Normazione

Procedura d'Infrazione n. 2010/4227

Procedura d'Infrazione n. 2010/4227

In data 30 marzo 2010 è stata dichiara ricevibile la petizione 1919/2009 presentata dal Sig. Marco Bazzoni (RLS) e la Commissione europea è stata invitata a fornire informazioni in merito.

La Petizione 1909-09 è in merito al mancato recepimento da parte dello Stato italiano della direttiva quadro 89/391/CEE e in misura minore della direttiva 2002/14/CE, la Commissione europea ha inviato il 30 settembre 2011 alla Repubblica Italiana la lettera di messa in mora C(2011)6692, del 29 settembre 2011, per la procedura d'infrazione n. 2010/4227.

Il 30 settembre 2011 è stata inviata all'Italia una lettera di costituzione di messa in mora, contenente i seguenti punti:

1. deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega e subdelega;
2. violazione dell'obbligo di disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori;
3. proroga dei termini impartiti per la redazione del documento di valutazione dei rischi per le nuove imprese o per modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti;
4. posticipazione dell'obbligo di valutazione del rischio di stress legato al lavoro;
5. posticipazione dell'applicazione della legislazione in materia di protezione della salute e sicurezza sul lavoro per le persone appartenenti a cooperative sociali e a organizzazioni di volontariato della protezione civile;
6. proroga del termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti in data 9 aprile 199

Il 21 novembre 2012 la Commissione europea ha deciso di inviare un parere motivato alle autorità italiane. Nonostante lo Stato italiano avesse inviato l'8 dicembre 2011 le sue spiegazioni, la Commissione europea ha confermato la lettera di costituzione in mora per i seguenti punti:

1. deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o subdelega (violazione dell'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE);
2. proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate a un'impresa esistente (violazione dell'articolo 9 della direttiva 89/391/CEE).

Lo Stato italiano aveva tempo fino al 21 gennaio 2013 per adeguarsi alle disposizioni europee.

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Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
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