Regolamento (UE) 2024/573 / Nuovo Regolamento F-Gas
ID 21389 | 20.02.2024
Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.
(GU L 2024/573 del 20.02.2024)
Entrata in vigore: 11.03.2024
L'articolo 12 e l'articolo 17, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.
L'articolo 20, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 23, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 3 marzo 2025 per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l'esportazione.
L'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.
L'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi per quanto riguarda il periodo di dichiarazione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
La quota assegnata a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014 rimane valida ai fini del rispetto del presente regolamento. L’esenzione degli idrofluorocarburi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 517/2014 si applicano fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 1 Oggetto
Articolo 2 Ambito di applicazione
Articolo 3 Definizioni
Articolo 4 Prevenzione delle emissioni
Articolo 5 Controlli delle perdite
Articolo 6 Sistemi di rilevamento delle perdite
Articolo 7 Tenuta dei registri
Articolo 8 Recupero e distruzione
Articolo 9 Regimi di responsabilità estesa del produttore
Articolo 10 Certificazione e formazione
Articolo 11 Restrizioni all'immissione sul mercato e alla vendita
Articolo 11 Restrizioni all'immissione sul mercato e alla vendita
Articolo 12 Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature
Articolo 13 Controllo dell'uso
Articolo 14 Produzione di idrofluorocarburi
Articolo 15 Trasferimento e autorizzazione dei diritti di produzione per razionalizzazione industriale
Articolo 16 Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato
Articolo 17 Determinazione dei valori di riferimento e assegnazione di quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi
Articolo 18 Condizioni di registrazione e ricezione delle quote assegnate
Articolo 19 Prodotti o apparecchiature precaricati con idrofluorocarburi
Articolo 20 Portale F-Gas
Articolo 21 Trasferimento delle quote e autorizzazione a utilizzare le quote per l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi in apparecchiature importate
Articolo 22 Importazioni ed esportazioni
Articolo 23 Controlli del commercio
Articolo 24 Misure di sorveglianza del commercio illecito
Articolo 25 Scambi commerciali con Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica e territori non compresi nel protocollo
Articolo 26 Comunicazione dei dati da parte delle imprese
Articolo 27 Raccolta di dati sulle emissioni
Articolo 28 Cooperazione e scambio di informazioni
Articolo 29 Obbligo di verifica
Articolo 30 Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone che le segnalano
Articolo 31 Sanzioni
Articolo 32 Esercizio della delega
Articolo 33 Forum consultivo
Articolo 34 Procedura di comitato
Articolo 35 Riesame
Articolo 36 Modifica della direttiva (UE) 2019/1937
Articolo 37 Abrogazione e disposizioni transitorie
Articolo 38 Entrata in vigore e applicazione
Allegati
ALLEGATO I - GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A) – IDROFLUOROCARBURI, PERFLUOROCARBURI E ALTRI COMPOSTI FLUORURATI
ALLEGATO II - GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A) - IDRO(CLORO)FLUOROCARBURI INSATURI, SOSTANZE FLUORURATE UTILIZZATE COME ANESTETICI PER INALAZIONE E ALTRE SOSTANZE FLUORURATE
ALLEGATO III - GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A) ETERI, CHETONI E ALCOLI FLUORURATI E ALTRI COMPOSTI FLUORURATI
ALLEGATO IV - DIVIETI DI IMMISSIONE SUL MERCATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1
ALLEGATO V - DIRITTI DI PRODUZIONE PER L'IMMISSIONE SUL MERCATO DI IDROFLUOROCARBURI
ALLEGATO VI - METODO DI CALCOLO DEL GWP DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PUNTO 1), DI UNA MISCELA
ALLEGATO VII - QUANTITÀ MASSIME E CALCOLO DEI VALORI DI RIFERIMENTO E DELLE QUOTE PER L'IMMISSIONE SUL MERCATO DI IDROFLUOROCARBURI DI CUI ALL'ARTICOLO 17
ALLEGATO VIII - MECCANISMO DI ASSEGNAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 17
ALLEGATO IX - DATI DA COMUNICARE A NORMA DELL'ARTICOLO 26
ALLEGATO X - TAVOLA DI CONCORDANZA
_________
Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento:
a) stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
b) impone condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura e l'uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
c) impone condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
d) stabilisce limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi;
e) stabilisce norme in materia di comunicazione.
Articolo 2 Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
a) ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III, da soli o come miscele contenenti tali sostanze; e
b) ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.
Articolo 3 Definizioni [...]
Articolo 4 Prevenzione delle emissioni
1. Il rilascio intenzionale gas fluorurati a effetto serra nell'atmosfera è vietato se non è tecnicamente necessario per l'uso previsto.
Se un rilascio intenzionale è tecnicamente necessario per l'uso previsto, gli operatori di apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o impianti in cui sono utilizzati gas fluorurati a effetto serra adottano tutte le misure che sono tecnicamente ed economicamente praticabili per prevenire, per quanto possibile, il loro rilascio nell'atmosfera, anche catturando i gas emessi.
2. In caso di fumigazione con fluoruro di solforile, gli operatori documentano l'uso di misure di cattura e raccolta o specificano i motivi per cui le misure di cattura e raccolta non erano tecnicamente o economicamente praticabili. Gli operatori conservano gli elementi di prova per cinque anni e li mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione, su richiesta.
3. Gli operatori e i fabbricanti di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra o gli operatori di impianti in cui sono utilizzati gas fluorurati a effetto serra, e le imprese in possesso di tali apparecchiature durante il trasporto o lo stoccaggio di queste ultime adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire il rilascio accidentale di tali gas. Adottano tutte le misure tecnicamente ed economicamente praticabili per minimizzare le perdite di gas.
4. In fase di produzione, stoccaggio e trasporto dei gas fluorurati a effetto serra e del loro trasferimento da un contenitore o sistema a un altro, a un'apparecchiatura o impianto, l'impresa interessata adotta tutte le precauzioni necessarie per limitare per quanto possibile il rilascio di tali gas. Il presente paragrafo si applica altresì se i gas fluorurati a effetto serra risultano come sottoprodotti.
5. Se è rilevata una perdita di gas fluorurati a effetto serra, l'operatore e il fabbricante di apparecchiature e l'operatore di impianti in cui sono utilizzati gas fluorurati a effetto serra, come anche l'impresa in possesso di tale apparecchiatura durante il trasporto o lo stoccaggio provvedono a che l'apparecchiatura o l'impianto in cui sono utilizzati gas fluorurati a effetto serra siano riparati senza indebito ritardo.
Se l'apparecchiatura è soggetta a controlli delle perdite a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, ed è stata riparata una perdita nell'apparecchiatura, l'operatore dell'apparecchiatura provvede a che essa sia controllata da una persona fisica certificata conformemente all'articolo 10 non prima che sia trascorso un tempo di funzionamento di 24 ore, ma comunque entro un mese dalla riparazione per verificare che quest'ultima sia stata efficace. Per le apparecchiature mobili di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) e c), un controllo delle perdite può essere effettuato direttamente dopo una riparazione.
6. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, è vietata l'immissione sul mercato di gas fluorurati a effetto serra, a meno che il produttore o l'importatore non dimostri all'autorità competente di uno Stato membro, all'atto dell'immissione sul mercato, che il trifluorometano risultante come sottoprodotto nel corso del processo di produzione dei gas fluorurati a effetto serra, compreso nella produzione delle materie prime usate nella produzione di tali gas, è stato distrutto o recuperato per uso successivo conformemente alle migliori tecniche disponibili.
Per fornire le necessarie prove, i produttori e gli importatori redigono una dichiarazione di conformità, corredata di una documentazione giustificativa:
a) che stabilisce l'origine dei gas fluorurati a effetto serra da immettere sul mercato;
b) che identifica l'impianto di produzione di origine dei gas fluorurati a effetto serra da immettere sul mercato, compresa l'identificazione degli impianti di origine di eventuali precursori che comportano la produzione di clorodifluorometano (R-22) come parte del processo di produzione dei gas fluorurati a effetto serra da immettere sul mercato;
c) che dimostra la disponibilità e il funzionamento della tecnologia di abbattimento negli impianti di origine equivalente alla metodologia di riferimento AM0001 approvata dall'UNFCCC per l'incenerimento dei flussi di rifiuti di trifluorometano o che dimostra la metodologia di cattura e distruzione che ha garantito la distruzione delle emissioni di trifluorometano conformemente agli obblighi previsti dal protocollo;
d) su eventuali informazioni supplementari che facilitano la tracciabilità dei gas fluorurati a effetto serra prima dell'importazione.
I produttori e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità e la documentazione giustificativa per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato e, su richiesta, le mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le modalità relative alla dichiarazione di conformità e alla documentazione giustificativa di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
7. Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono certificate conformemente all'articolo 10 e adottano misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II e, quando i gas fluorurati a effetto serra sono utilizzati nei commutatori elettrici, anche nell'allegato III.
Le persone giuridiche che effettuano l'installazione, la manutenzione, l'assistenza, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature elencate all'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a e), e all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b), sono certificate conformemente all'articolo 10 e adottano misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1.
Le persone fisiche che effettuano la manutenzione o l'assistenza e la riparazione di apparecchiature di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati a effetto serra nei veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e di apparecchiature mobili elencate all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento sono in possesso almeno di un attestato di formazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.
Articolo 5 Controlli delle perdite
1. Gli operatori e i fabbricanti di apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o quantità pari o superiori a 1 chilogrammo di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, sezione 1, non contenuti in schiume, provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite.
Le apparecchiature ermeticamente sigillate non sono controllate per verificare la presenza di perdite, a condizione che siano etichettate come apparecchiature ermeticamente sigillate e che soddisfino una delle condizioni seguenti:
a) contengono meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I; o
b) contengono meno di 2 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, sezione 1.
In deroga al secondo comma, se negli edifici residenziali sono installate apparecchiature ermeticamente sigillate, esse non sono soggette a controllo delle perdite se contengono meno di 3 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra, a condizione che siano etichettate come ermeticamente sigillate.
I commutatori elettrici non sono soggetti a controlli delle perdite se rispettano una delle condizioni seguenti:
a) presentano un comprovato tasso di perdita inferiore allo 0,1 % l'anno, riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante, e sono etichettati come tali;
b) sono muniti di un dispositivo di controllo della pressione o della densità con un sistema di allarme automatico durante il funzionamento;
c) contengono meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I.
2. Il paragrafo 1 si applica agli operatori e ai produttori delle apparecchiature fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o nell'allegato II, sezione 1, seguenti:
a) apparecchiature di refrigerazione;
b) apparecchiature di condizionamento d'aria;
c) pompe di calore;
d) apparecchiature di protezione antincendio;
e) cicli Rankine a fluido organico;
f) commutatori elettrici.
3. Il paragrafo 1 si applica agli operatori e ai produttori delle apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o nell'allegato II, sezione 1, seguenti:
a) unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero;
b) unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari;
c) apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili.
Per le apparecchiature di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad e), e alle lettere a) e b) del presente paragrafo, i controlli sono effettuati da persone fisiche certificate conformemente all'articolo 10.
4. Per le apparecchiature mobili di cui al paragrafo 3, lettera c), i controlli sono effettuati da persone fisiche che possiedono almeno un attestato di formazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma.
5. I paragrafi 1 e 6 non si applicano agli operatori di apparecchiature mobili di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), fino al 12 marzo 2027.
6. I controlli delle perdite di cui al paragrafo 1 sono effettuati con la frequenza seguente:
a) per le apparecchiature contenenti meno di 50 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o meno di 10 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, sezione 1: almeno ogni 12 mesi o, se in dette apparecchiature è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi;
b) per le apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente ma meno di 500 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o 10 chilogrammi o più, ma meno di 100 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, sezione 1: almeno ogni sei mesi o, se in dette apparecchiature è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi;
c) per le apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o 100 chilogrammi o più di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, sezione 1: almeno ogni tre mesi o, se in dette apparecchiature è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi.
7. Gli obblighi previsti al paragrafo 1 per le apparecchiature di protezione antincendio di cui al paragrafo 2, lettera d), sono considerati soddisfatti se sussistono le condizioni seguenti:
a) il regime di ispezione vigente è conforme alle norme ISO 14520 o EN 15004, e
b) l'apparecchiatura di protezione antincendio è ispezionata con la frequenza stabilita al paragrafo 6.
Gli obblighi previsti al paragrafo 1 per le apparecchiature mobili di condizionamento d'aria e le pompe di calore di cui al paragrafo 3, lettera c), sono considerati soddisfatti se le apparecchiature mobili di condizionamento d'aria e le pompe di calore sono soggette a un regime di ispezione regolare che comprende controlli delle perdite.
8. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare i requisiti in materia di controlli delle perdite da effettuare a norma del paragrafo 1 per ogni tipo di apparecchiature di cui ai paragrafi 2 e 3 e individuare le parti delle apparecchiature che presentano la maggiore probabilità di perdita. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
Articolo 6 Sistemi di rilevamento delle perdite
1. Gli operatori delle apparecchiature fisse elencate nell'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a d), che contengono gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente o 100 chilogrammi o più di gas elencati nell'allegato II, sezione 1, provvedono a che l'apparecchiatura abbia un sistema di rilevamento delle perdite che avverte l'operatore o l'impresa di manutenzione in caso di perdita.
2. Gli operatori delle apparecchiature fisse elencate nell'articolo 5, paragrafo 2, lettere e) e f), che contengono gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente e installate a decorrere dal 1° gennaio 2017 provvedono a che l'apparecchiatura abbia un sistema di rilevamento delle perdite che avverte l'operatore o l'impresa di manutenzione in caso di perdita.
3. Gli operatori delle apparecchiature fisse elencate nell'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a e), cui si applica il paragrafo 1 o 2 del presente articolo provvedono a che i sistemi di rilevamento delle perdite siano controllati almeno ogni 12 mesi per accertarne il corretto funzionamento.
4. Gli operatori delle apparecchiature fisse elencate nell'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), cui si applica il paragrafo 2 del presente articolo provvedono a che i sistemi di rilevamento delle perdite siano controllati almeno ogni sei anni per accertarne il corretto funzionamento.
Articolo 7 Tenuta dei registri
1. Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri in cui sono specificate le informazioni seguenti:
a) la quantità e il tipo di gas contenuti nelle apparecchiature, indicando separatamente, se del caso, la quantità aggiunta durante l'installazione;
b) le quantità di gas aggiunti durante la manutenzione o l'assistenza o a seguito di perdite, compresa la data di tale aggiunta;
c) la quantità di gas recuperati;
d) se i gas sono stati aggiunti, le quantità e i tipi di tali gas e se siano state riciclate o rigenerate, nonché il nome e l'indirizzo nell'Unione dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
e) l'identità dell'impresa che ha provveduto all'installazione, all'assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, al recupero, alla riparazione, ai controlli per la verifica di eventuali perdite, o allo smantellamento delle apparecchiature, compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato e, qualora l'impresa responsabile di tali operazioni sia una persona giuridica, i dati identificativi sia dell'impresa che della persona fisica che esegue le operazioni;
f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, e le date e i risultati delle eventuali riparazioni di perdite;
g) se l'apparecchiatura è stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas.
2. A meno che i dati di cui al paragrafo 1 siano conservati in una banca dati allestita dalle autorità competenti degli Stati membri, si applicano i criteri seguenti:
a) gli operatori di cui al paragrafo 1 conservano i registri di cui a detto paragrafo per almeno cinque anni.
b) le imprese che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera e), per conto degli operatori conservano i registri di cui al paragrafo 1 per almeno cinque anni.
I registri di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione su richiesta.
3. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 6, le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o nell'allegato II, sezione 1, istituiscono registri contenenti le informazioni d'interesse relative a detti gas, che comprendono:
a) i numeri di certificato di ciascun acquirente;
b) le rispettive quantità di gas acquistate.
Le imprese che forniscono i gas conservano i registri per almeno cinque anni e li mettono a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione su richiesta.
4. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 7, le imprese che vendono apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, tengono un registro delle apparecchiature vendute e delle imprese certificate che effettueranno l'installazione. Le imprese che vendono le attrezzature di cui all'articolo 11, paragrafo 7, conservano i registri per un periodo di almeno cinque anni e su richiesta li mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato.
5. Le imprese che producono, anche come sottoproduzione, immettono sul mercato, forniscono o ricevono sostanze elencate nell'allegato I, sezione 1, destinate agli usi esentati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, tengono registri contenenti almeno le seguenti informazioni, a seconda dei casi:
a) il nome della sostanza o della miscela contente tale sostanza;
b) le quantità prodotte, importate, esportate, rigenerate o distrutte durante l'anno civile in questione;
c) le quantità fornite e ricevute durante l'anno civile in questione, per singolo fornitore o destinatario;
d) i nomi e i dati di contatto dei fornitori o dei destinatari;
e) le quantità utilizzate durante l'anno civile in questione, specificando l'uso effettivo; e
f) le quantità stoccate al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'anno civile in questione.
Le imprese conservano i registri di cui al primo comma per almeno cinque anni dopo la produzione, l'immissione sul mercato, la fornitura o il ricevimento, e, su richiesta, li mettono a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato o della Commissione. Tali autorità competenti e la Commissione garantiscono la riservatezza delle informazioni contenute in tali registri.
6. La Commissione può, mediante atto di esecuzione, stabilire il formato dei registri di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5 e specificare in che modo devono essere istituiti e tenuti. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
Articolo 8 Recupero e distruzione
1. Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, non contenuti in schiume, provvedono a che tali sostanze siano recuperate e, dopo lo smantellamento delle apparecchiature, siano riciclate, rigenerate o distrutte.
Il recupero di tali sostanze è svolto da persone fisiche che detengono i necessari certificati previsti all'articolo 10.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica agli operatori delle apparecchiature fisse seguenti:
a) circuiti di raffrescamento di apparecchiature di refrigerazione, di apparecchiature di condizionamento d'aria e di pompe di calore;
b) apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;
c) apparecchiature di protezione antincendio;
d) commutatori elettrici.
3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica agli operatori delle apparecchiature mobili seguenti:
a) circuiti di raffrescamento di unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero;
b) circuiti di raffrescamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari;
c) circuiti di raffrescamento di apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili.
4. Ai fini del recupero dei gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE e dalle apparecchiature mobili di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), sono considerate adeguatamente qualificate soltanto le persone fisiche che detengono almeno un attestato di formazione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.
5. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica agli operatori delle apparecchiature mobili di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), a decorrere dal 12 marzo 2027.
6. I gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, recuperati non sono usati per caricare o ricaricare le apparecchiature a meno che il gas sia stato riciclato o rigenerato.
7. L'impresa che usa un contenitore con gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, immediatamente prima di smaltirlo provvede al recupero dei gas residui per garantirne il riciclo, la rigenerazione o la distruzione.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2025 i proprietari di edifici e contraenti assicurano che durante le attività di ristrutturazione, riqualificazione o demolizione che implicano la rimozione di pannelli di schiuma contenenti schiume con gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, le emissioni siano per quanto possibile evitate manipolando le schiume o i gas ivi contenuti in modo tale da garantire la distruzione di tali gas. In caso di recupero di tali gas, tale operazione è effettuata esclusivamente da persone fisiche adeguatamente qualificate.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2025 i proprietari di edifici e i contraenti assicurano che durante le attività di ristrutturazione, riqualificazione o demolizione che implicano la rimozione di schiume in pannelli laminati installati in cavità o strutture edificate contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, le emissioni siano per quanto possibile evitate manipolando le schiume o i gas ivi contenuti in modo tale da garantire la distruzione di tali gas. In caso di recupero di tali gas, tale operazione è effettuata esclusivamente da persone fisiche adeguatamente qualificate.
Se il recupero delle schiume di cui al primo comma non è tecnicamente praticabile, il proprietario dell'edificio o il contraente redige la documentazione che attesta l'impossibilità del recupero nel caso specifico. Detta documentazione è conservata per cinque anni ed è messa a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione, su richiesta.
10. Gli operatori di prodotti e apparecchiature non elencati al paragrafo 2, 3, 8 o 9 contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, organizzano il recupero dei gas, a meno che sia possibile stabilire che ciò non è tecnicamente praticabile o comporta costi sproporzionati. Gli operatori provvedono a che il recupero sia effettuato da persone fisiche adeguatamente qualificate, affinché i gas siano riciclati, rigenerati o distrutti o ne organizzano la distruzione senza previo recupero.
Il recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, dalle apparecchiature di condizionamento d'aria dei veicoli stradali che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è effettuato esclusivamente da persone fisiche che detengono almeno un attestato di formazione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.
11. I gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, sezione 1, e i prodotti e le apparecchiature che li contengono sono distrutti solo mediante la tecnologia di distruzione approvata dalle parti del protocollo.
Gli altri gas fluorurati a effetto serra per i quali non è stata approvata la tecnologia di distruzione sono distrutti soltanto mediante la tecnologia di distruzione che è conforme al diritto dell’Unione e nazionale in materia di rifiuti e se sono soddisfatti i requisiti supplementari da essi previsti.
12. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di integrare il presente regolamento con un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, o la distruzione dei prodotti e apparecchiature che li contengono senza previo recupero di tali gas sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, se opportuno, la tecnologia da applicare.
13. Gli Stati membri promuovono il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione dei gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II.
Articolo 9 Regimi di responsabilità estesa del produttore
Fatti salvi i vigenti regimi di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE includano il finanziamento del recupero, e del riciclaggio, della rigenerazione o della distruzione dei gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II del presente regolamento provenienti da prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, che sono apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi della direttiva 2012/19/UE e che sono stati immessi sul mercato a decorrere dal 11 marzo 2024.
Gli Stati membri informano la Commissione delle azioni intraprese.
Articolo 10 Certificazione e formazione
1. Le persone fisiche sono certificate per svolgere le seguenti attività riguardanti i gas fluorurati a effetto serra ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 2, che comprendono i gas fluorurati a effetto serra ivi specificati o che riguardano pertinenti alternative ai gas fluorurati a effetto serra, compresi i refrigeranti naturali, se del caso:
a) installazione, manutenzione o assistenza, riparazione o smantellamento delle apparecchiature elencate all'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) ad f), e all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b);
b) controlli delle perdite nelle apparecchiature di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a e), e all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b);
c) recupero dalle apparecchiature elencate all'articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 3, lettera a).
Le persone fisiche detengono almeno un attestato di formazione per svolgere le seguenti attività riguardanti i gas fluorurati a effetto serra ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 3, che comprendono i gas fluorurati a effetto serra ivi specificati, o riguardano pertinenti alternative ai gas fluorurati a effetto serra, compresi i refrigeranti naturali:
a) manutenzione o assistenza, o riparazione di apparecchiature di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE e recupero di gas fluorurati a effetto serra da tali apparecchiature;
b) recupero dei gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature elencate all'articolo 8, paragrafo 3, lettere b) e c), e all'articolo 8, paragrafo 10, secondo comma;
c) manutenzione o assistenza, riparazione e controlli delle perdite delle apparecchiature elencate all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c).
2. Le persone giuridiche sono certificate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, che comprendono i gas fluorurati a effetto serra ivi specificati, per effettuare l'installazione, la manutenzione o l'assistenza, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature elencate all'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a e), e all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b), che riguardano gas fluorurati a effetto serra o pertinenti alternative ai gas fluorurati a effetto serra, compresi i refrigeranti naturali, se del caso.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8, gli Stati membri istituiscono o adeguano programmi di certificazione, comprensivi di processi di valutazione, e assicurano la disponibilità di programmi di formazione sulle competenze pratiche e sulle conoscenze teoriche destinati alle persone fisiche che svolgono le attività di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri provvedono inoltre a che siano disponibili programmi di formazione per l'ottenimento di attestati di formazione conformemente al paragrafo 1, secondo comma.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8, gli Stati membri istituiscono o adeguano programmi di certificazione per le persone giuridiche di cui al paragrafo 2.
5. I programmi di certificazione e di formazione sulle competenze pratiche e sulle conoscenze teoriche previsti al paragrafo 3 coprono le materie seguenti:
a) regolamentazione e norme tecniche applicabili;
b) prevenzione delle emissioni;
c) recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1;
d) manipolazione sicura delle apparecchiature del tipo e delle dimensioni comprese nel certificato;
e) manipolazione sicura delle apparecchiature contenenti gas infiammabili o tossici o funzionanti ad alta pressione o che comportano altri rischi pertinenti;
f) misure per il miglioramento o il mantenimento dell'efficienza energetica delle apparecchiature durante l'installazione o la manutenzione o l'assistenza.
6. I programmi di certificazione e i corsi di formazione sulle competenze pratiche e sulle conoscenze teoriche di cui al paragrafo 3 riguardanti gli aeromobili si riflettono nel processo di aggiornamento delle specifiche di certificazione e di altre specifiche dettagliate, dei metodi accettabili di conformità e del materiale esplicativo pubblicati dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea a norma dell'articolo 76, paragrafo 3, e dell'articolo 115 del regolamento (UE) 2018/1139.
7. I certificati nell'ambito dei programmi di certificazione di cui al paragrafo 3 sono subordinati alla condizione che i richiedenti abbiano completato con esito positivo un processo di valutazione di cui a tale paragrafo.
8. Entro il 12 marzo 2026, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i requisiti minimi in materia di programmi di certificazione e attestati di formazione di cui ai paragrafi 3 e 4 per le attività di cui al paragrafo 1. I requisiti minimi specificano, per ciascun tipo di apparecchiatura di cui al paragrafo 1, le competenze pratiche e le conoscenze teoriche richieste, ove appropriato, distinguendo tra le varie attività contemplate, le modalità di certificazione o attestazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati e degli attestati di formazione. La Commissione adegua, ove necessario, mediante atti di esecuzione, detti requisiti minimi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
9. Gli attuali certificati e attestati di formazione rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 restano validi alle condizioni alle quali sono stati rilasciati in origine. Entro il 12 marzo 2027 gli Stati membri provvedono a che le persone fisiche certificate siano tenute a partecipare a corsi di aggiornamento o a completare un processo di valutazione di cui al paragrafo 3, almeno ogni sette anni. Gli Stati membri provvedono a che le persone fisiche in possesso di un certificato o di un attestato di formazione a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 partecipino a tali corsi di aggiornamento o completino tali processi di valutazione per la prima volta entro il 12 marzo 2029.
10. Entro un anno dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8, gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro programmi di certificazione e di formazione.
Gli Stati membri riconoscono i certificati e gli attestati di formazione rilasciati dagli altri Stati membri in conformità del presente articolo. Essi non limitano la libera prestazione di servizi né la libertà di stabilimento in ragione del fatto che il certificato è stato rilasciato in un altro Stato membro.
11. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, decidere il formato della comunicazione di cui al paragrafo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
12. Un'impresa affida a un'altra impresa una delle attività di cui al paragrafo 1 o 2 solo dopo aver verificato che l'altra impresa sia in possesso dei certificati necessari per le attività di cui rispettivamente al paragrafo 1 o 2 che le sono richieste.
13. Se gli obblighi di offerta di certificazione e formazione previsti dal presente articolo impongono oneri sproporzionati a uno Stato membro in ragione dell'esigua entità della popolazione e della conseguente assenza di domanda di tali certificazioni e formazioni, l'adempimento degli obblighi può essere assicurato tramite il riconoscimento dei certificati rilasciati in altri Stati membri.
Gli Stati membri che applicano il primo comma ne informano la Commissione, che a sua volta ne informa gli altri Stati membri.
14. Il presente articolo non impedisce agli Stati membri di istituire ulteriori programmi di certificazione e formazione relativi ad apparecchiature e ad attività diverse da quelle indicate al paragrafo 1.
[...]
Articolo 36 Modifica della direttiva (UE) 2019/1937
Nell'allegato della direttiva (UE) 2019/1937, parte I, lettera E, punto 2, è aggiunto il punto seguente:
«vi) regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (GU L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj).».
Articolo 37 Abrogazione e disposizioni transitorie
1. Il regolamento (UE) n. 517/2014 è abrogato.
2. L'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.
3. L'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi per quanto riguarda il periodo di dichiarazione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
4. La quota assegnata a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014 rimane valida ai fini del rispetto del presente regolamento. L’esenzione degli idrofluorocarburi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 517/2014 si applicano fino al 31 dicembre 2024.
5. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X.
Articolo 38 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 12 e l'articolo 17, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.
L'articolo 20, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 23, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 3 marzo 2025 per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l'esportazione.
[...]
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