Norme armonizzate
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/601

Norme armonizzate Direttiva ATEX

Decisione di esecuzione (UE) 2023/601 / Norme armonizzate ATEX Marzo 2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/601 della Commissione del 13 marzo 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda le norme armonizzate per la progettazione e le prove degli aspirapolvere per l’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive e i requisiti prestazionali dei rilevatori per gas infiammabili

GU L 79/176 del 17.3.2023

Entrata in vigore: 17.03.2023

Il punto 1 dell’allegato I si applica a decorrere dal 17 settembre 2024.

Elenco completo norme armonizzate ATEX

...

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all’allegato II della suddetta direttiva contemplati da tali norme o parti di esse.

(2) Con lettera BC/CEN/46-92 - BC/CLC/05-92 del 12 dicembre 1994, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («la richiesta»). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/34/UE senza che fossero modificati i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute stabiliti nell’allegato II della direttiva 94/9/CE. Detti requisiti sono attualmente stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/34/UE.

(3) Al CEN e al Cenelec è stato chiesto in particolare di elaborare nuove norme sulla progettazione e sulla prova degli apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di cui al capo I del programma di normazione concordato tra il CEN, il Cenelec e la Commissione e allegato alla richiesta. È stato inoltre chiesto al CEN e al Cenelec di rivedere le norme esistenti al fine di allinearle ai requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute di cui alla direttiva 94/9/CE.

(4) Sulla base della richiesta, il CEN ha elaborato la norma armonizzata EN 17348:2022 - Requisiti per la progettazione e le prove degli aspirapolvere per l’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive. Il CEN ha altresì modificato la seguente norma armonizzata, il cui riferimento è pubblicato con la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione: EN 60079-29-1:2016 - Atmosfere esplosive - parte 29-1: Rilevatori di gas - Requisiti prestazionali dei rilevatori per gas infiammabili. Ciò ha portato all’adozione delle due modifiche seguenti: EN 60079-29-1:2016/A1:2022 e EN 60079-29-1:2016/A11:2022.

(5) La Commissione, insieme al CEN, ha valutato se le norme EN 17348:2022 e EN 60079-29-1:2016 quale modificata da EN 60079-29-1:2016/A1:2022 e EN 60079-29-1:2016/A11:2022 siano conformi alla richiesta.

(6) Le norme armonizzate EN 17348:2022 e EN 60079-29-1:2016 quale modificata da EN 60079-29-1:2016/A1:2022 e EN 60079-29-1:2016/A11:2022 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2014/34/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme e delle modifiche della norma EN 60079-29-1:2016 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/34/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 17348:2022 e EN 60079-29-1:2016 quale modificata da EN 60079-29-1:2016/A1:2022 e EN 60079-29-1:2016/A11:2022 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.

(8) È necessario ritirare dalla serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 60079-29-1:2016, dato che tale norma è stata modificata. È pertanto opportuno sopprimere tale riferimento dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668.

(9) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione della norma armonizzata EN 60079-29-1:2016 quale modificata da EN 60079-29-1:2016/A1:2022 e EN 60079-29-1:2016/A11:2022, è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 60079-29-1:2016.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668.

(11) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1 dell’allegato I si applica a decorrere dal 17 settembre 2024.

...

ALLEGATO

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 è così modificato:

1) la riga 82 è soppressa;

2) è inserita la riga seguente:

«82 bis.

EN 60079-29-1:2016

Atmosfere esplosive - parte 29-1: Rilevatori di gas - Requisiti prestazionali dei rilevatori per gas infiammabili

EN 60079-29-1:2016/A1:2022

EN 60079-29-1:2016/A11:2022»;

3) è aggiunta la riga seguente:

«92.

EN 17348:2022

Requisiti per la progettazione e le prove degli aspirapolvere per l’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive».

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