Normazione

Regolamento (CE) n. 178/2002

Regolamento  CE  N  178 2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 / Quadro legislazione alimentare

ID 2908 | Update news 01.09.2024

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicu­rezza alimentare

GU n. L 31/1 del 1.2.2002 

Allegati Testi consolidati:

M1 - Regolamento (CE) n. 1642/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003 (L 245 4 29.9.2003)
M2 - Regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione del 7 aprile 2006 (L 100 3 8.4.2006)
M3 - Regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione del 4 marzo 2008 (L 60 17 5.3.2008)
M4 - Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (L 188 14 18.7.2009) 
M5 - Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (L 189 1 27.6.2014) 
M6 - Regolamento (UE) 2017/228 della Commissione del 9 febbraio 2017 (L 35 10 10.2.2017) Consolidato 2018
M7 - Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 (GU L 117 1 5.5.2017) Consolidato 2022
M8 - Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (L198, 25.7.2019) Consolidato 2019
M9Regolamento (UE) 2019/1381
 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (L 231 del 6.9.2019) Consolidato 2021
M10 - Regolamento delegato (UE) 2024/908 della Commissione del 17 gennaio 2024 (L 908 1 20.3.2024) Consolidato 2024
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Articolo 1 Finalità e campo di applicazione 

1. Il presente regolamento costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, tenendo conto in particolare della diversità dell'offerta di alimenti compresi i prodotti tradizionali, garantendo al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno. Esso stabilisce principi comuni e competenze, i mezzi per assicurare un solido fondamento scientifico, procedure e meccanismi organizzativi efficienti a sostegno dell'attività decisionale nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi. 

2. Ai fini del paragrafo 1 il presente regolamento reca i principi generali da applicare nella Comunità e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare.

Esso istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. 

3. Il presente regolamento disciplina tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi. Esso non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato o alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato. 

Articolo 2 Definizione di «alimento»

Ai fini del presente regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.

Non sono compresi:

a) i mangimi; 6)
b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;
c) i vegetali prima della raccolta;
d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE (1) e 92/73/CEE (2);
e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio (3);
f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio (4);
g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
h) residui e contaminanti. 
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