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Decisione di esecuzione (UE) 2022/2357

Decisione di esecuzione UE 2022 2357

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2357 / Norme armonizzate Reg. CPR Dicembre 2022

ID 18252 | 02.12.2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2357 della Commissione del 1° dicembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/451 per quanto riguarda la norma armonizzata sugli inserti stradali catarifrangenti

GU L 311/165 del 2.12.2022

Entrata in vigore: 02.12.2022

Vedi elenco consolidato norme armonizzate Regolamento CPR

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (UE) n. 305/2011, per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme armonizzate in relazione alle loro caratteristiche essenziali, i fabbricanti devono usare i metodi e i criteri stabiliti da tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(2) Con il mandato M/111 del 29 agosto 1996 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) una richiesta di elaborazione di norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/106/CEE del Consiglio ("mandato"). Il mandato consente una revisione delle norme armonizzate elaborate sulla sua base.
(3) Al fine di tenere conto degli sviluppi tecnici e delle prescrizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, il CEN ha riveduto la norma armonizzata EN 1463-1:2009 sugli inserti stradali catarifrangenti, il cui riferimento è stato pubblicato con la comunicazione 2018/C 092/06 della Commissione. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata riveduta EN 1463-1:2021 sugli inserti stradali catarifrangenti.
(4) La norma armonizzata riveduta EN 1463-1:2021 contiene metodi perfezionati per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione interessati. Oltre a ciò, è stato necessario migliorare la formulazione di talune disposizioni al fine di garantirne l'interpretazione corretta e uniforme in tutti gli Stati membri. È stato inoltre necessario eliminare dall'ambito di applicazione della norma i prodotti installati solo temporaneamente, non essendo questi prodotti da costruzione ai fini del regolamento (UE) n. 305/2011. La norma riveduta contribuisce quindi in modo significativo alla sicurezza stradale e all'eliminazione di ostacoli tecnici agli scambi commerciali.
(5) La Commissione ha valutato la conformità della norma armonizzata riveduta dal CEN al pertinente mandato e al regolamento (UE) n. 305/2011.
(6) La norma armonizzata riveduta dal CEN è conforme al pertinente mandato e al regolamento (UE) n. 305/2011. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(7) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/451 della Commissione figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 305/2011. È opportuno che il riferimento della norma armonizzata EN 1463-1:2021 sia incluso in tale allegato.
(8) A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011 si dovrebbe indicare un periodo di coesistenza per ciascuna norma armonizzata che sostituisce un'altra norma armonizzata.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/451.
(10) Al fine di consentire ai fabbricanti di utilizzare il prima possibile la norma armonizzata riveduta, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/451 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

...

ALLEGATO

Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/451 è aggiunta la seguente voce:

 n.

Riferimento della norma

 Riferimento della norma sostituita

Inizio del periodo di coesistenza (gg. mm.aaaa)

Fine del periodo di coesistenza (gg. mm.aaaa)

«7.

EN 1463-1:2021

Materiali per segnaletica orizzontale - Inserti stradali catarifrangenti - Parte 1: Requisiti delle prestazioni iniziali

EN 1463-1:2009

Materiali per segnaletica orizzontale - Inserti stradali catarifrangenti - Parte 1: Requisiti delle prestazioni iniziali

2.12.2022

2.12.2023».

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