UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012
Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni.
L’organismo di ispezione ha il compito e la responsabilità di effettuare delle valutazioni di conformità degli elementi sottoposti ad ispezione.
Gli elementi da sottoporre possono far parte della categoria:
- Processi, intesi come insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi di ingresso in elementi di uscita
- Servizi, intesi come risultato di un attività necessariamente effettuata all’interfaccia tra il fornitore ed il cliente, che è generalmente intangibile
Le valutazioni di conformità possono essere effettuate generalmente rispetto a regolamenti, a norme, a determinate specifiche tecniche, a schemi di ispezione o a contratti del cliente/committente. In particolare si possono basare o sulla corrispondenza delle caratteristiche dell’oggetto esaminato a determinate specifiche, o su un giudizio professionale rispetto a requisiti generali, dove per requisiti generali si intendono quei requisiti che, per variabilità e per numerosità, non possono essere inclusi in un unico documento.
L’organismo di ispezione deve sempre garantire il possesso della competenza e del know how necessari per svolgere il suo compito ispettivo.
Premesso che tutte le ispezioni debbano essere svolte con imparzialità, gli organismi di ispezione si possono distinguere in tre tipi, in base alla loro indipendenza organizzativa :
Tipo B: l’organismo di ispezione è una è una parte separata e identificabile di un’organizzazione, e opera solamente per questa organizzazione madre.
Tipo C: l’organismo di ispezione è una parte identificabile, ma non necessariamente separata, di un’organizzazione, e può svolgere attività sia per l’organizzazione madre, sia per altre organizzazioni.
L’organismo di ispezione che svolge attività di valutazione attraverso procedure europee di conformità di prodotti e servizi ai requisiti di sicurezza imposti dalle Direttive europee del cosiddetto “Nuovo approccio”, deve ottenere l’accreditamento come pre-requisito per essere autorizzato dall’Autorità Governativa Nazionale e notificato alla Commissione europea.
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La norma UNI CEI EN ISO-IEC 17020 specifica i requisiti per la competenza degli organismi che effettuano ispezioni e per l’imparzialità e coerenza delle loro attività d’ispezione.
3. TERMINI E DEFINIZIONI
Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le definizioni di cui alla IS0/IEC 17000 e i termini e le definizioni seguenti.
3.1 ispezione: Esame di un prodotto (3.2), di un processo (3.3), di un servizio (3.4), o di una installazione, o di una loro progettazione, e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali.
Nota 1 l'ispezione di processi può comprendere persone, impianti, tecnologie o metodologie.
Nota 2 Procedure o schemi di ispezione possono limitare l'ispezione solo ad un esame.
Nota3 Adattata dalla ISO/IEC 17000:2004, definizione 4.3.
Nota 4 Nella presente norma internazionale, il termine "elemento" è utilizzato per comprendere un prodotto, un servizio o un'installazione, a seconda dei casi.
3.2 prodotto: Risultato di un processo.
Nota 1 Nella ISO 9000:2005 sono citate quattro categorie generali di prodotti:
- servizi (per esempio, trasporto, vedere la definizione al punto 3.4);
- software (per esempio, un programma per computer, il contenuto di un vocabolario);
- hardware (per esempio, la parte meccanica di un motore);
- materiali da processo continuo (per esempio, un lubrificante).
Molti prodotti comprendono elementi appartenenti a differenti categorie generali di prodotti. L'attribuzione della denominazione servizio, software, hardware o materiale da processo continuo dipende dalla prevalenza di una categoria rispetto alle altre.
Nota 2 I prodotti comprendono risultati di processi naturali, quali la crescita di piante e la formazione di altre risorse naturali.
Nota 3 Adattata dalla ISO/IEC 17000:2004 definizione 3.3.
3.3 processo: Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso in elementi in uscita.
Nota Adattata dalla ISO 9000:2005, definizione 3.4.1.
3.4 servizio: Risultato di almeno un'attività necessariamente effettuata all'interfaccia tra il fornitore ed il cliente, che è generalmente intangibile.
Nota 1 l'erogazione di un servizio può comportare, per esempio, quanto segue:
- un'attività eseguita su un prodotto tangibile fornito dal cliente (per esempio, un'automobile da riparare);
- un'attività eseguita su un prodotto intangibile fornito dal cliente (per esempio, la dichiarazione dei redditi per richiedere un rimborso fiscale);
- l'erogazione di un prodotto intangibile (per esempio, l'erogazione di informazioni nel contesto della trasmissione di conoscenze);
- la messa a disposizione di un ambiente per il cliente (per esempio, nel settore alberghiero e della ristorazione).
Nota 2 Adattata dalla ISO 9000:2005, definizione 3.4.2, Nota 2.
3.5 organismo di ispezione: Organismo che esegue ispezioni (3.1).
Nota Un organismo può essere un'organizzazione, o parte di un'organizzazione.
Nota 1 Un sistema di ispezione può operare a livello internazionale, regionale"), nazionale o locale.
3.6 sistema di ispezione: Regole, procedure, e modello gestionale per eseguire un'ispezione. Un sistema di ispezione può operare a livello internazionale, regionale, nazionale o locale.
Nota 1 Un sistema di ispezione può operare a livello internazionale, regionale"), nazionale o locale.
Nota 2 Adattata dalla 1S0/IEC 17000:2004, definizione 2.7.
3.7 schema di ispezione: Sistema di ispezione (3.6) a cu i si applicano gli stessi requisiti specificati, le stesse specifiche regole e le stesse procedure.
Nota 1 Schemi di ispezione possono operare a livello internazionale, regionale, nazionale o locale.
Nota 2 Gli schemi sono a volte anche chiamati "programmi".
Nota 3 Adattata dalla 1S0 /IEC 17000:2004, definizione 2.8.
3.8 imparzialità: Presenza di obiettività.
Obiettività significa che non esistono conflitti di interesse o che questi sono stati risolti in modo da non influenzare negativamente le conseguenti attività dell'organismo di ispezione.
Altri termini che sono utili per trasmettere il concetto di imparzialità sono: indipendenza, assenza di conflitto di interessi, assenza di parzialità, assenza di pregiudizio, neutralità, onestà, apertura mentale, equità, distacco, equilibrio.
3.9 ricorso, appello: Richiesta indirizzata dal fornitore dell'elemento da sottoporre ad ispezione all'organismo di ispezione, per la riconsiderazione, da parte di tale organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quell’oggetto.
Nota Adattata dalla 1S0 /IEC 17000:2004, definizione 6.4.
3.10 reclamo: Espressi one d'insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un organismo di ispezione, relativa alle attività di tale organismo, per la quale è attesa una risposta.
Nota Adattata dalla 1S0 /IEC 17000:2004, definizione 6.5.
4. REQUISITI GENERALI
4.1 Imparzialità e indipendenza
4.1.1 Le attività di ispezione devono essere eseguite con imparzialità.
4.1.2 L'organismo di ispezione deve essere responsabile per l'imparzialità delle proprie attività di ispezione e non deve permettere che pressioni di tipo commerciale, finanziario o di altro genere compromettano l'imparzialità.
4.1.3 L'organismo di ispezione deve identificare con continuità i rischi per la propria imparziaità. Questo deve comprende re quei rischi che derivano dalle sue attività, dalle sue relazioni o dalle relazioni del suo personale. Tuttavia, tali relazioni non presentano necessariamente un organismo di ispezione come affetto da un rischio di imparzialità.
Nota Una relazione che minaccia l'imparzialità dell'organismo di ispezione può essere fondata sulla proprietà, governance, modello gestionale, personale, risorse condivise, finanze, contratti, marketing (compresa la promozione di una marca), e sul pagamento di una commissione sulle vendite o altro incentivo per apportare nuovi clienti.
4.1.4 Se viene identificato un rischio pe r l'imparzialità, l'organismo di ispezione deve essere in grado di dimostrare come elimina o minimizza tale rischio.
L'alta direzione dell'organismo di ispezione deve impegnarsi riguardo all'imparzialità.
Nota nazionale - Il termine '"regione" indica, in tale contesto, una area geografica che può eventualmente comprendere più nazioni.
4.1.5 L'organismo di ispezione deve essere indipendente, nella misura richiesta, tenuto conto delle condizioni nelle quali esegue i propri servizi. In funzione di tali condizioni, esso deve soddisfare i requisiti minimi stabiliti chiaramente in appendice A, come descritto di seguito.
a) Un organismo di ispezione che esegue ispezioni di terza parte deve soddisfare i requisiti di cui al punto A.1 (organismo di ispezione di terza parte).
b) Un organismo di ispezione che esegue ispezioni di prima parte, ispezioni di seconda parte, o entrambe, che costituisce una parte separata ed identificabile di un'organizzazione che opera nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo o manutenzione degli elementi che esso sottopone ad ispezione e che eroga servizi di ispezione solo alla propria organizzazione di appartenenza (organismo di ispezione"interno") deve soddisfa re i requistii di tipo B di cui al punto A.2.
c) Un organismo di ispezione che esegue ispezioni di prima parte, ispezioni di seconda parte, o entrambe, che costituisce una parte identificabile ma non necessariamente separata di una organizzazione che opera nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo o manutenzione degli elementi che esso sottopone ad ispezione e che eroga servizi di ispezione alla propria organizzazione madre o ad altre parti, o ad entrambe, deve soddisfare i requisiti di tipo C di cui al punto A.3.
4.2 Riservatezza
4.2.1 L'organismo di ispezione deve essere responsabile, in conseguenza degli impegni legalmente validi, della gestione di tutte le informazioni ottenute o prodotte durante l'esecuzione delle attività di ispezione. L'organismo di ispezione deve indicare al cliente, in anticipo, le informazioni che intende rendere di dominio pubblico. Ad eccezione delle informazioni che il cliente rende disponibili al pubblico, o quando concordato tra l'organismo di ispezione ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami), tutte le altre informazioni sono considerate informazioni proprietarie e devono essere ritenute riservate.
Nota Gli impegni legalmente validi possono essere, per esempio, gli accordi contrattuali.
4.2.2 Quando l'organismo di ispezione è obbligato per legge, o autorizzato da impegni contrattuali, a rilasciare informazioni riservate, il cliente o il singolo interessato devono, a meno che sia proibito dalla legge, essere avvertiti delle informazioni fornite.
4.2.3 Le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante, o da autorità in ambito legislativo), devono essere trattate come
informazioni riservate.
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Fonte: UNI
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-cei-en-iso-iec-17020-2012.html