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Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41

Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 41

Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i) , l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

Entrata in vigore: 19.04.2017

G.U. n. 79 del 04 aprile 2017
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Il Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 41 è emanato in virtù della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013 -bis, che all'Art. 19 c. 1 delega il Governo ad armonizzare la normativa nazionale il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativo all’emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto (Attuazione Direttiva 2000/14/CE).

Il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, attuazione della Direttiva 2000/14/CE relativa all'emissione acustica delle macchine che lavorano all'aperto (OND - Outdoor Noise Directive) è armonizzato al nuovo pacchetto merci, Regolamento (CE) n. 765/2008, in particolare il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 è modificato come sotto riportato.
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Art. 1. Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 -bis. Qualora il fabbricante non è stabilito nell’Unione europea e non ha individuato il mandatario di cui all’articolo 2, comma 1, lettera j), gli obblighi di cui al presente decreto gravano su chiunque, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale.».

Art. 2. Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli organismi di certificazione svolgono le procedure di valutazione di conformità di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) , b) e c) .»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli organismi di certificazione sono accreditati dall’organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, previa verifica dei requisiti minimi previsti nell’allegato IX, parte a). Lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1 è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, su istanza degli organismi interessati presentata ai sensi dell’allegato IX, parte b), ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti. L’autorizzazione ministeriale ha validità fi no alla data di scadenza indicata nel certificato di accreditamento.»;

c) al comma 3, alla lettera a), le parole: «di cui al comma 1» e alla lettera c) , le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica al Ministero dello sviluppo economico il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2, nonché le eventuali revoche e sospensioni ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 3, ai fini della notifica alla Commissione europea.»;

e) al comma 5 le parole: «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea».

Art. 3. Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All’articolo 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le integrazioni e le modifi che degli allegati al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

Art. 4. Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All’articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5 -bis . I soggetti di cui all’articolo 3 che immettono in commercio o mettono in servizio macchine ed attrezzature di cui all’allegato I, parte b) e parte c), per le quali è riscontrato da parte dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale il superamento del livello di potenza sonora garantito, sono soggetti, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 50.000.»;

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9 -bis . Le attività di accertamento, contestazione e notifi cazione delle violazioni sono svolte dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.».

Art. 5. Modifiche all’allegato IX del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All’allegato IX, parte A, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nella rubrica, le parole: «la designazione» sono sostituite dalle seguenti: «l’accreditamento» e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

2) al primo alinea, le parole: «la designazione» sono sostituite dalle seguenti: «l’accreditamento»;

3) dopo il punto 3 è inserito il seguente: «3 -bis . Gli organismi di certifi cazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) almeno un fonometro di classe 1;
b) microfoni in campo libero;
c) calibratore acustico di classe 1;
d) stazione meteo (umidità, pressione atmosferica, temperatura, velocità del vento).»;

4) il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
b) aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l’applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi.».

2. All’allegato IX, parte B, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

2) il punto 1) è sostituito dal seguente: «1) L’istanza ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 12, comma 2, deve essere indirizzata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico.»;

3) al punto 2, lettera i), le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 milioni di euro».

Art. 6. Disposizioni di attuazione

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, stabilisce le caratteristiche del corso di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera b) , del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

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Art. 19. Delega al Governo in materia di inquinamento acustico.
Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008.

1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) , della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti principi e criteri specifici:
...
i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell’autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/ CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fi siche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto;
m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

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