Grande impresa: definizione e obblighi energetici del D. Lgs. 102/2014
Il Ministero dello Sviluppo economico ha aggiornato i chiarimenti (Ed. Novembre 2016) in materia di diagnosi energetica nelle imprese e ridefinito i criteri per la definizione di grande impresa.
Allegati Documenti d'interesse sui quali porre debite questioni sulla definizione di "Grande impresa", a nostro avviso, in relazione ad aspetti energetici, e comunque in conformità a quando previsto dal D.M. 18 aprile 2005, la definizione corretta è quanto indicato nella prima edizione dei chiarimenti di maggio 2015.
Le aziende dotate di un sistema di gestione dell'energia certificato ISO 50001, di un sistema di gestione ambientale ISO 14001 o certificate EMAS sono esenti dall'obbligo purché all'interno dei sistemi di gestione venga effettuata una diagnosi energetica.
Definizione Grande Impresa
Il Mise aveva pubblicato un primo documento di chiarimenti a maggio 2015 con una definizione di grande impresa. Con l'aggiornamento di questo documento a novembre 2016 la definizione di grande impresa cambia.
Si definisce Grande Impresa:
- l’impresa occupa più di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro e realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro;
- l’impresa occupa più di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro;
- l’impresa occupa più di 250 persone e realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.
Quindi, sinteticamente e limitatamente al rispetto dell’obbligo di realizzazione della diagnosi energetica prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, un’impresa è considerata obbligata quando il requisito occupazionale (più di 250 unità effettive) sussiste congiuntamente a un fatturato superiore a 50 milioni di euro e/o a un totale di bilancio annuo superiore di 43 milioni.
Per il conteggio delle unità effettive, occorre attenersi a quanto disposto dall’articolo 2, comma 5, lettera c) e dall’appendice “note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali” del DM 18 aprile 2005.
D.M. 18 aprile 2005 art. 2, comma 5 Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese.
"Ai fini del presente decreto:
a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;
c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
Con riferimento all'art. 2, comma 5, lettera c), si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprendtori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese, l'attività lavorativa prestata per più di quindici giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:
Tipologia |
Numero dipendenti |
ULA |
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione |
120 |
120 |
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione |
1 per nove mesi 10 Per quattro mesi |
0,75 (*) 3,33 (**) |
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione |
6 |
3 (***) |
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione |
2 per nove mesi |
0,75 (****) |
(*) - 1 X 0,75 (nove dodicesimi) = 0,75 ULA
(**) - 10 X 0,333 (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA
(***) - 0,5 X 6 X 1(dodici dodicesimi) = 3 ULA
(****) - 0,5 X 2 X 0,75 (nove dodicesimi) = 0,75 ULA
Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati."
Il D.Lgs. 102/2014 precisa, all’articolo 2, che “ ai fini del presente decreto ” viene considerata “ grande impresa: l’impresa che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro”.
Nel mese di maggio 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito il documento “CHIARIMENTI IN MATERIA DI DIAGNOSI ENERGETICA NELLE IMPRESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 102 DEL 2014 Ed. Maggio 2015” in cui, al punto 1.1, ha “interpretato” la definizione data dal D.Lgs. 102/2014 alla grande impresa:
“La grande impresa è l’impresa che occupa almeno 250 persone, indipendentemente dall’entità degli altri due criteri, ovvero l’impresa che, ancorché occupi un numero minore a 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.”
Nel mese di novembre 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una nuova revisione del documento “CHIARIMENTI IN MATERIA DI DIAGNOSI ENERGETICA NELLE IMPRESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 102 DEL 2014 Ed. Novembre 2016” nel quale viene precisato che:
“un’impresa è considerata “grande impresa” quando il requisito occupazionale (più di 250 unità effettive) sussiste congiuntamente a un fatturato superiore a 50 milioni di euro o a un totale di bilancio annuo superiore di 43 milioni.
All’interno di questo nuovo documento di chiarimento si trova un aggiornamento sostanziale, ovvero la modifica della definizione di Grande Impresa fornita con i chiarimenti del maggio 2015 (che aveva già modificato la definizione fornita dal D.Lgs. 102/2014).
L’integrazione alla prima nota riguarda la sostituzione della parola indipendentemente con la parola congiuntamente tra i due requisiti di numero di addetti e parametri finanziari.
Ricapitolando:
- secondo il D.Lgs. 102/2014 per essere grande impresa occorre che siano soddisfatte entrambe le condizioni (personale e fatturato);
- i chiarimenti di maggio 2015 hanno invece previsto che per essere grande impresa fosse sufficiente solamente uno dei due parametri (personale o fatturato);
- i chiarimenti del novembre 2016 hanno previsto che per essere grande impresa occorre che siano soddisfatte entrambe le condizioni (personale e fatturato).
Molte imprese che non possiedono entrambi i requisiti (personale e fatturato) hanno eseguito diagnosi obbligatorie, onerose, alla luce dei primi chiarimenti del maggio 2015 ma alla luce dei chiarimenti di novembre 2016 l’obbligo non sarebbe dovuto essere.
Vedi :
D.M. 18 aprile 2005
Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese.
GU 12 ottobre 2005, n. 238.
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