Direttiva 2014/55/UE
Direttiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici
(GU L 133 del 6.5.2014)
Attuata: Decreto Legislativo 27 dicembre 2018 n. 148
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Articolo 1 Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano la direttiva 2009/81/CE, la direttiva 2014/23/UE, la direttiva 2014/24/UE o la direttiva 2014/25/UE.
La presente direttiva non si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro e a condizione che lo Stato membro stesso abbia determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere garantiti da misure meno restrittive.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva valgono le definizioni seguenti:
1) «fattura elettronica»: una fattura che è stata emessa, trasmessa e ricevuta in un formato elettronico strutturato che ne consente l'elaborazione automatica ed elettronica;
2) «elementi essenziali di una fattura elettronica»: serie di componenti informative essenziali che devono figurare in una fattura elettronica per realizzare l'interoperabilità transfrontaliera, comprese le informazioni necessarie per garantire la conformità giuridica;
3) «modello semantico dei dati»: una serie strutturata e logicamente intercorrelata di termini e significati che specificano gli elementi essenziali di una fattura elettronica;
4) «sintassi»: il linguaggio o il dialetto leggibile da una macchina usato per rappresentare gli elementi dei dati contenuti in una fattura elettronica;
5) «corrispondenze sintattiche»: linee guida relative alle modalità con cui un modello semantico di dati di una fattura elettronica potrebbe essere rappresentato nelle diverse sintassi;
6) «amministrazioni aggiudicatrici»: amministrazioni aggiudicatrici come definite all'articolo 1, punto 17), della direttiva 2009/81/CE, all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE e all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE;
7) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali»: amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali come definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/24/UE;
8) «centrale di committenza»: centrale di committenza come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 16), della direttiva 2014/24/UE;
9) «enti aggiudicatori»: gli enti aggiudicatori come definiti all'articolo 1, punto 17), della direttiva 2009/81/CE, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/23/UE e all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE;
10) «norma internazionale»: una norma internazionale come definita all'articolo 2, punto 1), lettera a), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
11) «norma europea»: una norma europea come definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012.
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