Norme armonizzate
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Decisione di esecuzione (UE) 2024/2638

Norme armonizzate Direttiva Ecodesign Ottobre 2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2638 / Norme armonizzate Direttiva Ecodesign Ottobre 2024

ID 22710 | 11.10.2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2638 della Commissione, del 9 ottobre 2024, relativa alle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/2281 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori

GU L 2024/2638 dell'11.10.2024

Entrata in vigore: 11.10.2024

__________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i ventilconvettori conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono. Le norme in questione, menzionate all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, sono elencate nell'allegato VII della stessa e formano oggetto delle norme armonizzate o di parti di esse.

(2) Con decisione di esecuzione C(2019) 1725 final, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di elaborare norme armonizzate a sostegno dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione.

(3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2019) 1725 final, il CEN ha pubblicato norme adattate, in particolare la norma EN 1397:2021 sui ventilconvettori.

(4) La Commissione, insieme al CEN, ha valutato se la norma EN 1397:2021 elaborata dal CEN sia conforme alla richiesta M/560 dell'11 marzo 2019.

(5) La norma soddisfa i requisiti cui intende riferirsi, che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2016/2281. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(6) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali, inclusi gli obiettivi di sicurezza, stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti della norma armonizzata per i ventilconvettori elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/2281, che figurano nell'allegato della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

...

ALLEGATO

N.

Riferimento della norma

1.

EN 1397:2021

Scambiatori di calore - Ventilconvettori ad acqua - Procedimenti di prova per la determinazione delle prestazioni

...

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