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EN 60204-1:2018: Armonizzata Direttiva 2014/35/UE "BT/LV"

EN 60204 1 2018 Harmonized directive 2014 35 EU

EN 60204-1:2018: Armonizzata Direttiva 2014/35/UE "BT/LV" dal 27 Novembre 2019

ID 9610 | 02.12.2019 - Allegata Scheda completa PDF

EN 60204-1:2018 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: Regole generali IEC 60204-1:2016 (modificata).

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 (GU L 306/26 del 27.11.2019), la EN 60204-1:2018 entra in regime di armonizzazione per la Direttiva 2014/35/UE "Bassa Tensione" a partire dalla data del 27 Novembre 2019. La norma sostituita, EN 60204-1:2006, è ritirata dal 27 maggio 2021 (cessazione "Presunzione di Conformità").

Le Edizioni in oggetto:

- EN 60204-1:2006 (Ed. 5a)
- EN 60204-1:2018 (Ed. 6a)

1. Timeline "Presunzione di Conformità" BT

La timeline di "Presunzione di Conformità" Direttiva BT della EN 60204-1:2018 (Ed. 6a) e EN 60204-1:2006 (Ed. 5a) è schematizzata come:

EN 60204 Presunzione di Conformit

(*) E' previsto un periodo di coesistenza della EN 60204-1:2018 ed EN 60204-1:2006 di 18 mesi (dal 27 Novembre 2019 al 27 maggio 2021) in cui è prevista la "Presunzione di Conformità" alla Direttiva 2014/35/UE di entrambe le 2 edizioni, con termine ultimo di ritiro dell'Ed. 2006 il 27 maggio 2021.

La direttiva (come tutte le Direttive e Regolamenti "nuovo Approccio"), si limita a formulare gli obiettivi di sicurezza.

La "Presunzione di Conformità" agli obiettivi di sicurezza è conferita al materiale elettrico conforme alle norme armonizzate.

Per agevolare la valutazione della conformità a tali obiettivi, al fine della formulazione di specifiche tecniche dettagliate, è conferita la "presunzione di conformità" al materiale elettrico conforme alle norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normalizzazione europea.

2. Direttiva 2014/35/UE

I riferimenti della Direttiva 2014/35/UE sono:

Articolo 3 Messa a disposizione sul mercato e obiettivi di sicurezza

Il materiale elettrico può essere messo a disposizione sul mercato dell’Unione solo se, costruito conformemente alla regola dell’arte in materia di sicurezza valida all’interno dell’Unione, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la salute e la sicurezza delle persone e degli animali domestici o dei beni. L’allegato I elenca i principali elementi degli obiettivi di sicurezza.
...

Articolo 12 Presunzione di conformità sulla base di norme armonizzate

Il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all’articolo 3 ed enunciati nell’allegato I.

Articolo 13 Presunzione di conformità sulla base di norme internazionali

1. Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate di cui all’articolo 12, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità competenti, ai fini della messa a disposizione sul mercato di cui all’articolo 3 o della libera circolazione di cui all’articolo 4, considerino del pari rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 3 ed enunciati nell’allegato I il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza delle norme internazionali elaborate dalla «International Electrotechnical Commission» (IEC) (Commissione elettrotecnica internazionale) per le quali sia stata espletata la procedura di pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Le disposizioni in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, indica le disposizioni in materia di sicurezza e, in particolare, le varianti di cui raccomanda la pubblicazione.

3. Entro tre mesi gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro eventuali obiezioni alle disposizioni in materia di sicurezza notificate conformemente al paragrafo 2, menzionando le ragioni di sicurezza che si oppongono all’accettazione di questa o quella disposizione. I riferimenti alle disposizioni in materia di sicurezza nei cui confronti non sia stata mossa alcuna obiezione sono pubblicati, a titolo d’informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Allegato I
....

3. Documenti d'interesse elaborati sull'Edizione 2018 (IEC 2016)

Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)
Norme armonizzate Direttiva bassa tensione 2014/35/UE (BT)

CEI EN 60204-1:2018
La nuova 6a edizione 2016 della norma IEC 60204-1
IEC 60204-1 Nuova Ed. 6 2016: Novità e cambiamenti

IEC 60204-1:2016 Equipaggiamento elettrico macchine | File cem
IEC 60204-1:2016 Allegato I: Documentazione equipaggiamenti elettrici macchine
La nuova 6a edizione 2016 della norma iec 60204-1
Certifico Equipaggiamenti Elettrici EN 60204-1 Ed. 2018
IEC 60204-1:2016: le verifiche previste
IEC 60204-1:2016 Misure riduzione EMC (Annex H)
IEC 60204-1:2016 disponibile la versione 6.0
IEC 60204-1:2016 RLV Redline version
EN 60204-1 Ed. 6.0 2016 Annex B: Questionario informativo da fornire all'utilizzatore

4. CEI EN 60204-1:2018 Equipaggiamento elettrico macchine | File CEM

Cover file cem 60204

La Norma CEI 60204-1:2018 “Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: Regole generali è la VI ed Edizione, già armonizzata Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE, a breve sarà armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE.

Disponibile il file CEM importabile in cem4 riservato Clienti CEM4 con Licenza aggiornata (liberatoria).

File CEM | www.certifico.com

File CEM | www.cem4.eu

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