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Direttiva (UE) 2019/904

DirettivaSUP

Direttiva Plastiche monouso (SUP)

Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

GU L 155/1 del 12.06.2019

Entrata in vigore: 02.07.2019

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Articolo 1 Obiettivi

Gli obiettivi della presente direttiva sono prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell’allegato, ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

2. Qualora la presente direttiva confligga con le direttive 94/62/CE o 2008/98/CE, prevale la presente direttiva.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) «plastica»: il materiale costituito da un polimero quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;

2) «prodotto di plastica monouso»: il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;

3) «plastica oxo-degradabile»: materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;

4) «attrezzo da pesca»: qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell’acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine;

5) «rifiuto di attrezzo da pesca»: l’attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti nell’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all’attrezzo da pesca quando è stato gettato, anche se abbandonato o perso;

6) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato di uno Stato membro;

7) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito;

8) «norma armonizzata»: una norma armonizzata di cui all’articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

9) «rifiuto»: il rifiuto definito all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;

10) «regime di responsabilità estesa del produttore»: il regime di responsabilità estesa del produttore definito all’articolo 3, punto 21), della direttiva 2008/98/CE;

11) «produttore»:

a) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza definiti all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e immette sul mercato di tale Stato membro prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l’attività di pesca definita all’articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; o

b) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza definiti all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l’attività di pesca definita all’articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

12) «raccolta»: la raccolta definita all’articolo 3, punto 10), della direttiva 2008/98/CE;

13) «raccolta differenziata»: la raccolta differenziata definita all’articolo 3, punto 11), della direttiva 2008/98/CE;

14) «trattamento»: il trattamento definito all’articolo 3, punto 14), della direttiva 2008/98/CE;

15) «imballaggio»: l’imballaggio definito all’articolo 3, punto 1), della direttiva 94/62/CE;

16) «plastica biodegradabile»: plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO2), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica;

17) «impianto portuale di raccolta»: l’impianto portuale di raccolta definito all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2000/59/CE;

18) «prodotti del tabacco»: i prodotti del tabacco definiti all’articolo 2, punto 4), della direttiva 2014/40/UE.

Articolo 4 Riduzione del consumo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato, in linea con gli obiettivi generali della politica dell’Unione in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure intendono produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato sul territorio dello Stato membro rispetto al 2022.

Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri preparano una descrizione delle misure adottate ai sensi del primo comma, la notificano alla Commissione e la rendono pubblica. Gli Stati membri integrano le misure descritte nei piani o nei programmi di cui all’articolo 11 in occasione del primo aggiornamento successivo di tali piani o programmi, conformemente ai pertinenti atti legislativi dell’Unione che disciplinano tali piani o programmi, o in qualsiasi altro programma specificamente elaborato a tal fine.

Le misure possono comprendere obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, strumenti economici intesi a evitare che tali prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale e accordi di cui all’articolo 17, paragrafo 3. Gli Stati membri possono imporre restrizioni di mercato, in deroga all’articolo 18 della direttiva 94/62/CE, per impedire che tali prodotti siano dispersi per fare in modo che questi ultimi siano sostituiti da alternative riutilizzabili o che non contengono plastica. Le misure possono variare in funzione dell’impatto ambientale di tali prodotti di plastica monouso durante il loro ciclo di vita, anche una volta che si trasformano in rifiuti abbandonati.

Le misure adottate a norma del presente paragrafo sono proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali misure ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, ove quest’ultima lo imponga.

Al fine di ottemperare al primo comma, ogni Stato membro monitora i prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato immessi sul mercato e le misure di riduzione adottate e riferisce alla Commissione sui progressi compiuti ai sensi del paragrafo 2 e dell’articolo 13, paragrafo 1 in vista di definire obiettivi quantitativi vincolanti a livello di Unione per la riduzione del consumo.

2. Entro il 3 gennaio 2021 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 5 Restrizioni all’immissione sul mercato

Gli Stati membri vietano l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile.

Articolo 6 Requisiti dei prodotti

1. Gli Stati membri provvedono a che i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto.

2. Ai fini del presente articolo, i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.

3. Entro il 3 ottobre 2019 la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate relative al requisito di cui al paragrafo 1. Tali norme riguardano in particolare la necessità di garantire la necessaria robustezza, affidabilità e sicurezza dei sistemi di chiusura dei contenitori per bevande, compresi quelli per bevande gassose.

4. A decorrere dalla data di pubblicazione dei riferimenti alle norme armonizzate di cui al paragrafo 3 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, i prodotti di plastica monouso di cui al paragrafo 1, che sono conformi a dette norme o loro parti, si presumono conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1.

5. Per quanto riguarda le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato, ciascuno Stato membro garantisce che:

a) a partire dal 2025, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») contengano almeno il 25 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione; e

b) a partire dal 2030, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato contengano almeno il 30 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione.

Entro il 1° gennaio 2022 la Commissione adotta atti d’esecuzione che stabiliscono le norme per il calcolo e la verifica degli obiettivi definiti al primo comma del presente paragrafo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 7 Requisiti di marcatura

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell’allegato e immesso sul mercato rechi sull’imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori le informazioni seguenti:

a) le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, in linea con la gerarchia dei rifiuti; e

b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.

Le specifiche armonizzate per la marcatura sono stabilite dalla Commissione conformemente al paragrafo 2.

2. Entro il 3 luglio 2020 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le specifiche armonizzate per la marcatura di cui al paragrafo 1 che:

a) dispone che la marcatura dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D, punti 1), 2) e 3), dell’allegato sia apposta sull’imballaggio per la vendita e sull’imballaggio multiplo di tali prodotti. Qualora le unità di vendita multiple siano raggruppate presso il punto di vendita, ciascuna unità è corredata della marcatura sull’imballaggio. Non si deve richiedere marcatura per gli imballaggi di superficie inferiore a 10 cm2;

b) dispone che la marcatura dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D, punto 4), dell’allegato sia apposta sul prodotto stesso; e

c) tiene conto degli accordi settoriali volontari esistenti e presta particolare attenzione alla necessità di evitare informazioni che inducano in errore i consumatori.

L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

3. Le disposizioni del presente articolo concernenti i prodotti del tabacco si aggiungono a quelle stabilite nella direttiva 2014/40/UE.

[...]

Articolo 17 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi:

- all’articolo 5 a decorrere dal 3 luglio 2021;

- all’articolo 6, paragrafo 1, a decorrere dal 3 luglio 2024;

- all’articolo 7, paragrafo 1, a decorrere dal 3 luglio 2021;

- all’articolo 8 entro il 31 dicembre 2024, ma entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 e per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell’allegato.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. A condizione che gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti agli articoli 4 e 8 siano stati raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafi 1 e 8, fatti salvi i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell’allegato, sotto forma di accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati.

Tali accordi soddisfano i seguenti requisiti:

a) gli accordi hanno forza esecutiva;

b) gli accordi specificano gli obiettivi e le corrispondenti scadenze;

c) gli accordi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale parimenti accessibile al pubblico e comunicati alla Commissione;

d) i risultati conseguiti nell’ambito degli accordi sono periodicamente controllati, riferiti alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi stessi;

e) le autorità competenti prendono provvedimenti per esaminare i progressi compiuti nel quadro degli accordi; e

f) in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri applicano le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.

Articolo 8 Responsabilità estesa del produttore

1. Conformemente agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri provvedono a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell’allegato immessi sul mercato degli Stati membri.

2. Gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell’allegato della presente direttiva coprano i costi conformemente alle disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2008/98/CE e 94/62/CE e, nella misura in cui non sia già contemplato, coprano i seguenti costi:

a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all’articolo 10 della presente direttiva relativamente ai suddetti prodotti;
b) i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l’infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e
c) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.

3. Gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezioni II e III, dell’allegato coprano almeno i seguenti costi:

a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all’articolo 10relativamente ai suddetti prodotti;
b) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e
c) i costi della raccolta e della comunicazione dei dati ai sensi dell’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2008/98/CE. Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell’allegato della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che i produttori coprano inoltre i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l’infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di detti rifiuti. Tali costi possono includere la creazione di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti per tali prodotti, per esempio appositi recipienti nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati.

4. I costi da coprire di cui ai paragrafi 2 e 3 non superano quelli necessari per fornire i servizi ivi menzionati in modo economicamente efficiente e sono fissati in maniera trasparente tra gli attori interessati. I costi di rimozione dei rifiuti sono limitati alle attività intraprese dalle autorità pubbliche o per loro conto. La metodologia di calcolo è elaborata in maniera che consenta di fissare i costi della rimozione dei rifiuti in modo proporzionato. Al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, gli Stati membri possono determinare contributi finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti stabilendo importi fissi adeguati su base pluriennale. La Commissione pubblica orientamenti che specificano i criteri, in consultazione con gli Stati membri, sul costo di rimozione dei rifiuti di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. Gli Stati membri definiscono in maniera chiara i ruoli e le responsabilità di tutti i pertinenti soggetti coinvolti. Riguardo all’imballaggio, detti ruoli e responsabilità sono definiti in linea con la direttiva 94/62/CE.

6. Ogni Stato membro consente ai produttori stabiliti in un altro Stato membro e che immettono prodotti sul suo mercato di designare una persona giuridica o fisica, stabilita nel proprio territorio, quale rappresentante autorizzato per l’adempimento degli obblighi del produttore connessi ai regimi di responsabilità estesa del produttore sul proprio territorio.

7. Ogni Stato membro provvede a che un produttore stabilito sul suo territorio, che vende prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell’allegato e attrezzi da pesca contenenti plastica in un altro Stato membro in cui non è stabilito, designi un rappresentante autorizzato in tale altro Stato membro. Il rappresentante autorizzato è la persona responsabile per l’adempimento degli obblighi del produttore, a norma della presente direttiva, nel territorio di detto altro Stato membro.

8. Conformemente agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri provvedono a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul loro mercato. Gli Stati membri che hanno acque marine quali definite all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/56/CE, fissano un tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio. Gli Stati membri monitorano gli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul loro mercato nonché gli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica raccolti e lo comunicano alla Commissione, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, della presente direttiva, in vista di definire obiettivi quantitativi di raccolta vincolanti a livello dell’Unione.

9. Per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati membri provvedono a che i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano i costi della raccolta differenziata dei rifiuti dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti a impianti portuali di raccolta adeguati in conformità della direttiva (UE) 2019/883 o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, nonché i costi del successivo trasporto e trattamento. I produttori coprono altresì i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all’articolo 10 relativamente agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

I requisiti di cui al presente paragrafo integrano i requisiti applicabili ai rifiuti delle navi da pesca nel diritto dell’Unione in materia di impianti portuali di raccolta.

Fatte salve le misure tecniche di cui al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (24), la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate relative alla progettazione circolare degli attrezzi da pesca per incoraggiare la preparazione al riutilizzo e agevolare la riciclabilità al termine del ciclo di vita

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ALLEGATO

PARTE A

Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 4 sulla riduzione del consumo

1) Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

PARTE B

Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 5 sulle restrizioni all’immissione sul mercato

1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;
2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
3) piatti;
4) cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
5) agitatori per bevande;
6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
9) tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

PARTE C

Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 6, paragrafi da 1 a 4 sui requisiti dei prodotti

Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:

a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che sono in forma liquida.

PARTE D

Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 7 sui requisiti di marcatura

1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;
3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
4) tazze per bevande.

PARTE E

I. Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 8, paragrafo 2,sulla responsabilità estesa del produttore

1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
4) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
5) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’articolo 3, punto 1 quater, della direttiva 94/62/CE.

II. Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 8, paragrafo 3 sulla responsabilità estesa del produttore

1) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;
2) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.

III. Altri prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 8, paragrafo 3, sulla responsabilità estesa del produttore

Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.

PARTE F

Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 9 sulla raccolta differenziata e di cui all’articolo 6 paragrafo 5, sui requisiti del prodotto

Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:
a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;
b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.

PARTE G

Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 10 sulle misure di sensibilizzazione

1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;
5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
6)Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;
7)palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;
8) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’articolo 3, punto 1 quater, della direttiva 94/62/CE;
9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi.

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