UNI 11843:2021 Verifica conformità beni/servizi acquistati operatori gestione rifiuti / Modelli di Verbali di collaudo amministrativo/tecnico
ID 15442 | 14.01.2022
La nuova norma UNI 11843:2021 di Dicembre 2021 è la prima norma UNI che fornisce procedure e strumenti per la verifica della conformità beni/servizi acquistati dagli operatori gestione rifiuti. In relazione ai contenuti della norma sono stati elaborati 2 Modelli di Verbali collaudo amministrativo e tecnico da utilizzare da parte degli operatori gestione rifiuti nella fase successiva all'aggiudicazione di una fornitura, prima della messa in servizio del bene.
Per l'acquisto dei veicoli raccolta rifiuti, di riferimento per la conformità sicurezza sono, in particolare, da rispettare, le norme:
- UNI EN 1501 Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - Parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore
- UNI/TS 11586:2015 - Veicoli raccolta rifiuti - Controlli dei veicoli e delle attrezzature di igiene ambientale al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza in esercizio
In allegato
- Nota norma UNI 11843:2021
- Modello Verbale di collaudo amministrativo (da personalizzare e integrare)
- Modello Verbale di collaudo tecnico (da personalizzare e integrare)
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"...L'assenza di una normativa nazionale di riferimento che regoli l'attività di verifica della conformità di beni e servizi acquistati dagli operatori per la gestione dei rifiuti, demandando ai singoli acquirenti/stazioni appaltanti qualunque impostazione relativa a tali collaudi nel mercato di riferimento, ha fatto emergere la necessità di individuare metodi condivisi atti a soddisfare sia esigenze espressamente previste dal legislatore sia necessità derivanti dal mercato, minimizzando l'eventuale contenzioso in fase di esecuzione della fornitura. Il documento fornisce una base alla quale fare riferimento proprio in questi casi...".
UNI 11843:2021
Verifica di conformità di beni e relativi servizi acquistati dagli operatori per la gestione dei rifiuti
La norma fornisce le procedure per la verifica delle fasi di collaudo di beni e servizi successive all'aggiudicazione di una fornitura. Essa si rivolge agli operatori che svolgono la raccolta, lo spazzamento e gli altri servizi complementari di igiene urbana.
Sono esclusi dalla presente norma i dettagli operativi delle verifiche di conformità oggetto dei capitolati di appalto di ciascuna fornitura concordati tra le parti
7 VERIFICHE E COLLAUDI AMMINISTRATIVI
7.1 Generalità
Le verifiche ed i collaudi amministrativi possono essere effettuati sui singoli lotti consegnati oppure cumulativamente, in relazione ai tempi ed alle circostanze, come previsto in capitolato oppure, in difetto, ad insindacabile giudizio dell’acquirente.
7.2 Verifiche amministrative
Le verifiche amministrative della fornitura sono finalizzate ad integrare l’esame sommario della documentazione effettuato al momento del ricevimento e, pertanto, devono essere effettuate entro i successivi tempi tecnici minimi possibili (generalmente non superiori a sette giorni continuativi). Esse costituiscono, inoltre, la necessaria premessa al successivo collaudo amministrativo della fornitura.
A tal fine, l’ufficio incaricato deve verificare innanzitutto su basi documentali la corrispondenza quali-quantitativa fra il bene fornito e l’ordine di acquisto emesso o il contratto stipulato.
In secondo luogo, deve essere verificata la congruità della documentazione tecnica ed amministrativa richiesta.
L’elenco che segue, esemplificativo e non esaustivo, è riferito alla fornitura di veicoli ma, per quanto di competenza, è riferibile anche alla fornitura degli altri beni strumentali.
In particolare, si devono considerare:
- certificati di approvazione/omologazione;
- carte di circolazione;
- certificato di origine;
- copia delle dichiarazioni di conformità CE ai sensi della legislazione vigente1) con espressa indicazione delle norme di riferimento (per esempio la serie UNI EN 1501);
- relazione tecnica finalizzata all’utilizzo da parte di aziende iscritte a specifici albi;
- manuale descrittivo e di uso conforme alla legislazione vigente2), nonché manuale di manutenzione da conservare a bordo del veicolo;
- eventuale certificato ADR;
- catalogo e listino parti di ricambio, con indicazione degli eventuali sconti offerti;
- schemi di impianti e altri documenti tecnici di manutenzione eventualmente richiesti dal capitolato di gara (come in Appendice A).
Ove opportuno, il responsabile della verifica deve richiedere al collaudatore tecnico, o ad altro operatore qualificato, di valutare la congruità e la validità tecnica dei documenti aventi rilevanti contenuti tecnologici.
7.3 Collaudo amministrativo
Il responsabile del collaudo amministrativo, presa visione del capitolato e dell’offerta come previsto al punto 4.1, nonché dei contenuti e delle risultanze delle verifiche amministrative effettuate dagli uffici come indicato al punto 7.2, deve provvedere a:
- verificare i tempi di consegna tenuto conto delle eventuali proroghe motivatamente concordate come previsto al punto 6.1;
- valutare l’incidenza economica delle eventuali difformità o inadeguatezze riscontrate come previsto al punto 8;
- quantificare le eventuali penali conseguenti a ritardi e inadempienze di cui sopra trasferendo le proprie deduzioni formali agli organi aziendali competenti preposti alla gestione contrattuale;
- indicare le condizioni, i tempi e le percentuali dei corrispettivi erogabili a seguito degli eventuali rilievi di cui al punto 8;
- proporre agli organi di gestione del contratto la liquidazione delle somme dovute ed erogabili, fermo quanto sopra.
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8 COLLAUDO TECNICO
8.1 Collaudi in corso di costruzione
Ove previsto dal capitolato di gara, l’acquirente può effettuare collaudi nel corso della costruzione delle attrezzature o dei beni richiesti al fine di accertare, in tempo utile ovvero in condizioni di migliore accessibilità, l’adeguatezza dei materiali, le modalità costruttive seguite ed in genere quegli elementi costruttivi che sarebbero in seguito meno facilmente riscontrabili ovvero quelle manchevolezze non agevolmente rimediabili a lavoro concluso.
A tal fine, il costruttore deve fornire tutta la necessaria collaborazione e, in particolare, le informazioni richieste.
1) Alla data di pubblicazione della presente norma è in vigore il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 17 per l'attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
2) Alla data di pubblicazione della presente norma è in vigore la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine che modifica la direttiva 95/16/CE
Tutte le procedure seguite per i collaudi e le risultanze ottenute devono essere verbalizzate e/o opportunamente documentate.
8.2 Esecuzione dei controlli
Devono essere eseguite verifiche statiche e operative.
Le verifiche statiche devono essere eseguite entro sette giorni continuativi dalla data di ricezione del/dei veicolo/i. Il collaudatore designato accerta la rispondenza del bene fornito ai requisiti tecnici richiesti in relazione alle condizioni contrattuali previste ed in particolare verificando i singoli aspetti tecnici accertabili in questa fase. Tale attività può essere svolta in maniera visiva e/o con l’ausilio di idonei strumenti con riferimento sia a quanto previsto dalle norme del settore che quanto esplicitamente richiesto dalla committenza, in primis con riferimento ai vincoli previsti.
Nel caso di lotto di veicoli numerosi, il collaudatore può determinarsi nella verifica a campione di uno o più veicoli scelti a caso o secondo criteri di inferenza (statistica), per ciascuno dei lotti eventualmente progressivi di fornitura.
Per le verifiche operative valgono i medesimi aspetti, con l’aggiunta di tutte le verifiche di tipo dinamico e di compatibilità tra veicoli eventualmente interagenti (per esempio:
- operazioni di carico contenitori rifiuti, operazioni di trasbordo tra veicoli, ecc.), e dei veicoli forniti rispetto alle esigenze territoriali, verificati durante una o più prove in reali condizioni di esercizio durante le fasi di lavoro previste dallo stesso. Anche in questo caso possono essere utilizzati idonei strumenti.
I controlli vanno estesi anche alle eventuali predisposizioni/interfacce richieste finalizzate all’integrazione nel bene di ulteriori componenti forniti da terza parte, nonché all’insieme completo costituito da tali beni, anche al fine di verificare che gli impatti derivanti dall’integrazione degli stessi risultino rispondenti rispetto ai risultati attesi e/o agli eventuali requisiti tecnici e ai dispositivi cogenti.
Ogni capitolato definisce in via preliminare i tempi, le procedure e le modalità di esecuzione delle eventuali verifiche suindicate (collaudi operativi) come pure, nel caso di forniture costituite da numerosi elementi, le modalità di controllo statistico da adottare.
In linea generale le verifiche operative, devono concludersi entro e non oltre 30 giorni solari dalla consegna del/i veicolo/i avendo cura, per quanto possibile, di concentrare, nel periodo di osservazione, quante più prove operative possibili al fine di evidenziare eventuali difetti e/o deficit di compatibilità dei veicoli acquistati al fine di favorire le necessarie segnalazioni all’impresa fornitrice. Qualora nel corso del collaudo statico ed operativo emergano evidenti non conformità di prodotto tali da sospendere le operazioni e richiedere all’impresa fornitrice di intervenire per gli adeguamenti del caso, quando questi sono completati, le tempistiche per l'ulteriore verifica tecnica sono contenute entro il 50% di quanto sopra, ossia 15 giorni.
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segue in allegato
Fonte UNI