Decreto 20 maggio 2022 / Produzione biologica ed etichettatura
ID 16978 | 30.06.2022
Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011.
(GU n.151 del 30.06.2022)
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Modifica:
Decreto 30 gennaio 2024
Modifica del decreto 20 maggio 2022, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione. (GU n.32 del 08.02.2024)
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Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto contiene disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 e successive modifiche, di seguito regolamento, e dei regolamenti delegati che lo integrano e regolamenti esecutivi in materia di:
a) conversione;
b) produzione vegetale;
c) produzione animale;
d) produzione di alghe e animali da acquacoltura;
e) produzione di alimenti trasformati;
f) produzione del vino;
g) gestione delle deroghe;
h) adozione di norme eccezionali di produzione;
i) etichettatura;
j) adempimenti degli operatori ai fini del controllo;
k) trasmissione di informazioni.
2. Ai sensi dell’art. 2, paragrafo 3, del regolamento con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Mipaaf, sentito il parere del tavolo tecnico per la produzione biologica e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, il Ministero adotta la norma nazionale relativa all’etichettatura ed al controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva. Nelle more dell’adozione della disciplina nazionale, le eventuali norme private devono essere trasmesse al Mipaaf, il quale, entro sessanta giorni dalla ricezione, ne riscontra la conformità ai parametri minimi individuati nell’allegato 1 del presente decreto.
A tale procedura si applica l’istituto del silenzio di cui all’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Mipaaf rende pubbliche tali norme private sul sito istituzione www.politicheagricole.it e www.sinab.it.
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Art. 2. Definizioni
Art. 3. Conversione
Art. 4. Produzione vegetale
Art. 5. Produzione animale
Art. 6. Produzione di alghe e animali da acquacoltura
Art. 7. Produzione di alimenti trasformati
Art. 8. Produzione del vino
Art. 9. Gestione delle deroghe
Art. 10. Adozione di norme eccezionali di produzione
Art. 11. Etichettatura
Art. 12. Adempimenti degli operatori ai fini del controllo
Art. 13. Trasmissione di informazioni
Art. 14. Disposizioni transitorie e finali
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