Norme armonizzate

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2669

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2669 / Norme armonizzate RED Dicembre 2023

ID 20874 | 01.12.2023 / Decisione di esecuzione (UE) in allegato IT/EN

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2669 della Commissione, del 27 novembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 per quanto riguarda le norme armonizzate per i dispositivi di comunicazione senza fili utilizzati in prossimità dell’orecchio o in stretta vicinanza del corpo umano

C/2023/8096

GU L 2023/2669 del 1° dicembre 2023

Entrata in vigore: 01.12.2023

Il punto 1) dell’allegato si applica a decorrere dal 1° giugno 2025.

...

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 16 della direttiva 2014/53/UE  del Parlamento europeo e del Consiglio, le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di tale direttiva, qualora siano contemplati in tali norme o parti di esse.

(2) Con decisione di esecuzione C(2015) 5376, la Commissione ha presentato una richiesta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di elaborare e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE («richiesta»).

(3) Sulla base della richiesta, il Cenelec ha modificato le norme armonizzate EN 50360:2017 per i dispositivi di comunicazione senza fili utilizzati in prossimità dell’orecchio e EN 50566: 2017 per i dispositivi di comunicazione senza fili utilizzati in stretta vicinanza del corpo umano, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 della Commissione. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate modificative EN 50360:2017/A1:2023 e EN 50566:2017/A1:2023.

(4) Insieme al Cenelec la Commissione ha valutato se tali norme armonizzate siano conformi alla richiesta.

(5) La norma armonizzata EN 50360:2017, quale modificata dalla norma EN 50360:2017/A1:2023, e la norma armonizzata EN 50566:2017, quale modificata dalla norma EN 50566:2017/A1:2023, soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti all’articolo 3 della direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/53/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/53/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti della norma armonizzata EN 50360:2017, quale modificata dalla norma EN 50360:2017/A1:2023, e della norma armonizzata EN 50566:2017, quale modificata dalla norma EN 50566:2017/A1:2023, dovrebbero essere inclusi in tale allegato.

(7) È necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate EN 50360:2017 ed EN 50566:2017, dato che tali norme sono state modificate. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191.

(8) La decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(9) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare le loro apparecchiature radio contemplate dalle norme armonizzate EN 50360:2017 ed EN 50566:2017, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.

(10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1) dell’allegato si applica a decorrere dal 1° giugno 2025.

....

ALLEGATO

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 è così modificato:

1) le righe 1 e 4 sono soppresse;

2) sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:

1 bis

EN 50360:2017

Norma di prodotto per dimostrare la conformità dei dispositivi di comunicazione senza fili alle restrizioni di base e ai valori limite di esposizione relativi all’esposizione umana ai campi elettromagnetici nel campo di frequenza compreso tra 300 MHz e 6 GHz: apparecchi utilizzati in prossimità dell’orecchio

EN 50360:2017/A1:2023»;

4 bis

EN 50566:2017

Norma di prodotto per dimostrare la conformità dei dispositivi di comunicazione senza fili alle restrizioni di base e ai valori limite di esposizione relativi all’esposizione umana ai campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza da 30 MHz a 6 GHz: apparecchi tenuti in mano o da portare in stretta vicinanza del corpo umano

EN 50566:2017/A1:2023».

[...]

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