Norme armonizzate
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Decisione di esecuzione (UE) 2021/1220

Norme armonizzate direttiva ascensori 07 2021

Norme armonizzate Direttiva Ascensori Luglio 2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1220

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1220 della Commissione del 26 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/76 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori antincendio e il comportamento degli ascensori in caso di incendio

GU L 267/17 del 27.7.2021

Entrata in vigore: 27.07.2021

I punti 1 e 3 dell'allegato si applicano a decorrere dal 27 gennaio 2023.

Elenco consolidato Norme armonizzate Direttiva ascensori

_______

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 14 della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della medesima direttiva, contemplati da tali norme o da parti di esse.
(2) Con decisione di esecuzione C(2016) 5884, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di redigere e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/33/UE per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell'arte generalmente riconosciuto, al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2014/33/UE e, ove pertinente, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come stabilito all'allegato I, punto 1.1, della direttiva 2014/33/UE.
(3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 5884, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 81-72:2015 e EN 81-73:2016, i cui riferimenti sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2021/76 della Commissione. La revisione è stata effettuata per adeguare tali norme al quadro giuridico della direttiva 2014/33/UE e aumentare la certezza del diritto e la chiarezza, anche redigendo un allegato ZA più preciso e introducendo riferimenti normativi datati. Di conseguenza sono state adottate le norme armonizzate EN 81-72:2020 sui requisiti di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori antincendio e EN 81-73:2020 sul comportamento degli ascensori in caso di incendio. Non sono state apportate modifiche tecniche sostanziali alle norme armonizzate EN 81-72:2015 e EN 81-73:2016 per effetto della suddetta revisione.
(4) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se le norme armonizzate EN 81-72:2020 ed EN 81-73:2020 siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 5884.
(5) Le norme armonizzate EN 81-72:2020 e EN 81-73:2020 soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza cui intendono riferirsi, stabiliti nella direttiva 2014/33/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(6) Le norme armonizzate EN 81-72:2020 e EN 81-73:2020 sostituiscono le norme armonizzate EN 81-72:2015 e EN 81-73:2016. Di conseguenza è necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 81-72:2015 e EN 81-73:2016 dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(7) Per concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per prepararsi per l'applicazione delle norme armonizzate EN 81-72:2020 e EN 81-73:2020, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 81-72:2015 e EN 81-73:2016.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/76.
(9) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La presente decisione dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I punti 1 e 3 dell'allegato si applicano a decorrere dal 27 gennaio 2023.

...

ALLEGATO

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76 è così modificato:

1) la voce 9 è soppressa;

2) è inserita la seguente voce 9bis:

9 bis

EN 81-72:2020

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 72: Ascensori antincendio»;

3) la voce 10 è soppressa;

4) è inserita la seguente voce 10bis:

10 bis

EN 81-73:2020

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci — Parte 73: Comportamento degli ascensori in caso di incendio».

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