Normazione

Decisione di esecuzione (UE) 2022/691

Decisione di esecuzione UE 2022 691

Decisione di esecuzione (UE) 2022/691 / Elenco europeo impianti di riciclaggio delle navi 

Decisione di esecuzione (UE) 2022/691 della Commissione del 28 aprile 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 128/84 del 2.5.2022)

Entrata in vigore: 22.05.2022
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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE, in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (l’«elenco europeo»), pubblicato a norma dell’articolo 16 di tale regolamento.
(2) L’elenco europeo figura nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione.
(3) I Paesi Bassi hanno informato la Commissione che DECOM Amsterdam B.V., un impianto di riciclaggio delle navi situato nel loro territorio, è stato autorizzato dall’autorità competente conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. I Paesi Bassi hanno fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l’impianto sia incluso nell’elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da includere l’impianto in questione.
(4) L’autorizzazione di Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais, un impianto di riciclaggio delle navi situato in Portogallo, è scaduta il 31 dicembre 2021 e la Commissione è stata informata dal Portogallo che il processo di rinnovo dell’autorizzazione è ancora in corso. Di conseguenza attualmente l’impianto non soddisfa il requisito di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da eliminare l’impianto in questione.
(5) L’autorizzazione di Grand Port Maritime de Bordeaux e di GARDET & DE BEZENAC Recycling, due impianti di riciclaggio delle navi situati in Francia, è scaduta rispettivamente il 21 ottobre 2021 e il 30 dicembre 2021. La Commissione è stata informata dalla Francia che le autorizzazioni concesse a detti impianti per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi sono state rinnovate prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell’inclusione degli impianti nell’elenco europeo.
(6) A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 la Commissione ha ricevuto due richieste per l’inclusione nell’elenco europeo di Dales Marine Services Ltd e Kishorn Port Ltd, due impianti di riciclaggio delle navi situati in parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord. Dopo aver valutato le informazioni e i documenti giustificativi trasmessi o raccolti conformemente all’articolo 15 del regolamento, la Commissione ritiene che gli impianti soddisfino i requisiti di cui all’articolo 13 del regolamento e possano pertanto effettuare operazioni di riciclaggio delle navi ed essere inclusi nell’elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da includere gli impianti in questione.
(7) La Spagna ha informato la Commissione di modifiche relative ai recapiti e al metodo di riciclaggio applicato presso un impianto, DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA), situato nel suo territorio. Ha inoltre informato la Commissione delle modifiche relative al processo di approvazione dei piani di riciclaggio delle navi in Spagna. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da riflettere le modifiche in questione.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323.
(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall’allegato della presente decisione.

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