Normazione

Chiarimento VVF prot. n. 11595 del 29 Luglio 2020

Chiarimento VVF prot. n. 11595 del 29 Luglio 2020

OGGETTO: Quesito - impianti di produzione biogas - DM 24/11/1984

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine ed inerente l’argomento in oggetto, si ritiene che:

1) il DM 24/11/1984 è da considerare cogente nel caso di depositi di accumulo pressostatico in quanto ricompresi tra quelli definiti nella Sezione 2° al punto 2.2 lettera d); per gli impianti che presentano caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa potrà comunque essere applicato il procedimento di cui all’art. 6 del D.P.R n. 37/98 ai sensi dell’art. 22 lettera b) del D.Lgs. 139/06 .

2) il DM succitato è da considerare un utile riferimento nei casi di impianti di tipo fisso per la produzione e deposito di biogas in quanto assimilabili a quelli definiti nella Sezione 2° al punto 2.2 lettera c) e le misure da adottarsi devono comunque scaturire da una valutazione dei rischi di incendio e/o esplosione.

3) le attività soggette al controllo VVF sono quelle indicate nella nota ministeriale Prot. P1565 del 12.12.2008;

in particolare si ritiene che in caso di produzione di energia elettrica con potenza complessiva dei motori endotermici superiore a 25 KW si configuri l’attività di cui al punto 64 dell’allegato al DM 16 febbraio 1982.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Mantova relativo all’applicabilità del DM 24/11/1984 ad impianti di produzione di biogas mediante digestione anaerobica di biomasse.

Si precisa anche che per tali impianti sono state presentate numerose richieste di deroga a detta normativa, con riferimento ai punti 2.4 (capacità di accumulo), 2.7 (recinzione), 2.10 (distanze di sicurezza) e 2.12 (capacità del singolo accumulatore), come meglio specificato nel precedente quesito proposto dallo stesso Comando in data 16.12.2008 ed allegato in copia.

Ciò premesso si ritiene che gli impianti in oggetto non siano classificabili come accumulatori pressostatici di biogas come definiti al punto 2.2 del DM 24.11.1984, sia perché non destinati all’accumulo ma alla produzione di biogas e sia perché costruttivamente diversi da quanto indicato nella definizione stessa. Pertanto, a parziale modifica di quanto rappresentato nella nota di questo ufficio prot. n. 1179 del 22.11.2009 ed a conferma di quanto espresso in quella prot. n. 11809 del 26.01.2001, si ritiene che per gli impianti in oggetto le norme tecniche del DM 24.11.1984 possano rappresentare un utile riferimento e non disposizioni cogenti.

Si ritiene infine che gli impianti in oggetto non possano essere ascrivibili al punto 63 del DM 16.02.1982 (centrali termoelettriche) e che le attività soggette al controllo VVF siano quelle indicate nella nota ministeriale prot. P1565 del 12.12.2008.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Sempre più di frequente vengono presentati a questo Comando progetti relativi ad impianti di produzione biogas per la formulazione del prescritto parere di conformità. Come noto gli stessi, sulla base dei chiarimenti forniti da codesto Ministero con note protocollo n° 1159/4107 sott. 14 del 18/02/1989, n° P1565 del 12/12/2008 e n° 150 del 05/03/2009, vengono assoggettati al DM 24/11/1984, configurando le attività 64, 17, 4a o 1 del DM 16/02/1982, con conseguente applicazione della procedura di deroga di cui all’articolo 6 del DPR 12/01/1998, n° 37, in merito ai punti 2.4, 2.7, 2.10 e 2.12, lettera c del predetto DM 24/11/1984.

I tecnici estensori di tali pratiche spesso evidenziano una diversa trattazione delle pratiche presentate a questo Comando rispetto ad analoghe pratiche presentate a Comandi VF di Regioni limitrofe. In particolare, si è potuto appurare che le pratiche in questione, sulla base di un chiarimento fornito dal Ministero dell’Interno con nota protocollo n° P180/4107 sott. 14/3 del 22/02/2001, non vengono assoggettate al DM 24/11/1984 e vengono quindi approvate direttamente dal Comando, senza alcuna procedura di deroga. Inoltre per tale tipologia di impianti, gli stessi Comandi configurano l’attività 63 (centrali termoelettriche) del DM 16/02/1982, anziché l’attività 64.

Vedasi adesso il DM 03/02/2016. N.d.R.

Tale differenza di comportamento tra Comandi VF relativamente vicini determina come ovvio lamentele da parte dei professionisti, nonché trattamenti diversi nei confronti delle aziende con conseguente aggravio di costi e perdite di tempo.

Tutto ciò premesso, si chiede di valutare i quesiti sopra richiamati e di fornire un chiarimento sulla procedura da seguire nella trattazione delle pratiche di che trattasi.

In particolare si chiede di conoscere:

a) se risulta applicabile o meno il DM 24/11/1984 con conseguente applicazione o meno della procedura di deroga di cui all’articolo 6 del DPR 12/01/1998, n° 37;

b) quale attività configurare tra la 63 e la 64 del DM 16/02/1982.

[...] Segue in allegato

Fonte: VVF

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