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Nuova RTV centrali termiche a combustibile gassoso

Nuova RTV centrali termiche a combustibile gassoso

Nuova RTV centrali termiche a combustibile gassoso - Bozza

ID 9115 | 17.09.2019

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.

La RTV è stata notificata alla Commissione europea il 04/06/2019 con n. 2019/0263/I - I20, termine dello status quo 05/09/2019, disponibile in allegato il testo notificato. Vari contributi di organizzazioni al vaglio della Commissione dopo il termine dello status quo (05/09/2019).

Il provvedimento notificato aggiorna le precedenti disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW di cui al decreto del Ministro dell'Interno 12 aprile 1996 modificato con decreto del 16 novembre 1999 e decreto 23 luglio 2001.

Nel dettaglio lo schema di decreto si compone di sei articoli e due allegati, e precisamente:

- art. 1: Definisce il campo di applicazione;
- art. 2: Definisce gli obiettivi;
- art. 3: Approva le disposizioni tecniche;
- art. 4: Stabilisce l'impiego dei prodotti per uso antincendio;
- art. 5: Stabilisce le disposizioni per gli impianti esistenti;
- art. 6: Riporta le disposizioni finali;
- Allegato 1: Regola tecnica di prevenzione incendi;
- Allegato 2: Elenco specifiche tecniche.

Motivazioni in breve
Con il decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 1996 è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.

Nel corso degli ultimi anni si è registrata una significativa evoluzione tecnologica nel settore impiantistico con la pubblicazione delle relative specifiche tecniche, di prodotto e di installazione, adottate dagli enti di normazione sia a livello comunitario che nazionale.

Si è rilevata quindi la necessità di aggiornare e semplificare le disposizioni di sicurezza antincendi, in particolare per gli aspetti impiantistici ed alle caratteristiche dei relativi ambienti, relative agli impianti con portata termica superiore a 35 kW, di cui al richiamato decreto 12 aprile 1996, anche al fine di superare alcune criticità che attualmente richiedono il ricorso a specifici procedimenti di deroga.

Fonte: EC

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