Normazione

D.M. 16 maggio 1987 n. 246

D M  16 maggio 1987 n  246

D.M. 16 maggio 1987 n. 246 

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione 

G.U. n. 148 del 27 giugno 1987

Update 27.10.2021

In allegato DM 16 maggio 1987 testo coordinato VVF Ottobre 2020

Testo commentato e coordinato(1) con le modifiche e le integrazioni introdotte dal DM 15/9/2005 in ‘grassetto blu’. In corsivo rosso sono riportati vari chiarimenti e commenti dell’autore, tratti anche da documentazione ministeriale. 

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli “edifici civili” (e simili) sono ricompresi al punto 77 dell’allegato I al decreto, con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, ove l'assoggettabilità era legata al parametro di “altezza in gronda”.
Il parametro adottato per determinare l'assoggettabilità degli edifici civili è ora quello della “altezza antincendio”, in linea con la relativa regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 16 maggio 1987 n. 246.
Inoltre con la nuova formulazione l’assoggettabilità è stata estesa agli edifici destinati ad uso civile (non solo civile abitazione). I riferimenti, ove presenti nel testo, al vecchio regolamento (D.P.R. n. 37/98 e D.M. 16 febbraio 1982), devono intendersi aggiornati secondo l’equiparazione con il nuovo regolamento.


Ing. M. Malizia - VVF

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

N. 

ATTIVITÀ 

CATEGORIA 

77 

Edifici destinati ad uso civile(2) 
con altezza antincendio(3) superiore a 24 m

A              

C

fino a 32m

oltre 32 m 
e fino a 54 m

oltre 54 m 

(1) Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I. 

(2) Non rientrano nel punto n. 73 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone > 300 unità, ovvero di superficie complessiva > 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità) le aree destinate a civile abitazione le quali, anche se parzialmente presenti nell'edificio o complesso di edifici, non concorrono nel computo dei parametri fissati per determinare l'assoggettamento o meno agli obblighi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

(3) Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli edifici di civile abitazione sono ricompresi al punto 77 dell’allegato I al decreto: Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m, che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, comprende gli edifici destinati ad uso civile (non solo civile abitazione), avendo come parametro l’altezza antincendio e non l’altezza in gronda.

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Decreto 16 maggio 1987 n. 246 | Consolidato 2019

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Decreto 16 maggio 1987 n. 246 | Consolidato 2019

Ed. 1.0 Febbraio 2019

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 D.M. 16 maggio 1987 n. 246  Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione (G.U. n. 148 del 27 giugno 1987)

Testo consolidato 2019 tiene conto della modifica di cui al:

D.M. 25 gennaio 2019 | Norme sicurezza antincendi edifici di civile abitazione - Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione (GU n. 30 del 05-02-2019).

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