POPs   Persistent Organic Pollutants   01
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POPs   Persistent Organic Pollutants   02

Fig. 1 - Attuazione Regolamento POPs

Il Regolamento (UE) 2019/1021 mira a proteggere la salute umana e l’ambiente con specifiche misure di controllo che:

- vietano o limitano fortemente la produzione, l’immissione sul mercato e l’impiego di inquinanti organici persistenti;
- riducono al minimo l’emissione nell’ambiente di POP costituiti da sottoprodotti industriali;
- fanno sì che le scorte di inquinanti organici persistenti soggetti a restrizioni siano gestite in sicurezza; e
- garantiscono lo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti costituiti o contaminati da POPs.

Le sostanze chimiche identificate come POsP comprendono:

- pesticidi (come il DDT);
- prodotti chimici industriali (come i bifenili policlorurati, che sono stati ampiamente utilizzati nelle apparecchiature elettriche); oppure
- sottoprodotti non intenzionali formatisi durante processi industriali, degradazione o combustione (come le diossine e i furani).

In base al regolamento POP, l’ECHA contribuisce a individuare e proporre nuovi POP da parte dell’UE alla convenzione di Stoccolma. Le informazioni fornite dagli Stati membri che recepiscono il regolamento sono ricevute e trattate dall’Agenzia e infine raccolte in una sintesi sull’Unione. L’ECHA presta inoltre il proprio sostegno nell’individuazione delle necessarie azioni future dell’UE per il piano di attuazione sui POP dell’Unione.

Sostanze attualmente elencate negli allegati pertinenti al regolamento (UE) 2019/1021 - POPs

Sostanze elencate:

- L'allegato I del regolamento è soggetto al divieto (con esenzioni specifiche) di fabbricazione, immissione sul mercato e uso;
- L'allegato II del regolamento è soggetto a restrizioni alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso;
- L'allegato III del regolamento è soggetto alle disposizioni sulla riduzione del rilascio; e
- L'allegato IV del regolamento è soggetto alle disposizioni sulla gestione dei rifiuti.

Si noti che per alcune sostanze elencate nell'allegato I possono essere applicate esenzioni specifiche al divieto di utilizzazione, fabbricazione e immissione sul mercato.

Proposte di nuovi POP

Affinché una nuova sostanza sia inclusa nel regolamento POP, essa dev’essere inserita nell’elenco della convezione di Stoccolma o nel protocollo sugli inquinanti organici persistenti.

Qualsiasi membro della convenzione di Stoccolma, compresa l’UE, può presentare una proposta per aggiungere un nuovo inquinante organico persistente agli allegati della convenzione. Gli Stati membri dell’UE possono farlo trasmettendo le proprie proposte alla Commissione europea. Le proposte devono consentire di valutare le proprietà della sostanza rispetto ai criteri di controllo elencati nell’allegato D della convenzione.

Valutazione di nuove proposte

Il comitato di esame sui POP (POPRC), un organismo di esperti previsto dalla convenzione di Stoccolma, valuta le proposte presentate. Se giunge alla conclusione che tali proposte soddisfano i criteri di controllo, avvia una raccolta di informazioni su scala mondiale sugli ulteriori pericoli, rischi, impieghi ed esposizioni. Il POPRC utilizza queste informazioni per compilare un profilo di rischio secondo la definizione data nell’allegato E della convenzione.

Sulla scorta del profilo di rischio, il comitato di esame decide se è giustificata un’azione globale sulla sostanza in questione. Se decide di procedere con la proposta, il POPRC pubblica un invito a livello mondiale a fornire informazioni su possibili soluzioni di gestione dei rischi, alternative, considerazioni socioeconomiche e misure di gestione dei rischi esistenti. Tali informazioni vengono utilizzate dal POPRC per preparare la valutazione della gestione dei rischi secondo quanto disposto nell’allegato F della convenzione.

Nella fase finale il comitato valuta le informazioni e formula una raccomandazione alla conferenza delle parti sull’inserimento della sostanza nell’elenco della convenzione.

Modifiche degli allegati

Qualsiasi proposta di modifica della convenzione deve essere adottata per consenso di tutte le parti. In ultima istanza, qualora non si raggiunga un accordo, la maggioranza di tre quarti può approvare le modifiche.

Le modifiche al protocollo per l’inclusione di nuove sostanze negli allegati devono essere adottate consensualmente dalle parti.

L’ECHA coadiuva la Commissione e gli Stati membri nell’individuazione di nuovi POP e svolge consultazioni pubbliche durante il processo d’identificazione.
...
Numero delle sostanze POPs ad oggi come riportate nel Regolamento:

Numero Sostanze POPs come riportate nel Regolamento al 2024

(1) Allegato I e II - Fatto salvo l'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/1021
(2) Allegato III - Elenco delle sostanze soggette a disposizioni in materia di riduzione dei rilasci (Articolo 6 Riduzione, minimizzazione ed eliminazione dei rilasci Regolamento (UE) 2019/1021)
(3) Allegato IV - Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti (Articolo 7 Gestione dei rifiuti Regolamento (UE) 2019/1021)
(4) Aggiunta 1 Sostanza 15.06.2020 (Totale 27) Rev. 1.0
Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione dell'8 aprile 2020 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA. (GU LI 188/1 del 15.06.2020)
(5) Aggiunta 1 Sostanza 18.08.2020 (Totale 28) Rev. 2.0 
Regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la voce relativa all’acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (GU  L 270/1 del 18.08.2020)
(6) Modifica alla Deroga (vedi nota N tabella a seguire) Sostanza 6 Rev. 2.0 
Regolamento delegato (UE) 2020/1204 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento nell’elenco del dicofol. (GU  L 270/4 del 18.08.2020)
(7) Modifica alla Deroga (vedi nota N tabella a seguire) Sostanza 29 Rev. 3.0
Regolamento delegato (UE) 2021/115 della Commissione del 27 novembre 2020 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati. (GU L 36/7 del 02.02.2021)
(8) 
Modifica alla Deroga (vedi nota N tabella a seguire) Sostanza 24 Rev. 4.0
Regolamento delegato (UE) 2021/277 della Commissione del 16 dicembre 2020 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri (GU L 62/1 del 23.2.2021)
(9) Modifica alla Deroga (vedi nota N tabella a seguire) Sostanza 14 (Rev. 5.0)
Regolamento delegato (UE) 2022/2291 della Commissione dell'8 settembre 2022 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda l’esaclorobenzene (GU L 303/19 del 23.11.2022)
(10) Modifica Allegato IV e V
Regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 317/24 del 9.12.2022)
(11) Aggiunta 1 Sostanza 08.08.2023 (Totale 29) (Rev. 7.0)
Regolamento delegato (UE) 2023/1608 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione dell'acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati. (GU L 198/24 del 8.8.2023).
(12) Aggiunta 1 Sostanza 17.10.2024 (Totale 30) (Rev. 8.0)
Regolamento delegato (UE) 2024/2570 della Commissione, del 22 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metossicloro. (GU L 2024/2570 del 27.9.2024). Entrata in vigore: 17.10.2024
(13) Modifica punto 1 Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni esabromociclododecano Allegato I (Rev. 8.0)
Regolamento delegato (UE) 2024/2555 della Commissione del 21 marzo 2024 che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esabromociclododecano (GU L 2024/2555 del 27.9.2024). Entrata in vigore: 17.10.2024

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Modifiche degli allegati

Qualsiasi proposta di modifica della convenzione deve essere adottata per consenso di tutte le parti. In ultima istanza, qualora non si raggiunga un accordo, la maggioranza di tre quarti può approvare le modifiche.
Le modifiche al protocollo per l’inclusione di nuove sostanze negli allegati devono essere adottate consensualmente dalle parti.
L’ECHA coadiuva la Commissione e gli Stati membri nell’individuazione di nuovi POP e svolge consultazioni pubbliche durante il processo d’identificazione. 

POPs   Persistent Organic Pollutants   04

* Il profilo di rischio e la valutazione della gestione dei rischi sono preparati nel periodo che intercorre tra una riunione e l’altra del comitato, che si svolgono una volta l’anno (settembre/ottobre). Il POPRC può adottare una decisione sul progetto di profilo di rischio e sul progetto di valutazione della gestione dei rischi nel corso di una prima riunione, ma in alcuni casi può decidere di rimandarla alla riunione dell’anno successivo, protraendo così il processo di adozione.
** Le riunioni della conferenza delle parti (COP) hanno luogo ogni due anni nei mesi di aprile/maggio.
*** Le modifiche degli allegati della convenzione entrano in vigore un anno dopo la data di comunicazione della loro adozione da parte del depositario. Solitamente, le notifiche del depositario (CN) sono emesse circa sei mesi dopo l’adozione delle modifiche da parte della COP.

Sostanze attualmente elencate negli allegati pertinenti al regolamento (UE) 2019/1021 - POPs.

Sostanze elencate:

- L'allegato I del regolamento è soggetto al divieto (con esenzioni specifiche) di fabbricazione, immissione sul mercato e uso;
- L'allegato II del regolamento è soggetto a restrizioni alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso;
- L'allegato III del regolamento è soggetto alle disposizioni sulla riduzione del rilascio; e
- L'allegato IV del regolamento è soggetto alle disposizioni sulla gestione dei rifiuti.

Si noti che per alcune sostanze elencate nell'allegato I possono essere applicate esenzioni specifiche al divieto di utilizzazione, fabbricazione e immissione sul mercato.

POPs Allegato I
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ALLEGATO I
Parte A Sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo e sostanze inserite solo nella convenzione
Parte B Sostanze inserite solo nel protocollo
ALLEGATO II ELENCO DI SOSTANZE SOGGETTE A LIMITAZIONI
ALLEGATO III ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI RILASCI
ALLEGATO IV Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7
ALLEGATO V GESTIONE DEI RIFIUTI
Parte 1  Smaltimento e recupero ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2
Parte 2 Rifiuti e operazioni cui si applica l'articolo 7, paragrafo 4, lettera b) 
ALLEGATO VI  Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive
ALLEGATO VII  TAVOLA DI CONCORDANZA
...

segue in allegato

Vedi Testo regolamento POPS consolidato



Fonte:

ECHA 
Regolamento (UE) 2019/1021

Certifico Srl - IT | Rev. 8.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
8.0 24.10.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2555
Regolamento delegato (UE) 2024/2570
Certifico Srl
7.0 08.08.2023 Regolamento delegato (UE) 2023/1608 
Regolamento delegato (UE) 2023/866 
Rettifica del regolamento (UE) 2022/2400
Rettifica del regolamento (UE) 2022/2400
Certifico Srl
6.0 23.03.2023 Regolamento (UE) 2022/2400 Certifico Srl
5.0 22.03.2023 Regolamento delegato (UE) 2022/2291

Proposte POPs:
1) Paraffine clorurate con lunghezze della catena di carbonio nell'intervallo C14-17 e livelli di clorurazione pari o superiori al 45% di cloro in peso
2) Clorpirifos
3) Acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, loro sali e composti correlati
Certifico Srl
4.0 23.02.2021 Regolamento delegato (UE) 2021/277 Certifico Srl
3.0 02.02.2021 Regolamento delegato (UE) 2021/115 Certifico Srl
2.0 18.08.2020 Regolamento delegato (UE) 2020/1203
Regolamento delegato (UE) 2020/1204
Aggiunta colonna "deroghe" Allegato I

Octamethylcyclotetrasiloxane in proposta
Certifico Srl
1.0 15.06.2020 Regolamento delegato (UE) 2020/784 Certifico Srl
0.0 07.03.2020 --- Certifico Srl

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