Normazione

Norme tecniche e pubblicazione in GUUE

1. Norme Tecniche Armonizzate: cosa sono

Ai sensi della Direttiva 98/34/CE la“norma” è: 
“una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligatoria, e che appartenga ad una delle seguenti categorie:

norma internazionale: norma che è adottata da un'organizzazione internazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico (ISO)
norma europea: norma che è adottata da un organismo europeo di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico (CEN, CENELEC, ETSI)
norma nazionale: norma che è adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico (In Italia UNI, CEI);

Le norme europee armonizzate sono norme tecniche volontarie adottate da un ente di normazione europeo (CEN, CENELEC, ETSI) sulla base di un mandato della Commissione CE,

2. Norme Tecniche Armonizzate: perchè applicarle

La corretta applicazione delle Norme Tecniche Armonizzate e la Valutazione dei Rischi effettuata su tali norme é "Presunzione di Conformità'" al rispetto dei Requisiti Essenziali della rispettiva Direttiva CE.
In sintesi:

- Sono di applicazione volontaria
- Fissano le modalità tecniche di attuazione dei requisiti essenziali
- Sono elaborate da enti formatori europei su mandato della Commissione Europea
- Sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea (GUUE)
- Sono pubblicate dagli enti nazionali di normazione (in Italia UNI e CEI)

3. Pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella GU dell’UE

Gli elenchi consolidati delle norme armonizzate sono pubblicati nella GU, serie C sotto forma di comunicazione della Commissione nel quadro dell’attuazione della direttiva macchine. L’elenco è aggiornato regolarmente ogniqualvolta i riferimenti di norme nuove o riviste sono comunicati alla Commissione europea dal CEN e dal CENELEC.

L’elenco pubblicato nella GU include le seguenti 5 colonne:

Colonna 1 
indica l’organismo di normalizzazione europeo che ha adottato la norma: CEN o CENELEC;

Colonna 2 
indica il riferimento della norma, cioè il suo numero, la data di adozione da parte del CEN o del CENELEC e il suo titolo; se la norma è stata modificata, si indica il riferimento della versione modificata della norma. A seguito della pubblicazione dei riferimenti di tali norme modificate nella GU, la versione modificata della norma conferisce una presunzione di conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine;

Colonna 3 
indica la data in cui il riferimento della norma è stato pubblicato per la prima volta nella GU. Questa è la data a partire dalla quale l’applicazione di tale norma conferisce la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute da essa disciplinati;

Colonna 4 
fornisce i riferimenti delle norme sostituite. Questa colonna è utilizzata soltanto se all’epoca dell’adozione della norma nuova o rivista esisteva già una norma armonizzata avente lo stesso oggetto. Nella maggior parte dei casi, la norma sostituita è una versione precedente di una norma che è stata rivista;

Colonna 5 
indica la data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita. Questa colonna è utilizzata soltanto quando il riferimento di una norma sostituita è fornito nella quarta colonna. La data di cessazione della presunzione di conformità è fissata dalla Commissione. In generale, la data di cessazione di presunzione di conformità coincide con quella fissata dal CEN o dal CENELEC per il ritiro della norma sostituita da parte degli enti nazionali di normalizzazione.
La nuova norma conferisce la presunzione di conformità a decorrere dalla data di pubblicazione del suo riferimento nella GU, mentre la norma sostituita continua a essere valida fino alla data di cessazione della presunzione di conformità fornita nella quinta colonna. Nel periodo tra le due date (periodo di transizione) le specifiche sia della nuova norma sia di quella sostituita conferiscono la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute in questione.

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