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Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229

Dlgs  n229 2017

Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229  / Nuovo codice della Nautica da diporto / Update 2023

Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229 

Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167

GU Serie Generale n.23 del 29-01-2018

Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/2018
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Aggiornamenti all'atto

07/12/2020
DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 2020, n. 160 (in G.U. 07/12/2020, n.304)

31/05/2021
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31/05/2021, n.129) convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181)

30/07/2021
LEGGE 29 luglio 2021, n. 108 (in SO n.26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n.181)

30/04/2022
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 (in G.U. 30/04/2022, n.100)

16/06/2022
DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. 68 (in G.U. 16/06/2022, n.139) convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108 (in S.O. n. 29, relativo alla G.U. 5/08/2022, n. 182)

05/08/2022
LEGGE 5 agosto 2022, n. 108 (in SO n.29, relativo alla G.U. 05/08/2022, n.182) - Testo consolidato 05.2023
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Art. 1. Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unità di cui all’articolo 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1 -bis . Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità di cui all’articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.».

Art. 2. Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Unità da diporto utilizzata a fini commerciali»;
b) al comma 1, dopo la lettera c) , sono aggiunte le seguenti:
«c -bis ) è utilizzata per assistenza all’ormeggio delle unità di cui all’articolo 3 nell’ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
c -ter ) è utilizzata per l’attività di assistenza e di traino delle unità di cui all’articolo 3.»;
c) al comma 2, le parole: «nei relativi registri di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»;
d) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2 -bis .
Nel caso di natanti l’utilizzazione a fini commerciali è annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.»;
e) al comma 3, dopo le parole: «siano svolte», sono inserite le seguenti: «stabilmente in Italia» e le parole: «all’autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l’unità abitualmente staziona » sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)» e le parole: «timbrata e vistata dalla predetta autorità» sono sostituite dalle seguenti: «validata dall’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED)». 

[...]

Art. 59. Disposizioni attuative e abrogative

1. Con decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali e del turismo, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, modifica la disciplina prevista dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:

a) definizione delle procedure e delle modalità per l’iscrizione delle unità da diporto e delle unità da diporto utilizzate a fini commerciali, ivi compresa la disciplina relativa alla loro iscrizione provvisoria;
b) definizione delle modalità di presentazione dell’istanza di perdita e di rientro in possesso dell’unità da diporto;
c) individuazione delle procedure di trasferimento, di cancellazione dai registri, anche per passaggio alla categoria dei natanti, di dismissione di bandiera per trasferimento o vendita all’estero, nonché di cessione a favore di terzi del contratto di leasing e individuazione delle procedure per l’iscrizione delle imbarcazioni e delle navi nel registro navi in costruzione, anche per l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN);
d) definizione delle modalità del processo verbale di dichiarazione e revoca di armatore;
e) disciplina delle scuole nautiche e dei centri di istruzione per la nautica nonché delle relative figure professionali dell’istruttore e dell’insegnante validi per l’intero territorio nazionale;
f) definizione delle procedure e delle modalità relative al rilascio, rinnovo e convalida del certificato di idoneità al noleggio;
g) sicurezza delle navigazione delle unità da diporto in mare e nelle acque interne e delle unità utilizzate a fini commerciali-commercial yacht;
h) per le unità da diporto e le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l’individuazione dei mezzi di salvataggio e l’individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai fini della sicurezza della navigazione, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo in relazione ai diversi tipi di navigazione, con particolare riguardo alla navigazione in solitario, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all’innovazione tecnologica, ferma restando la validità delle licenze di esercizio degli apparati stessi, già rilasciati ai sensi dell’articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
i) disciplina relativa ai requisiti psicofisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D, nonché i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale, prevedendo anche misure di semplificazione finalizzate a svolgere le visite mediche presso le sedi delle scuole nautiche e dei centri di istruzione nautica;
l) definizione dell’organizzazione e del funzionamento dell’Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, l’accesso alla stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cuiì all’articolo 39 -bis, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché le misure di sicurezza informatica ai sensi dell’articolo 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
m) individuazione dei criteri per l’indicazione dei limiti di navigazione e di distanza dalla costa, anche diversificati per aree geografiche, stabiliti dai capi di compartimento marittimo con ordinanza di polizia marittima;
n) regime amministrativo dei documenti di navigazione, in particolare del libro unico di bordo di cui all’articolo 15 -ter , del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
o) disciplina della segnalazione certificata di inizio attività relativa alle scuole nautiche;
p) disciplina del deposito della licenza di navigazione o dell’atto di nazionalità presso la competente autorità doganale, in relazione alle previsioni del regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per quanto applicabile;
q) applicazione della normativa sul controllo dello Stato di approdo alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana;
r) definizione delle procedure e delle modalità per l’accertamento del tasso alcolemico;
s) definizione di uno schema-tipo delle istruzioni essenziali per il comando dei natanti da diporto che il locatore è tenuto a rilasciare per iscritto al conduttore dell’unità da diporto che non sia in possesso di patente nautica;
t) definizione dei criteri per l’individuazione della normativa tecnica europea e internazionale di riferimento per l’elaborazione della regola tecnica in materia di sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unità da diporto, di nuova costruzione o già immessi sul mercato;
u) modalità e criteri di iscrizione delle navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all’articolo 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, nel registro internazionale di cui all’articolo 1 del decretolegge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
v) modalità e criteri di svolgimento del servizio di assistenza e traino e relativi requisiti tecnico-professionali degli operatori nonché i requisiti dell’imbarcazione utilizzata;
z) individuazione delle modalità di conseguimento della patente nautica senza esami;
aa) adozione del Passenger Yacht Code italiano, al fine di razionalizzare i requisiti e gli standard che devono essere soddisfatti dalle unità da diporto che trasportano più di dodici ma non più di trentasei passeggeri in viaggi internazionali e che non trasportano cargo rispetto alle convenzioni internazionali. Il Passenger Yacht Code è adottato, in particolare, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) i requisiti e gli standard sono razionalizzati rispetto alle convenzioni Solas 74/78, LL 1966, Stcw 78/95/10, Tonnage 1969, Marpol 73/78, Colreg 1972, Mlc 2006, Ballast Water Management Convention 2004, International Convention on the Control of Harmful Antifouling Systems on Ships, International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001;
2) i principi generali delle convenzioni, di cui al precedente punto 1), assicurando equivalenze ed esenzioni, laddove l’applicazione delle previsioni delle convenzioni alle unità da diporto non è ragionevole o tecnicamente non praticabile;
bb) caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocità.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) il decreto di cui all’articolo 36 -bis , comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall’articolo 27 del presente decreto;
b) il decreto di cui all’articolo 49 -quater , comma 13, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall’articolo 33 del presente decreto;
c) il decreto di cui all’articolo 49 -sexies , comma 10, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall’articolo 33 del presente decreto.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati:
a) il decreto di cui all’articolo 19 -bis , comma 4, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come introdotto dall’articolo 58 del presente decreto;
b) il decreto di cui all’articolo 53 -bis , comma 7, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall’articolo 38 del presente decreto.

4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

5. A decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo è abrogato l’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento previsto dall’articolo 11, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n. 121.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti articoli del regolamento di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
a) articolo 32, commi 1, 2 e 3;
b) articolo 42;
c) articolo 43, commi 1 e 2;
d) articolo 44.

[...]

Art. 61. Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla piena attuazione della disciplina applicativa del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall’articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all’adozione del decreto di cui all’articolo 63, comma 1 -bis , del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:

a) le disposizioni del presente codice, riferite al Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), allo Sportello telematico del diportista (STED), all’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e all’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) devono intendersi riferite agli organismi e procedure preesistenti all’entrata in funzione della predetta disciplina del Sistema telematico centrale della nautica da diporto;

b) la ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti necessari per la pubblicità di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è rilasciata anche da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

c) la ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo della licenza di navigazione di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è rilasciata anche da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 59 del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

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