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Decreto-Legge 28 settembre 2018 n. 109

DL 109 2018 Decreto Genova

Decreto-Legge 28 settembre 2018 n. 109 (Decreto Genova) / Consolidato 01.2024

ID 6903 | 06.05.2022 / Testi consolidati allegati

Decreto-Legge 28 settembre 2018 n. 109
Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. (GU Serie Generale n.226 del 28-09-2018)

Entrata in vigore del provvedimento: 29/09/2018

In allegato testi:

Testo consolidato 01.2024
Testo consolidato 05.2022
Testo consolidato 01.2022
Testo consolidato 08.2021
Testo Legge di conversione 2018
Nativo

Art. 1 Commissario straordinario per la ricostruzione

Commissario straordinario per la ricostruzione

1. In conseguenza del crollo di un tratto del viadottoPolcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, di seguito «evento», al fine di garantire, in via d’urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sentito il Presidente della Regione Liguria, è nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito Commissario straordinario. La durata dell’incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.

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Cessione pro solvendo crediti dello Stato nei confronti del concessionario

6. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell’evento, tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell’infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell’evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell’infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, versa sulla contabilità speciale di cui al comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed alle altre attività connesse di cui al comma 5, nell’importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell’evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può individuare, omessa ogni formalità non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di disponibilità comunque pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data dell’evento, potendo remunerare tale anticipazione
ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario, a garanzia dell’immediata attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dall’anno 2018 all’anno 2029.
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Art. 12. Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali. L’Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
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Art. 13. Istituzione dell’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP

Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito - AINOP, formato dalle seguenti sezioni:
a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
b) ponti, viadotti e c-avalcavia ferroviari;
c) strade  archivio nazionale delle strade, di seguito ANS;
d) ferrovie nazionali e regionali – metropolitane;
e) aeroporti;
f) dighe e acquedotti;
g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
h) porti e infrastrutture portuali;
i) edilizia pubblica.
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Articolato nativo

Capo I INTERVENTI URGENTI PER IL SOSTEGNO E LA RIPRESA ECONOMICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA
Art. 1. Commissario straordinario per la ricostruzione
Art. 2. Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali
Art. 3. Misure in materia fiscale
Art. 4. Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell’evento
Art. 5. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità
Art. 6. Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova
Art. 7. Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento
Art. 8. Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall’evento
 
Capo II SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE EDEI TRASPORTI
Art. 9. Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi nell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale
Art. 10. Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale
Art. 11. Surrogazione legale dello Statonei diritti dei beneficiari di provvidenze
Art. 12. Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
Art. 13. Istituzione dell’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP
Art. 14. Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delleinfrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili
Art. 15. Assunzione di personale presso il Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti
Art. 16. Competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale
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Capo V ULTERIORI INTERVENTI EMERGENZIALI
Art. 40. Cabina di regia Strategia Italia
Art. 41. Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione
Art. 42. Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici
Art. 43. Mi sure  urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati
Art. 44. Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi
Art. 45. Norma di copertura
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Update 16.04.2020

Decreto 28 gennaio 2020 n. 24: ANSFISA

Regolamento recante: «Statuto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata “ANSFISA”». (GU n. 100 del 16.04.2020)

Update 14.10.2019

DM n. 430 del 8 Ottobre 2019: Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP) 

Disponibile in allegato il DM n. 430 del 8 Ottobre 2019, in attuazione dell'Art. 13 del "Decreto Genova", in uscita MIT il 08 Ottobre 2019, che istituisce l'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP) 

Update 19.11.2018

Legge 16 novembre 2018 n. 130 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. (GU Serie Generale n.269 del 19-11-2018 - Suppl. Ordinario n. 55) 

Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/2018

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