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Malattie professionali: quadro normativo e procedure

Malattie professionali   Quadro normativo e procedure

Malattie professionali: quadro normativo e procedure / Aggiornamento Gennaio 2024

ID 6066 | Rev. 3.0 del 14.01.2024 / Documento completo allegato

In allegato Documento completo sulle malattie professionali, con FAQ, Quadro normativo, Decreto 10 Ottobre 2023 (Elenco Malattie professionali industria/agricoltura modifica Tab. 4 e 5 del D.P.R. n. 1124 del 1965) e Decreto 15 novembre 2023 (Malattie professionali con obbligo di denuncia Art. 139 D.P.R. n. 1124 del 1965).

Malattie professionali

[...]

Schema Malattie professionali con Obbligo di assicurazione e Obbligo di denuncia MC

(*) Modifica Tabelle Allegati 4 e 5 del D.P.R. n. 1124 del 1965, ultimo Decreto 10 ottobre 2023 (GU n.270 del 18.11.2023)
(**)
Decreto emanato a parte, ultimo Decreto 15 novembre 2023 (GU n.10 del 13.01.2024)

Fig. 1 - Schema Malattie professionali con Obbligo di assicurazione e Obbligo di denuncia MC
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A. Tabella malattie professionali industria/agricoltura assicurazione obbligatoria

Decreto 10 ottobre 2023 / Revisione tabelle malattie professionali (2023) con assicurazione obbligatoria

Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. 

(GU n.270 del 18.11.2023)
_________

Art. 1. Tabelle delle malattie professionali

1. Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la tabella delle malattie professionali nell’industria e la tabella delle malattie professionali nell’agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono modificate ed integrate secondo le tabelle allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.

Art. 2. Revisione delle tabelle

1. Alla revisione periodica, con cadenza annuale, delle tabelle di cui all’art. 1, si provvede ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, anche sulla base dell’elenco delle malattie di cui all’art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Vedi Testo
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NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL’AGRICOLTURA DI CUI ALL’ART. 211 DEL D.P.R. 1124/1965 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (ALL. N. 5 AL D.P.R. 1124/65)

NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL’INDUSTRIA DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.P.R. 1124/1965 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (ALL. N. 4 AL D.P.R. 1124/65)

B. Liste malattie professionali industria obbligo di denuncia MC

Decreto 15 novembre 2023 IN VIGORE

Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia (malattie professionali)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
Decreto 15 novembre 2023 Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali.

(GU n.10 del 13.01.2024)

Art. 1. Elenco delle malattie professionali

1. È approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, l’aggiornamento dell’elenco delle malattie di cui al decreto ministeriale del 10 giugno 2014, per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Vedi Testo

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Liste malattie professionali soggette a denuncia / Raffronto 2014 - 2024

Che cos'e' una malattia professionale

La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l’infermità.
Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).

Malattie professionali tabellate e non tabellate. Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se:

- indicate nelle due tabelle (una per l’industria e una per l’agricoltura)
- provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle
- denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).

Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Infatti, una volta che egli abbia provato l’adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l’esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale. È questa la cosiddetta “presunzione legale d’origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova – a carico dell’Inail – che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto” in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d’origine”, ma è affiancato dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.

Adeguamento delle tabelle. Sul tema delle malattie professionali è intervenuto l’articolo 10 del decreto legislativo 38/2000 il quale, nell’introdurre un'importante novità, ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca. Con questo articolo, il legislatore:

- ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali
- ha reso più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione
- ha istituito presso la banca dati dell’Inail un Registro delle malattie causate dal lavoro ovvero a esso correlate al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.

La procedura amministrativa

In caso di malattia professionale, il lavoratore deve darne comunicazione al datore di lavoro entro 15 giorni dalla data in cui viene a conoscenza della malattia stessa; il datore di lavoro, a sua volta, ha 5 giorni di tempo per la comunicazione all'Inail.

L'autorità di Pubblica Sicurezza deve comunicare al Pretore gli infortuni mortali e quelli che determinano una invalidità superiore ai 30 giorni. Il Pretore deve promuovere, nel più breve tempo possibile, l'inchiesta sul posto di lavoro per accertare le cause e le circostanze dell'avvenuto infortunio. Il lavoratore ha diritto di ricevere tutte le cure necessarie per riacquistare la capacità lavorativa.

Il termine di prescrizione per ottenere le prestazioni, è di 3 anni dalla manifestazione della malattia professionale (art. 112 T.U. 1124/65).

Gli enti assicuratori

L'assicurazione contro le malattie professionali è gestita dall'Inail - che comprende anche il  settore navigazione (ex-Ipsema)(1) - e dall'Enpaia.

L'Inail "Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro” assicura i lavoratori che svolgono attività a rischio, garantendo il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. L’assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da malattie professionali causati dalla attività lavorativa. Presso l’Inail sono generalmente assicurati quasi tutti i lavoratori che prestano opera manuale, o anche di concetto, retribuita alle dipendenze altrui. Sono protetti anche i lavori per i servizi domestici e familiari, qualunque sia la durata delle prestazioni, e i lavori per i servizi di riassetto o pulizia di locali.

L’Inail - settore navigazione (ex - Ipsema2 ) assicura contro le malattie professionali il personale della navigazione marittima che, per tipo di attività e condizioni di lavoro, è esposto a fattori di rischio di ordine tecnico – ambientale e professionale, connessi allo stile di vita che caratterizza la navigazione.

L’Enpaia “Ente nazionale di previdenza e assistenza impiegati agricoli” è un ente di natura privata che gestisce in via esclusiva l’assicurazione contro le malattie professionali dei lavoratori dell’azienda agraria inquadrati in qualità di impiegati e dirigenti.  Gli operai fissi o avventizi addetti ad aziende agricoli o forestali, i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli che prestano opera abituale nelle loro aziende sono assicurati, infatti, presso l’Inail.

(1) L’Ipsema era l'"Istituto di Previdenza del settore marittimo" soppresso con il D.L. 78/2010 convertito in L. 122/10 ed attualmente incorporato nell’Inail.

Denuncia malattia professionale silicosi/asbestosi

Mod. 101 R.A.

Istruzioni per la compilazione del Mod. 101 R.A.

Mod. 101 R.A. - Nav Settore navigazione

Istruzioni per la compilazione del Mod. 101 R.A. - Nav

Mod. 01 Ret/Nav Estratto paga marittimi

Istruzioni per la compilazione del Mod. 01 Ret/Nav

Denuncia/segnalazione di malattia di probabile/possibile origine lavorativa (art. 139 T.U.)

Mod. 92 bis con legende e note

Denuncia di malattia professionale - Supporto al servizio online
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Denuncia silicosi/asbestosi - supporto al servizio online
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C. Tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura con obbligo di assicurazione 2023 (Art. 3, 211 D.P.R 1124/1965)

Tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura Decreto 10 ottobre 2023

Il Decreto 10 Ottobre 2023 “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”, modifica ed integra la tabella delle malattie professionali nell’industria e la tabella delle malattie professionali nell’agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124.

Scarica questo file (Decreto 10 giugno 2014.pdf)

Decreto 10 Ottobre 2023

Elenco Malattie professionali industria/agricoltura

Scarica questo file (Decreto 10 giugno 2014.pdf)

Decreto 10 Ottobre 2023

Nuova tabella - Allegato 4 DPR 1124/65

Scarica questo file (Decreto 10 giugno 2014.pdf)

Decreto 10 Ottobre 2023

Nuova tabella - Allegato 5 DPR 1124/65


D. Malattie professionali con obbligo di denuncia (Art. 139 D.P.R 1124/1965)

Elenco malattie professionali Decreto 15 novembre 2023

Scarica questo file (Decreto 10 giugno 2014.pdf) Decreto 15 novembre 2023  Malattie professionali con obbligo di denuncia
Scarica questo file (Decreto 10 giugno 2014 Lista II.pdf) Decreto 15 novembre 2023 Lista I - malattie la cui origine lavorativa é di limitata probabilitá
Scarica questo file (Decreto 10 giugno 2014 Lista I.pdf) Decreto 15 novembre 2023 Lista II - Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità
Scarica questo file (Decreto 10 giugno 2014 Lista III.pdf) Decreto 15 novembre 2023 Lista III - malattie la cui origine lavorativa é possibile
Scarica questo file (Decreto 10 giugno 2014 allegati I-II-III.pdf) Decreto 15 novembre 2023 Tutte le liste I + II + III

[...]

Vedi:


Vedi Testo

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

(GU n.257 del 13-10-1965 - Suppl. Ordinario)

Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali -  DPR. 1124/1965. Proposta di lettura integrata

Vedi Testo
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segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2024
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Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 14.01.2024 1. Decreto 15 novembre 2023
2. Decreto 10 ottobre 2023
3. Aggiornata ed integrata struttura Documento
Certifico Srl
2.0 19.12.2022 Ordinanza CC n. n. 29611 dell'11 ottobre 2022 Certifico Srl
1.0 01.12.2022 1. Aggiornato intero Documento
2. Altri aggiornamenti in accordo:
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124
Raccomandazione (UE) 2022/2337
3. Aggiornata Modulistica Denuncia allegata 2022
4. Altre Circolari
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0.0 02.05.2018 --- Certifico Srl

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