Norme armonizzate

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1759

Decisione di esecuzione  UE  2023 1759

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1759 / Norme armonizzate per le lavastoviglie per uso domestico 09.2023

ID 20381 | 12.09.2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1759 della Commissione dell'11 settembre 2023 relativa alle norme armonizzate per le lavastoviglie per uso domestico elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2019/2022 e del regolamento delegato (UE) 2019/2017

GU L 224/100 del 12.9.2023

Entrata in vigore: 12.09.2023

_________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri considerano il prodotto per il quale sono state applicate le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conforme a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono. L'articolo 4 e l'allegato III del regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione stabiliscono i pertinenti requisiti di misurazione e calcolo per le lavastoviglie per uso domestico. L'allegato III del regolamento (UE) 2019/2022 è stato modificato dal regolamento (UE) 2021/341 della Commissione.

(2) A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, dopo aver adottato, ai sensi dell'articolo 16 di tale regolamento, un atto delegato che stabilisce specifici requisiti di etichettatura, la Commissione è tenuta a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti alle norme armonizzate che soddisfano i pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo dell'atto delegato. Laddove tali norme armonizzate si applichino durante la valutazione di conformità di un prodotto, il modello si presume conforme ai pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo dell'atto delegato. L'articolo 3 e l'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione stabiliscono i requisiti di misurazione e calcolo per le lavastoviglie per uso domestico. L'allegato IV del regolamento (UE) 2019/2017 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione.

(3) Con decisione di esecuzione C(2020) 4329, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di revisione delle norme armonizzate esistenti per le lavastoviglie per uso domestico, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico a sostegno del regolamento (UE) 2019/2022, del regolamento delegato (UE) 2019/2023 della Commissione, del regolamento delegato (UE) 2019/2017, e del regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione.

(4) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 4329, il Cenelec ha rivisto la norma armonizzata EN 60436:2020, quale modificata dalla norma EN 60436:2020/A11:2020 e rettificata dalla norma EN 60436:2020/AC:2020-06, al fine di tenere conto del progresso tecnico e scientifico, apportare modifiche redazionali e allineare l'arrotondamento dei numeri comunicati alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2021/341 e dal regolamento delegato (UE) 2021/340. Ne è conseguita l'adozione della modifica EN 60436:2020/A12:2022 della suddetta norma armonizzata.

(5) La Commissione ha esaminato, di concerto con il Cenelec, se la modifica EN 60436:2020/A12:2022 della norma armonizzata EN 60436:2020, quale modificata dalla norma EN 60436:2020/A11:2020 e rettificata dalla norma EN 60436:2020/AC:2020-06, è conforme alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 4329.

(6) La norma armonizzata EN 60436:2020, quale modificata dalle norme EN 60436:2020/A11:2020 ed EN 60436:2020/A12:2022 e rettificata dalla norma EN 60436:2020/AC:2020-06, soddisfa i requisiti cui intende riferirsi e che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2019/2022 e nel regolamento delegato (UE) 2019/2017.

(7) È pertanto opportuno pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 60436:2020, quale modificata dalle norme EN 60436:2020/A11:2020 ed EN 60436:2020/A12:2022 e rettificata dalla norma EN 60436:2020/AC:2020-06.

(8) La norma armonizzata EN 60436:2020, quale modificata dalle norme EN 60436:2020/A11:2020 ed EN 60436:2020/A12:2022 e rettificata dalla norma EN 60436:2020/AC:2020-06, sostituisce la norma armonizzata EN 60436:2020, quale modificata dalla norma EN 60436:2020/A11:2020 e rettificata dalla norma EN 60436:2020/AC:2020-6. È pertanto necessario ritirare il riferimento di tale norma dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(9) I riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/2017 e del regolamento (UE) 2019/2022 sono attualmente pubblicati dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/913 della Commissione con limitazioni. Alla luce della modifica EN 60436:2020/A12:2022, tali limitazioni non sono più necessarie.

(10) Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire la decisione di esecuzione (UE) 2021/913 dato il numero di modifiche sostanziali da apportarvi.

(11) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento della norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riferimento della norma armonizzata di cui all'allegato I della presente decisione, per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico elaborata a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/2017, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il riferimento della norma armonizzata, di cui all'allegato II della presente decisione, per quanto riguarda la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico elaborata a sostegno del regolamento (UE) 2019/2022, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2021/913 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

...

ALLEGATO I

Riferimento della norma armonizzata elaborata a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/2017

EN 60436:2020

Lavastoviglie elettriche per uso domestico – Metodi di misurazione delle prestazioni

EN 60436:2020/A11:2020
EN 60436:2020/AC:2020-06
EN 60436:2020/A12:2022

ALLEGATO II

Riferimento della norma armonizzata elaborata a sostegno del regolamento (UE) 2019/2022

EN 60436:2020

Lavastoviglie elettriche per uso domestico – Metodi di misurazione delle prestazioni

EN 60436:2020/A11:2020
EN 60436:2020/AC:2020-06
EN 60436:2020/A12:2022

...

Collegati

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: +39 075 599 73 43

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024