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Decisione di esecuzione (UE) 2021/1196

 Norme armonizzate Direttiva RED

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1196 

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1196 della Commissione del 19 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinate apparecchiature radio relative a dispositivi di radiodeterminazione per l'introspezione sotterranea e intramuraria, apparecchiature di identificazione a radio frequenza, apparecchiature radio per sistemi ferroviari Euroloop, dispositivi in rete a corto raggio, applicazioni industriali wireless e trasmissioni radio marittime a banda larga per navi e installazioni off-shore

GU L 258/53 del 20.7.2021

Entrata in vigore: 20.07.2021

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Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/167 è così modificata:

1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione;
3) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.

...

ALLEGATO I

Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le righe seguenti:

N.

Riferimento della norma

«10.

EN 303 204 V3.1.1

Dispositivi fissi a corto raggio (SRD) in reti di dati; Apparecchiature radio da utilizzare nella banda di frequenza da 870 MHz a 876 MHz con estensione di livello di potenza fino a 500 mW e.r.p.; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio

11.

EN 303 276 V1.2.1

Trasmissioni radio marittime a banda larga che operano nelle bande di frequenza da 5 852 MHz a 5 872 MHz e/o da 5 880 MHz a 5 900 MHz per navi e installazioni off-shore utilizzate in attività coordinate; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio.»

ALLEGATO II

Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le righe seguenti:

N.

Riferimento della norma

«10.

EN 302 066 V2.2.1

Dispositivi a corto raggio (SRD); Dispositivi di radiodeterminazione per l’introspezione sotterranea e intramuraria (GPR/WPR); Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio.

Avvertenza: la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se si applica una delle seguenti condizioni:

- al punto 6.2.5, paragrafo 9, di detta norma, la frase "For the emission measurements, a combination of bicones and log periodic dipole array antennas (commonly termed "log periodics") could also be used to cover the entire 30 MHz to 1 000 MHz band" (Per le misurazioni delle emissioni potrebbe essere utilizzata anche una combinazione di antenne biconiche e antenne log-periodiche in rete gemellare (denominate comunemente "log-periodiche") per coprire l’intera banda da 30 MHz a 1 000 MHz)
- al punto 6.2.5, il paragrafo 10 di detta norma;
- al punto 6.2.5, il paragrafo 11 di detta norma.

11.

EN 302 208 V3.3.1

Apparecchiature di identificazione a radio frequenza che operano nella banda di frequenza da 865 MHz a 868 MHz con livello di potenza fino a 2 W e nella banda di frequenza da 915 MHz a 921 MHz con livelli di potenza fino a 4 W; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio.

Avvertenza: ai fini della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE, nella tabella 2 di detta norma armonizzata il limite "692 MHz" è sostituito dal limite seguente: "694 MHz".

12.

EN 302 609 V2.2.1

Dispositivi a corto raggio (SRD); Apparecchiature radio per sistemi di comunicazione Euroloop; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio.

Avvertenza: ai fini della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE:

- nella tabella 3, seconda riga, di detta norma armonizzata, il limite "29 090 MHz" è da intendere come "27 090 MHz";
- nella tabella 3, terza riga, di detta norma armonizzata, il limite "29 100 MHz" è da intendere come "27 100 MHz".

13.

EN 303 258 V1.1.1

Applicazioni industriali wireless (WIA); Apparecchiature operanti nella banda di frequenza da 5 725 MHz a 5 875 MHz con livelli di potenza fino a 400 mW; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio.

Avvertenza: La conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE in caso di mancata applicazione degli opportuni metodi di prova al fine di dimostrare la conformità ai punti 4.2.8.2, 4.2.9.3 e 4.2.10.3 della presente norma armonizzata.»

ALLEGATO III

Nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le righe seguenti:

N.

Riferimento della norma

Data di ritiro

«17.

EN 302 066-2 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e gestione dello spettro radio (ERM). Sistemi di mappatura mediante applicazioni di radar per l’introspezione del suolo (GPR/WPR); Parte 2: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva R&TTE

20 gennaio 2023

18.

EN 302 208 V3.1.1

Apparecchiature di identificazione a radio frequenza che operano nella banda di frequenza da 865 MHz a 868 MHz con livello di potenza fino a 2 W e nella banda di frequenza da 915 MHz a 921 MHz con livelli di potenza fino a 4 W; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE

20 gennaio 2023

19.

EN 302 609 V2.1.1

Dispositivi a corto raggio (SRD); Apparecchiature radio per sistemi di comunicazione Euroloop; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio.

20 gennaio 2023

20.

EN 303 204 V2.1.2

Dispositivi in rete a corto raggio (SRD); Apparecchiature radio da utilizzare nella banda di frequenza da 870 MHz a 876 MHz con livelli di potenza fino a 500 mW; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE

20 gennaio 2023

21.

EN 303 276 V1.1.1

Trasmissioni radio marittime che operano nelle bande di frequenza da 5 852 MHz a 5 872 MHz e/o da 5 880 MHz a 5 900 MHz per navi e installazioni off-shore utilizzate in attività coordinate; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE

20 gennaio 2023»

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