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Direttiva (UE) 2020/2184

Direttiva UE 2020 2184

Direttiva (UE) 2020/2184 | Nuova direttiva qualità delle acque destinate al consumo umano 

Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano 

GU L 435/1 del 23.12.2020

Entrata in vigore: 12.01.2021

Recepimento: 12.01.2023

Periodo transitorio: Entro il 12.01.2026 gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all’allegato I, parte B, per quanto riguarda: bisfenolo A, clorato, clorite, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS - totale, somma di PFAS e uranio. Fino al 12.01.2026 i fornitori di acqua non sono tenuti a monitorare le acque destinate al consumo umano in conformità dell’articolo 13 per quanto riguarda i parametri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articoli:
Articolo 1 Obiettivi
Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Esenzioni
Articolo 4 Obblighi generali
Articolo 5 Standard qualitativi
Articolo 6 Punti in cui i valori devono essere rispettati
Articolo 7 Approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio
Articolo 8 Valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano
Articolo 9 Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura
Articolo 10 Valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici
Articolo 11 Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano
Articolo 12 Requisiti minimi per i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano
Articolo 13 Monitoraggio
Articolo 14 Provvedimenti correttivi e limitazioni dell’uso
Articolo 15 Deroghe
Articolo 16 Accesso all’acqua destinata al consumo umano
Articolo 17 Informazioni al pubblico
Articolo 18 Informazioni relative al controllo dell’attuazione
Articolo 19 Valutazione
Articolo 20 Revisione e modifica degli allegati
Articolo 21 Esercizio della delega
Articolo 22 Procedura di comitato
Articolo 23 Sanzioni
Articolo 24 Recepimento
Articolo 25 Periodo transitorio
Articolo 26 Abrogazione
Articolo 27 Entrata in vigore
Articolo 28 Destinatari
Allegati
Allegato I prescrizioni minime relative ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano
Allegato II monitoraggio
Allegato III specifiche per l’analisi dei parametri
Allegato IV Informazioni al pubblico
Allegato V Principi per la definizione di metodologie comuni di cui all’articolo 11
Allegato VI
Allegato VII Tavola di concordanza

Articolo 1 Obiettivi

1. La presente direttiva riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano per tutti nell’Unione.
2. Gli obiettivi della presente direttiva sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia, nonché il miglioramento dell’accesso alle acque destinate al consumo umano.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1) per «acque destinate al consumo umano» si intendono:
a) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la preparazione di cibi o per altri usi domestici in locali sia pubblici sia privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, fornite mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente;
b) tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano;
2) per «sistema di distribuzione domestico» si intendono: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano in locali sia pubblici sia privati e la rete di distribuzione nel caso in cui per essi, secondo la pertinente legislazione nazionale, non sia responsabile il fornitore dell’acqua in quanto tale;
3) per «fornitore di acqua» si intende l’azienda che fornisce acque destinate al consumo umano;
4) per «locali prioritari» si intendono gli immobili di grandi dimensioni non civili, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all’acqua, in particolare immobili di grandi dimensioni per uso pubblico, come individuati dagli Stati membri;
5) per «impresa alimentare» si intende un’impresa alimentare quale definita all’articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 178/2002;
6) per «operatore del settore alimentare» si intende un operatore del settore alimentare quale definito all’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002;
7) per «pericolo» si intende un agente biologico, chimico, fisico o radiologico contenuto nell’acqua, o un altro aspetto relativo alla condizione dell’acqua, in grado di provocare danni alla salute umana;
8) per «evento pericoloso» si intende un evento che introduce pericoli nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano o che non riesce a eliminarli da tale sistema;
9) per «rischio» si intende una combinazione della probabilità di un evento pericoloso e della gravità delle conseguenze se il pericolo e l’evento pericoloso si verificano nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano;
10) per «sostanza di partenza» si intende una sostanza che è stata aggiunta intenzionalmente nella produzione di materiali organici o di miscele per materiali cementizi;
11) per «composizione» si intende la composizione chimica di metallo

Articolo 3 Esenzioni

1. La presente direttiva non si applica:
a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali dalle autorità responsabili, ai sensi della direttiva 2009/54/CE; o
b) alle acque considerate medicinali a norma della direttiva 2001/83/CE.
2. Le imbarcazioni marittime impiegate per desalinizzare l’acqua, trasportare passeggeri e operare in veste di fornitori di acqua sono soggette esclusivamente agli articoli da 1 a 6 e gli articoli 9, 10, 13 e 14 della presente direttiva e ai pertinenti allegati.
3. Gli Stati membri possono prevedere esenzioni dalla presente direttiva:
a) per le acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali le autorità nazionali competenti ritengono che la qualità delle acque non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati;
b) per le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m3 al giorno o che approvvigioni meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell’ambito di un’attività commerciale o pubblica.
4. Gli Stati membri che si avvalgono delle esenzioni di cui al paragrafo 3, lettera b), provvedono affinché la popolazione interessata sia informata del ricorso a tali esenzioni e in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano. Inoltre, allorché si manifesta un potenziale pericolo per la salute umana a causa della qualità di tali acque, la popolazione interessata riceve tempestivamente i consigli appropriati.
5. Gli Stati membri possono esentare gli operatori del settore alimentare dalla presente direttiva, per quanto riguarda l’acqua utilizzata ai fini specifici dell’impresa alimentare, se le autorità nazionali competenti hanno accertato che la qualità di quell’acqua non può compromettere la sicurezza dei prodotti alimentari finali e a condizione che la fornitura di acqua di tali operatori del settore alimentare sia conforme ai pertinenti obblighi, in particolare nell’ambito delle procedure in materia di principi dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo e ai provvedimenti correttivi di cui alla pertinente legislazione alimentare dell’Unione.
Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di acque destinate al consumo umano fornite in bottiglie o contenitori rispettino gli articoli da 1 a 5 e all’allegato I, parti A e B.
I requisiti minimi di cui all’allegato I, parte A, non si applicano tuttavia all’acqua di sorgente di cui alla direttiva 2009/54/CE.
6. I fornitori di acqua che forniscono, in media, meno di 10 m3 di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone nell’ambito di un’attività commerciale o pubblica sono soggetti soltanto agli articoli da 1 a 6 e agli articoli 13, 14 e 15 della presente direttiva, nonché ai pertinenti allegati.

Articolo 4 Obblighi generali

1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite. Ai fini dell’osservanza dei requisiti minimi previsti dalla presente direttiva le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) tali acque non contengono microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
b) tali acque soddisfano i requisiti minimi di cui all’allegato I, parti A, B e D;
c) gli Stati membri hanno adottato ogni altra misura necessaria per soddisfare gli articoli da 5 a 14.
2. Gli Stati membri vigilano a che l’applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva si basi sul principio di precauzione e non possa avere l’effetto di consentire, direttamente o indirettamente, un deterioramento dell’attuale qualità delle acque destinate al consumo umano, né l’aumento dell’inquinamento delle acque destinate alla produzione di acque destinate al consumo umano.
3. A norma della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione dei livelli delle perdite di acqua nel loro territorio e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di acqua utilizzando l’indice di perdita dell’infrastruttura (ILI) o altro metodo di analisi appropriato. Tale valutazione tiene conto dei pertinenti aspetti di salute pubblica, ambientali, tecnici ed economici e concerne almeno i fornitori di acqua che forniscono almeno 10 000 m3 di acqua al giorno o che servono almeno 50 000 persone.
I risultati della valutazione sono comunicati alla Commissione entro il 12 gennaio 2026.
Entro il 12 gennaio 2028, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 21, al fine di integrare la presente direttiva, che stabilisce una soglia basata sull’ILI o altro metodo appropriato al di sopra della quale gli Stati membri devono presentare un piano d’azione. Tale atto delegato è elaborato utilizzando le valutazioni degli Stati membri e il tasso medio di perdita dell’Unione determinato sulla base di tali valutazioni.
Entro due anni dall’adozione dell’atto delegato di cui al terzo comma, gli Stati membri il cui tasso di perdita supera la soglia stabilita nell’atto delegato presentano alla Commissione un piano d’azione contenente una serie di misure da adottare per ridurre il loro tasso di perdita.

Articolo 5 Standard qualitativi

1. Per i parametri che figurano nell’allegato I, gli Stati membri fissano valori applicabili alle acque destinate al consumo umano.
2. I valori di parametro stabiliti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non sono meno rigorosi di quelli stabiliti nell’allegato I, parti A, B, C e D. Per quanto concerne i parametri di cui all’allegato I, parte C, i valori sono fissati unicamente per finalità di monitoraggio e per garantire l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 14.
3. Gli Stati membri fissano valori per parametri aggiuntivi non riportati nell’allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana all’interno del loro territorio nazionale o in una parte di esso. I valori fissati soddisfano, al minimo, i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 6 Punti in cui i valori devono essere rispettati

1. I valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5 per i parametri elencati nell’allegato I, parti A e B, devono essere rispettati nei seguenti punti:
a) per le acque destinate al consumo umano fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto, all’interno di locali o stabilimenti, in cui le acque fuoriescono dai rubinetti, di norma utilizzati per le acque destinate al consumo umano;
b) per le acque destinate al consumo umano fornite da una cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna;
c) per le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori, nel punto in cui sono confezionate in bottiglie o contenitori;
d) per le acque destinate al consumo umano utilizzate in un’impresa alimentare, nel punto in cui sono utilizzate in tale impresa.
2. Per le acque destinate al consumo umano di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, si considera che gli Stati membri abbiano adempiuto gli obblighi di cui al presente articolo, all’articolo 4 e all’articolo 14, paragrafo 2, quando si possa dimostrare che l’inosservanza dei valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5 è dovuta al sistema di distribuzione domestico o alla sua manutenzione, fatta eccezione per l’articolo 10 per quanto riguarda i locali prioritari.
3. Qualora si applichi il paragrafo 2 del presente articolo e sussista il rischio che le acque destinate al consumo umano di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non siano conformi ai valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5, gli Stati membri assicurano comunque che:
a) siano prese misure appropriate per ridurre o eliminare il rischio di non conformità ai valori di parametro - ad esempio offrendo ai proprietari consulenza sugli eventuali provvedimenti correttivi da adottare - e, se necessario, siano prese altre misure, quali adeguate tecniche di trattamento, per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura al fine di ridurre o eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura; e
b) i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti correttivi supplementari da adottare.

Articolo 7 Approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio

1. Gli Stati membri provvedono affinché la fornitura, il trattamento e la distribuzione di acque destinate al consumo umano siano improntati a un approccio basato sul rischio, che copra l’intera catena di approvvigionamento, dal bacino idrografico all’estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell’acqua, fino al punto in cui i valori devono essere rispettati, come specificato all’articolo 6.
L’approccio basato sul rischio comporta i seguenti elementi:
a) una valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano, in conformità dell’articolo 8;
b) una valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di fornitura che includa l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di erogazione, effettuata dai fornitori di acqua in conformità dell’articolo 9; e
c) una valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici, in conformità dell’articolo 10.
2. Gli Stati membri possono adeguare l’attuazione dell’approccio basato sul rischio, senza compromettere l’obiettivo della presente direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano e la salute dei consumatori, quando sussistono vincoli particolari dovuti a circostanze geografiche quali la grande distanza o la limitata accessibilità della zona di approvvigionamento idrico.
3. Gli Stati membri provvedono affinché vi sia una ripartizione chiara e appropriata delle responsabilità tra i portatori di interessi, secondo le definizioni degli Stati membri, per quanto concerne l’attuazione dell’approccio basato sul rischio. Tale ripartizione delle responsabilità è adattata al loro quadro istituzionale e giuridico.
4. La valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano è effettuata per la prima volta entro il 12 luglio 2027. Tale valutazione e gestione del rischio deve essere riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni, tenendo conto dei requisiti di cui all’articolo 7 della direttiva 2000/60/CE, e, se necessario, aggiornata.
5. La valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura è effettuata per la prima volta entro il 12 gennaio 2029. Tale valutazione e gestione del rischio deve essere riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni e, se necessario, aggiornate.
6. La prima valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici è effettuata per la prima volta entro il 12 gennaio 2029. Tale valutazione e gestione del rischio deve essere riesaminata ogni sei anni e, se necessario, aggiornata.
7. I termini di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 non impediscono agli Stati membri di garantire che delle misure siano adottate quanto prima possibile non appena i rischi siano stati individuati e valutati.

Articolo 8 Valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano

1. Fatti salvi gli articoli da 4 a 8 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano.
2. Gli Stati membri assicurano che la valutazione del rischio includa i seguenti elementi:
a) una caratterizzazione dei bacini idrografici per i punti di estrazione, che includa:
i) una specificazione e mappatura dei bacini idrografici per i punti di estrazione;
ii) una mappatura delle zone di salvaguardia laddove tali zone siano state definite a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
iii) le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di estrazione dai bacini idrografici; poiché tali dati sono potenzialmente sensibili, in particolare in termini di salute pubblica e sicurezza pubblica, gli Stati membri provvedono affinché tali dati siano protetti e comunicati esclusivamente alle autorità competenti e ai fornitori di acqua;
iv) una descrizione dell’uso del suolo, del dilavamento e dei processi di ravvenamento nei bacini idrografici per i punti di estrazione;
b) l’individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi nei bacini idrografici per i punti di estrazione e la valutazione del rischio che essi potrebbero rappresentare per la qualità delle acque destinate al consumo umano; tale valutazione prende in esame i possibili rischi che potrebbero causare il deterioramento della qualità dell’acqua, nella misura in cui ciò possa rappresentare un rischio per la salute umana.
c) un adeguato monitoraggio nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee o entrambe per i punti di estrazione o nelle acque non trattate di pertinenti parametri, sostanze o inquinanti selezionati tra i seguenti:
i) parametri di cui all’allegato I, parti A e B, o fissati conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della presente direttiva;
ii) inquinanti delle acque sotterranee di cui all’allegato I della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli inquinanti e gli indicatori di inquinamento per i quali gli Stati membri hanno stabilito valori soglia, conformemente all’allegato II di tale direttiva;
iii) sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti di cui all’allegato I della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
iv) inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti dagli Stati membri conformemente alla direttiva 2000/60/CE;
v) altri inquinanti pertinenti per le acque destinate al consumo umano, stabiliti dagli Stati membri sulla base dell’esame delle informazioni raccolte a norma lettera b) del presente comma;
vi) sostanze presenti naturalmente che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana attraverso l’uso di acque destinate al consumo umano;
vii) sostanze e composti inseriti nell’elenco di controllo stabilito a norma dell’articolo 13, paragrafo 8, della presente direttiva.
Ai fini della lettera a) del primo comma, gli Stati membri possono utilizzare le informazioni raccolte conformemente agli articoli da 5 a 7 della  direttiva 2000/60/CE.
Ai fini della lettera b) del primo comma, gli Stati membri possono utilizzare l’esame dell’impatto delle attività umane svolto a norma dell’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, nonché le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell’allegato II, punti 1.4, 1.5, e da 2.3 a 2.5, di detta direttiva.
Gli Stati membri scelgono dalla lettera c), punto i) alla lettera c), punto vii), del primo comma i parametri, le sostanze o gli inquinanti da monitorare perché considerati pertinenti alla luce dei pericoli e degli eventi pericolosi individuati in base alla lettera b) del primo comma, o alla luce delle informazioni comunicate dai fornitori di acqua conformemente al paragrafo 3.
Ai fini di un adeguato monitoraggio di cui al primo comma, lettera c), teso altresì ad individuare nuove sostanze pericolose per la salute umana attraverso l’uso di acque destinate al consumo umano, gli Stati membri possono utilizzare il monitoraggio effettuato conformemente agli articoli 7 e 8 della direttiva 2000/60/CE o ad altra legislazione dell’Unione pertinente per i bacini idrografici per i punti di estrazione.
3. I fornitori di acqua che effettuano il monitoraggio nei bacini idrografici per i punti di estrazione o nelle acque non trattate sono tenuti ad informare le autorità competenti delle tendenze, e delle quantità e delle concentrazioni insolite, di parametri, sostanze o inquinanti monitorati.
4. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio effettuata a norma del paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le opportune misure di gestione del rischio seguenti intese a prevenire o controllare i rischi individuati, partendo dalle misure di prevenzione:
a) definizione e attuazione di misure di prevenzione nei bacini idrografici per i punti di estrazione oltre alle misure previste o adottate ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), della  direttiva 2000/60/CE, ove necessario per garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano; se del caso, tali misure di prevenzione sono incluse nei programmi di misure di cui all’articolo 11, di tale direttiva; ove opportuno, gli Stati membri provvedono, in collaborazione con i fornitori di acqua e altri pertinenti portatori di interessi, affinché chi inquina adotti tali misure di prevenzione in conformità della  direttiva 2000/60/CE;
b) definizione e attuazione di misure di attenuazione nei bacini idrografici per i punti di estrazione oltre alle misure previste o adottate ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), della  direttiva 2000/60/CE, ove necessario per garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano; se del caso, tali misure di attenuazione sono incluse nei programmi di misure di cui all’articolo 11 di tale direttiva; ove opportuno, gli Stati membri provvedono, in collaborazione con i fornitori di acqua e altri pertinenti portatori di interessi, affinché chi inquina adotti tali misure di attenuazione in conformità della  direttiva 2000/60/CE;
c) garanzia di un adeguato monitoraggio dei parametri, delle sostanze o degli inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee, o entrambe, dei bacini idrografici per i punti di estrazione o nelle acque non trattate che potrebbero costituire un rischio per la salute umana attraverso il consumo di acqua o comportare un deterioramento inaccettabile della qualità delle acque destinate al consumo umano e che non sono stati presi in considerazione nel quadro del monitoraggio effettuato conformemente agli articoli 7 e 8 della direttiva 2000/60/CE. Se del caso, tale monitoraggio è incluso nei programmi di monitoraggio di cui all’articolo 8 di tale direttiva;
d) valutazione della necessità di definire o adattare zone di salvaguardia per le acque sotterranee e superficiali, di cui all’articolo 7, paragrafo 3, della  direttiva 2000/60/CEE, e qualsiasi altra zona pertinente.
Gli Stati membri provvedono affinché l’efficacia delle misure di cui al presente paragrafo sia riesaminata a intervalli adeguati.
5. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di acqua e le autorità competenti abbiano accesso alle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3. In particolare, i fornitori di acqua interessati hanno accesso ai risultati del monitoraggio ottenuti a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera c).
Sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono:
a) imporre ai fornitori di acqua di effettuare ulteriori monitoraggi o trattamenti di alcuni parametri;
b) consentire ai fornitori di acqua di ridurre la frequenza del monitoraggio di un parametro, o di rimuovere un parametro dall’elenco dei parametri che il fornitore di acqua deve monitorare conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), senza dover effettuare una valutazione del rischio del sistema di fornitura, a condizione che:
i) non si tratti di un parametro fondamentale ai sensi dell’allegato II, parte B, punto 1, e
ii) nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque destinate all’uso umano.
6. Laddove un fornitore di acqua sia autorizzato a ridurre la frequenza di un parametro del monitoraggio o a rimuovere un parametro dall’elenco dei parametri da monitorare secondo quanto previsto al paragrafo 5, secondo comma, lettera b), gli Stati membri garantiscono che sia effettuato un adeguato monitoraggio di tali parametri al momento del riesame della valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 4.

Articolo 9 Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura

1. Gli Stati membri provvedono affinché il fornitore di acqua effettui una valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la valutazione del rischio del sistema di fornitura:
a) tenga conto dei risultati della valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione effettuata conformemente all’articolo 8;
b) includa una descrizione del sistema di fornitura dal punto di estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell’acqua, fino al punto di erogazione; e
c) individui i pericoli e gli eventi pericolosi nel sistema di fornitura e includa una valutazione dei rischi che essi potrebbero rappresentare per la salute umana attraverso l’uso delle acque destinate al consumo umano, tenendo conto dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici, da perdite e condutture con perdite.
3. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio condotta conformemente al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le misure di gestione del rischio seguenti:
a) definizione e attuazione delle misure di controllo per la prevenzione e l’attenuazione dei rischi individuati nel sistema di fornitura che potrebbero compromettere la qualità delle acque destinate al consumo umano;
b) definizione e attuazione delle misure di controllo nel sistema di fornitura, oltre alle misure previste o adottate conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della presente direttiva o all’articolo 11, paragrafo 3, della  direttiva 2000/60/CE per l’attenuazione dei rischi provenienti dai bacini idrografici per i punti di estrazione che potrebbero compromettere la qualità delle acque destinate al consumo umano;
c) attuazione di un programma di monitoraggio operativo specifico alla fornitura conformemente all’articolo 13;
d) nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, garanzia che sia verificata l’efficacia della disinfezione applicata, che la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione, che la contaminazione da prodotti chimici per il trattamento sia mantenuta al livello più basso possibile e che le sostanze restanti nell’acqua non compromettano l’espletamento degli obblighi generali di cui all’articolo 4;
e) una verifica della conformità rispetto agli articoli 11 e 12 dei materiali, dei prodotti chimici per il trattamento e del materiale filtrante a contatto con le acque destinate al consumo umano che sono utilizzati nel sistema di fornitura.
4. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio del sistema di fornitura effettuata conformemente al paragrafo 2, gli Stati membri:
a) consentono la possibilità di ridurre la frequenza di monitoraggio di un parametro o di rimuovere un parametro dall’elenco dei parametri da sottoporre a monitoraggio, eccetto per i parametri fondamentali di cui all’allegato II, parte B, punto 1, qualora l’autorità competente abbia accertato che ciò non compromette la qualità delle acque destinate al consumo umano:
i) sulla base del verificarsi di un parametro in acqua non trattata, conformemente alla valutazione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2;
ii) quando un parametro può solo derivare dall’uso di una determinata tecnica di trattamento o di un determinato metodo di disinfezione che non siano utilizzati dal fornitore di acqua; ovvero
iii) sulla base delle specifiche di cui all’allegato II, parte C;
b) garantiscono che l’elenco dei parametri da sottoporre a monitoraggio nelle acque destinate al consumo umano a norma dell’articolo 13 sia ampliato o che la frequenza del controllo sia aumentata:
i) sulla base del verificarsi di un parametro in acqua non trattata, conformemente alla valutazione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2; oppure
ii) sulla base delle specifiche di cui all’allegato II, parte C;
5. La valutazione del rischio del sistema di fornitura riguarda i parametri di cui all’allegato I, parti A, B e C, i parametri fissati ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, nonché le sostanze o i composti inseriti nell’elenco di controllo stabilito ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 8.
6. Gli Stati membri possono esentare dal obbligo di effettuare la valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura i fornitori di acqua che forniscono, in media, tra 10 e 100 m3 di acqua al giorno o servono tra 50 e 500 persone, a condizione che l’autorità competente abbia accertato che tale esenzione non comprometta la qualità delle acque destinate al consumo umano.
Nel caso di tale esenzione, i fornitori di acqua esentati effettuano un controllo periodico in conformità dell’articolo 13.

Articolo 10 Valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici. Tale valutazione del rischio comprendente gli elementi seguenti:
a) un’analisi generale dei rischi potenziali associati ai sistemi di distribuzione domestici, e ai relativi prodotti e materiali, che consenta di determinare se tali rischi potenziali pregiudicano la qualità dell’acqua nel punto in cui fuoriesce dai rubinetti comunemente utilizzati per le acque destinate al consumo umano; tale analisi generale non comporta un’analisi dei singoli beni immobili; e
b) il controllo dei parametri elencati nell’allegato I, parte D, nei locali in cui sono stati individuati rischi specifici per la qualità dell’acqua e la salute umana durante l’analisi generale effettuata in conformità della lettera a).
Per quanto concerne la Legionella o il piombo, gli Stati membri possono decidere di incentrare il controllo di cui alla lettera b) del primo comma sui locali prioritari.
2. Gli Stati membri che concludono, sulla base dell’analisi generale effettuata a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera a), che esiste un rischio per la salute umana derivante dai sistemi di distribuzione domestici o dai relativi prodotti e materiali, o se il controllo effettuato a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera b), dimostra che i valori di parametro indicati nell’allegato I, parte D, non sono rispettati, provvedono affinché siano prese misure appropriate per eliminare o ridurre il rischio di non conformità ai valori di parametro di cui all’allegato I, parte D.
Per quanto concerne la Legionella, tali misure sono indirizzate quantomeno ai locali prioritari.
3. Al fine di ridurre i rischi connessi alla distribuzione domestica in tutti i sistemi di distribuzione domestici, gli Stati membri provvedono affinché siano prese in considerazione tutte le misure seguenti e siano adottate le misure ritenute pertinenti:
a) incoraggiare i proprietari di locali pubblici e privati a effettuare una valutazione del rischio del sistema di distribuzione domestico;
b) informare i consumatori e i proprietari di locali pubblici e privati in merito alle misure volte a eliminare o ridurre il rischio di non conformità alle norme di qualità delle acque destinate al consumo umano a causa del sistema di distribuzione domestico;
c) avvisare debitamente i consumatori circa le condizioni di consumo e di uso dell’acqua destinata al consumo umano e le eventuali azioni per evitare che il rischio si ripresenti;
d) promuovere corsi di formazione per gli idraulici e gli altri professionisti che operano nei settori dei sistemi di distribuzione domestici e dell’installazione di prodotti e materiali da costruzione che entrano in contatto con l’acqua destinata al consumo umano;
e) per quanto concerne la Legionella, assicurare che siano attuate efficaci misure di controllo e di gestione - proporzionate al rischio - per prevenire e contrastare l’insorgere di eventuali epidemie; e
f) per quanto concerne il piombo, se economicamente e tecnicamente fattibile, attuare misure tese a sostituire le componenti in piombo nei sistemi di distribuzione domestici esistenti.

Articolo 11 Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano

1. Ai fini dell’articolo 4, gli Stati membri assicurano che i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o ricostruzione, in impianti esistenti per l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio, o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che entrano a contatto con tali acque:
a) non compromettano direttamente o indirettamente la tutela della salute umana come previsto dalla presente direttiva;
b) non alterino il colore, l’odore o il sapore dell’acqua;
c) non favoriscano la crescita microbica;
d) non causino il rilascio nell’acqua di contaminanti in livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto per quel materiale.
2. Al fine di garantire l’applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire i requisiti minimi specifici di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano sulla base dei principi sanciti nell’allegato V. Tali atti di esecuzione devono stabilire:
a) entro il 12 gennaio 2024, metodologie per testare e accettare le sostanze di partenza, le composizioni e componenti da includere negli elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o componenti, inclusi limiti di migrazione specifica e precondizioni scientifiche riguardanti sostanze o materiali;
b) entro il 12 gennaio 2025, sulla base di elenchi comprendenti le date di scadenza compilati dall’ECHA, elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o componenti per ciascun gruppo di materiali, vale a dire organici, cementizi, metallici, smalti, e ceramiche o altri materiali inorganici di cui è autorizzato l’uso nella fabbricazione di materiali o prodotti a contatto con acqua destinata al consumo umano, ivi compresi, se del caso, le condizioni per il loro utilizzo e i limiti di migrazione, stabiliti sulla base delle metodologie adottate a norma della lettera a) del presente comma e tenendo conto dei paragrafi 3 e 4;
c) entro il 12 gennaio 2024, procedure e metodi per testare e accettare materiali finali utilizzati in un prodotto costituito da materiali o combinazioni di sostanze di partenza, composizioni o componenti di cui agli elenchi positivi europei, tra cui:
i) l’individuazione di sostanze pertinenti e altri parametri quali torbidità, sapore, odore, colore, carbonio organico totale, rilascio di sostanze non attese e aumento della crescita microbica da testare nell’acqua di migrazione;
ii) metodi per testare gli effetti sulla qualità dell’acqua, tenuto conto delle pertinenti norme europee;
iii) criteri di accettazione/rigetto dei risultati delle prove che tengano conto, tra l’altro, dei fattori di conversione della migrazione di sostanze nei livelli previsti per l’acqua di rubinetto, e delle condizioni di applicazione o di utilizzo, ove opportuno.
Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22.
3. I primi elenchi positivi europei da adottare a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera b), sono basati, tra l’altro, sugli elenchi positivi esistenti a livello nazionale, su altre disposizioni nazionali vigenti e sulle valutazioni dei rischi all’origine di tali elenchi nazionali. A tal fine, gli Stati membri comunicano all’ECHA l’esistenza di eventuali elenchi nazionali, di altre disposizioni e dei documenti di valutazione disponibili non oltre il 12 luglio 2021.
L’elenco europeo positivo di sostanze di partenza per i materiali organici tiene conto dell’elenco stabilito dalla Commissione a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
4. Gli elenchi positivi europei contengono le uniche sostanze di partenza, composizioni o componenti di cui è autorizzato l’uso di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b).
Gli elenchi positivi europei contengono le date di scadenza fissate sulla base di una raccomandazione dell’ECHA. Le date di scadenza sono fissate, in particolare, in base alle proprietà pericolose delle sostanze, alla qualità delle valutazioni del rischio sottostanti e alla misura in cui tali valutazioni del rischio sono aggiornate. Gli elenchi positivi europei possono contenere altresì disposizioni transitorie.
Sulla scorta dei pareri dell’ECHA di cui al paragrafo 6, la Commissione rivede e aggiorna periodicamente, ove necessario, gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), in linea con i più recenti sviluppi scientifici e tecnologici.
La prima revisione è completata entro 15 anni dall’adozione del primo elenco europeo positivo.
La Commissione garantisce che tutti gli atti pertinenti o i mandati di normalizzazione da essa adottati ai sensi di altre normative dell’Unione, siano conformi alla presente direttiva.
5. Ai fini dell’inclusione o della rimozione dagli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza composizioni o componenti, gli operatori economici o le autorità pertinenti presentano domande all’ECHA.
La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 21 al fine di stabilire una procedura - comprendente obblighi di informazione - relativa alla procedura di presentazione delle domande. La procedura garantisce che le domande siano corredate di valutazioni del rischio e che gli operatori economici o le autorità competenti forniscano le informazioni necessarie per la valutazione del rischio in un formato specifico.
6. Il comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA, istituito ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, pubblica un parere sulle domande presentate a norma del paragrafo 5 entro un termine stabilito negli atti delegati di cui a tale paragrafo. In tali atti delegati possono altresì essere incluse ulteriori disposizioni procedurali circa la procedura di presentazione delle domande e la pubblicazione di pareri da parte del comitato per la valutazione dei rischi e dell’ECHA.
7. Gli Stati membri devono ritenere che i prodotti approvati conformemente ai requisiti minimi specifici di igiene di cui al paragrafo 2 soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1.
Gli Stati membri provvedono affinché solo tali prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano che utilizzano i materiali finali approvati ai sensi della presente direttiva possano essere immessi sul mercato ai fini della presente direttiva.
Ciò non impedisce agli Stati membri, in particolare quando la qualità specifica delle acque locali non trattate lo richiede, di adottare provvedimenti di protezione più rigorosi per l’uso di materiali finali in circostanze specifiche o debitamente giustificate, ai sensi dell’articolo 193 TFUE. Tali provvedimenti devono essere notificati alla Commissione.
Ai prodotti contemplati dal presente articolo si applica il regolamento (UE) 2019/1020.
8. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 21 per integrare la presente direttiva stabilendo l’adeguata procedura di valutazione della conformità applicabile ai prodotti contemplati dal presente articolo sulla base dei moduli di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Nello stabilire quale procedura di valutazione della conformità debba essere utilizzata, la Commissione garantisce il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, tenendo conto al contempo del principio di proporzionalità. A tal fine, la Commissione prende le mosse dal Sistema 1+ di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011, o una procedura sostanzialmente equivalente, tranne qualora ciò risultasse sproporzionato. Gli atti delegati di cui al presente paragrafo contengono altresì norme per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, qualora tali organismi siano coinvolti nelle rispettive procedure di valutazione della conformità.
9. In attesa dell’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere o adottare misure nazionali in materia di requisiti minimi specifici di igiene per i materiali di cui al paragrafo 1, a condizione che tali misure rispettino le norme previste dal TFUE.
10. La Commissione chiede a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea riguardante test e valutazioni uniformi dei prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano in conformità dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di facilitare il rispetto di questo articolo.
11. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 21 al fine di integrare la presente direttiva stabilendo specifiche armonizzate per una marcatura ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile da apporre per indicare che i prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi al presente articolo.
12. Entro il 12 gennaio 2032, la Commissione, procede a un riesame del meccanismo istituito dal presente articolo e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata in particolare sull’esperienza acquisita con l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 1935/2004 e (UE) n. 305/2011, in cui valuta:
a) se la salute umana per quanto riguarda le materie contemplate dal presente articolo è garantita in modo adeguato in tutta l’Unione;
b) che sia assicurato il corretto funzionamento del mercato interno per i prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano;
c) l’eventuale necessità di ulteriori proposte legislative nelle materie contemplate dal presente articolo.

Articolo 12 Requisiti minimi per i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano

1. Ai fini dell’articolo 4, gli Stati membri garantiscono che i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano:
a) non compromettano direttamente o indirettamente la tutela della salute umana come previsto dalla presente direttiva;
b) non alterino il colore, l’odore o il sapore dell’acqua;
c) non favoriscano involontariamente una crescita microbica;
d) non rilascino nell’acqua contaminanti a livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto.
2. Per l’attuazione nazionale delle disposizioni del presente articolo, l’articolo 4, paragrafo 2, si applica di conseguenza.
3. Ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e fatti salvi il regolamento (UE) n. 528/2012 e utilizzando le pertinenti norme europee in materia di specifici prodotti chimici per il trattamento o materiale filtrante, gli Stati membri assicurano che la purezza dei prodotti chimici per il trattamento e del materiale filtrante sia verificata e che la qualità di tali prodotti chimici per il trattamento e del materiale filtrante sia garantita.

Articolo 13 Monitoraggio

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di assicurare che sia effettuato un monitoraggio regolare della qualità delle acque destinate al consumo umano conformemente al presente articolo e all’allegato II, parti A e B, al fine di verificare se le acque messe a disposizione dei consumatori soddisfino i requisiti della presente direttiva, in particolare i valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5. I campioni di acqua destinati al consumo umano sono prelevati in modo tale da essere rappresentativi della qualità delle acque nel corso dell’anno.
2. Per l’adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1, opportuni programmi di monitoraggio sono istituiti conformemente all’allegato II, parte A, per tutte le acque destinate al consumo umano. Tali programmi di monitoraggio riguardano specificamente l’erogazione, tenendo conto dei risultati della valutazione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione e ai sistemi di fornitura e consistono degli elementi seguenti:
a) il monitoraggio dei parametri elencati nell’allegato I, parti A, B e C, e dei parametri stabiliti conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, in conformità dell’allegato II, e, qualora sia effettuata una valutazione del rischio del sistema di fornitura, in conformità dell’articolo 9 e dell’allegato II, parte C, a meno che uno Stato membro non decida che uno di tali parametri possa essere rimosso, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, lettera b), o dell’articolo 9, paragrafo 4, lettera a), dall’elenco di parametri da monitorare;
b) il monitoraggio dei parametri elencati nell’allegato I, parte D, ai fini della valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b);
c) il monitoraggio delle sostanze e dei composti che figurano nell’elenco di controllo in conformità del paragrafo 8, quinto comma del presente articolo;
d) il monitoraggio, ai fini dell’individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera c);
e) il monitoraggio operativo svolto conformemente all’allegato II, parte A, punto 3.
3. I punti di prelievo dei campioni sono determinati dalle autorità competenti e debbono essere conformi ai requisiti pertinenti di cui all’allegato II, parte D.
4. Gli Stati membri devono conformarsi alle specifiche relative all’analisi dei parametri indicati nell’allegato III, nel rispetto dei principi seguenti:
a) possono essere usati metodi di analisi diversi da quelli indicati nell’allegato III, parte A, purché si possa dimostrare che i risultati ottenuti sono affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati nell’allegato III, parte A, comunicando alla Commissione tutte le informazioni pertinenti su tali metodi e sulla loro equivalenza;
b) per i parametri elencati nell’allegato III, parte B, si può utilizzare qualsiasi metodo, a condizione che rispetti i requisiti di cui allo stesso allegato.
5. Gli Stati membri assicurano un monitoraggio supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per cui non sono stati fissati valori di parametro a norma dell’articolo 5, qualora vi sia motivo di sospettarne una presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana.
6. Entro il 12 gennaio 2024, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 21 al fine di integrare la presente direttiva adottando una metodologia per misurare le microplastiche in vista di includerle nell’elenco di controllo di cui al presente articolo, paragrafo 8, una volta soddisfatte le condizioni di cui a tale paragrafo.
7. Entro il 12 gennaio 2024, la Commissione stabilisce linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoro alchiliche comprese nei parametri «PFAS — totale» e «somma di PFAS», compresi i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento.
8. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire e aggiornare un elenco di controllo riguardante sostanze o composti che destano preoccupazioni per la salute presso l’opinione pubblica o la comunità scientifica («elenco di controllo»), ad esempio i prodotti farmaceutici, i composti interferenti endocrini e le microplastiche.
Le sostanze e i composti sono aggiunti all’elenco di controllo quando è probabile che siano presenti nelle acque destinate al consumo umano e potrebbero presentare un potenziale rischio per la salute umana. A tal fine, la Commissione si avvale in particolare delle ricerche scientifiche dell’OMS. L’aggiunta di qualsiasi nuova sostanza o composto è debitamente giustificata ai sensi degli articoli 1 e 4.
Il betaestradiolo e il nonilfenolo sono inclusi nel primo elenco di controllo in considerazione delle loro proprietà di interferenti endocrini e del rischio che pongono per la salute umana. Il primo elenco di controllo è redatto entro il 12 gennaio 2022.
L’elenco di controllo indica un valore indicativo per ciascuna sostanza o composto e, se necessario, un possibile metodo di analisi che non comporti costi eccessivi.
Gli Stati membri introducono obblighi di monitoraggio per quanto riguarda l’eventuale presenza di sostanze o composti inclusi nell’elenco di controllo nei pertinenti punti della catena di approvvigionamento per le acque destinate al consumo umano.
A tal fine, gli Stati membri possono tenere conto delle informazioni raccolte a norma dell’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, della presente direttiva e possono utilizzare i dati di monitoraggio raccolti a norma delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE o di altra pertinente legislazione dell’Unione, per evitare la sovrapposizione di obblighi di monitoraggio.
I risultati del monitoraggio sono inclusi nelle serie di dati stabilite in conformità dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), insieme ai risultati del monitoraggio effettuato a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera c).
Se vengono rilevate tali sostanze o composti inclusi nell’elenco di controllo, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, o a norma del quinto comma del presente paragrafo, in concentrazioni superiori ai valori indicativi stabiliti nell’elenco di controllo, gli Stati membri provvedono affinché siano prese in considerazione tutte le misure seguenti e siano adottate le misure ritenute pertinenti:
a) adottare misure di prevenzione, misure di attenuazione o procedere a un adeguato monitoraggio nei bacini idrografici per i punti di estrazione o nelle acque non trattate secondo quanto disposto all’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c);
b) imporre ai fornitori di acqua di effettuare il monitoraggio di tali sostanze o composti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, lettera a);
c) imporre ai fornitori di acqua di verificare che il trattamento sia adeguato per raggiungere il valore indicativo o, se necessario, di ottimizzare il trattamento; e
d) adottare provvedimenti correttivi conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, qualora gli Stati membri lo ritengano necessario per proteggere la salute umana.
Gli atti di esecuzione previsti dal presente paragrafo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 22.

Articolo 14 Provvedimenti correttivi e limitazioni dell’uso

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi inosservanza dei valori di parametro fissati in conformità dell’articolo 5 sia esaminata immediatamente per individuarne la causa.
2. Se, nonostante le misure adottate per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, le acque destinate al consumo umano non rispondono ai valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5, e fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, lo Stato membro interessato provvede affinché siano adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinarne la qualità delle acque, dando priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute umana.
In caso di mancata conformità ai valori di parametro di cui all’allegato I, parte D, il provvedimento correttivo comprende le misure di cui all’articolo 10, paragrafo 3.
3. Indipendentemente dal fatto che si verifichi una mancata conformità rispetto ai valori di parametro, gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana sia vietata o ne sia limitato l’uso e che siano presi altri provvedimenti correttivi a tutela della salute umana.
Gli Stati membri considerano una mancata conformità ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell’allegato I, parti A e B, come un potenziale pericolo per la salute umana, tranne nel caso in cui l’autorità competente giudichi trascurabile l’inosservanza del valore di parametro.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, qualora l’inosservanza dei valori di parametro sia considerata un potenziale pericolo per la salute umana, gli Stati membri adottano quanto prima tutte le misure seguenti:
a) informano tutti i consumatori interessati del potenziale pericolo per la salute umana e della relativa causa, del superamento di un valore di parametro e dei provvedimenti correttivi intrapresi, compresi divieti, o limitazioni dell’uso o altri provvedimenti;
b) forniscono, e aggiornano periodicamente, le necessarie informazioni ai consumatori sulle condizioni di uso e consumo dell’acqua, tenendo conto in particolare dei gruppi di popolazione maggiormente esposti a rischi per la salute connessi all’acqua; e
c) una volta stabilito che non sussiste più alcun pericolo potenziale per la salute umana, ne informano i consumatori comunicando il ripristino del normale servizio.
5. Le autorità o altri organi competenti decidono quali provvedimenti sono adottati a norma del paragrafo 3, tenendo presenti i rischi per la salute umana che sarebbero provocati da un’interruzione dell’approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano.
6. In caso di inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute nell’allegato I, parte C, gli Stati membri esaminano se tale inosservanza costituisca un rischio per la salute umana. Essi prendono provvedimenti correttivi intesi a ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana.

Articolo 15 Deroghe

1. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere deroghe ai valori di parametro di cui all’allegato I, parte B, o a quelli stabiliti in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, fino a un valore massimo che essi stessi possono fissare, a condizione che tali deroghe non costituiscano un pericolo potenziale per la salute umana e a condizione che la fornitura di acque destinate al consumo umano nella zona interessata non possa essere garantita in nessun altro modo ragionevole. Tali deroghe si limitano a quanto segue:
a) un nuovo bacino idrografico per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano;
b) una nuova fonte di inquinamento rilevata nel bacino idrografico per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano o parametri recentemente ricercati o individuati; o
c) una situazione imprevista ed eccezionale in un bacino idrografico esistente per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano che potrebbe comportare un superamento limitato temporaneo dei valori di parametro.
Le deroghe di cui al primo comma sono limitate il più possibile nel tempo e non superano una durata di tre anni. Verso la fine del periodo della deroga, gli Stati membri effettuano un’analisi per stabilire se sono stati compiuti progressi sufficienti.
In casi eccezionali, uno Stato membro può concedere una seconda deroga per quanto riguarda il primo comma, lettere a) e b). Qualora uno Stato membro intenda concedere una seconda deroga, esso comunica alla Commissione i risultati del riesame, unitamente alle motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga. Tale seconda deroga non ha una durata superiore a tre anni.
2. Le deroghe concesse a norma del paragrafo 1 specificano quanto segue:
a) i motivi della deroga;
b) il parametro interessato, i risultati del precedente monitoraggio pertinente e il valore di parametro massimo ammissibile per la deroga;
c) l’area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sugli operatori del settore alimentare interessate;
d) un opportuno programma di monitoraggio, che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei monitoraggi;
e) una sintesi del piano relativo al necessario provvedimento correttivo, compreso un calendario dei lavori e una stima dei costi, nonché disposizioni per il riesame; e
f) la durata della deroga.
3. Se le autorità competenti ritengono che l’inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se il provvedimento correttivo adottato a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, è sufficiente a risolvere il problema entro 30 giorni, non è necessario precisare nella deroga le informazioni fornite al paragrafo 2 del presente articolo.
In tal caso, le autorità o altri organi competenti fissano nella deroga solo il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e il periodo concesso per risolvere il problema.
4. Il ricorso al paragrafo 3 non è più possibile se l’inosservanza di uno stesso valore di parametro per una determinata fornitura di acqua si è verificata per oltre 30 giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.
5. Lo Stato membro che ha concesso una deroga di cui al presente articolo provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente informata, secondo le modalità opportune, della deroga applicata e delle condizioni che la disciplinano. Ove occorra, lo Stato membro provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare.
Gli obblighi di cui al primo comma non si applicano alle circostanze di cui al paragrafo 3, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente.
6. Il presente articolo non si applica alle acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori.

Articolo 16 Accesso all’acqua destinata al consumo umano

1. Fatto salvo l’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE e i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, gli Stati membri, tenendo conto al contempo delle prospettive e circostanze locali, regionali e culturali in materia di distribuzione dell’acqua, adottano le misure necessarie per migliorare o mantenere l’accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare dei gruppi vulnerabili o emarginati, quali definiti dagli Stati membri.
A tal fine gli Stati membri:
a) individuano le persone prive di accesso o con un accesso limitato alle acque destinate al consumo umano, compresi i gruppi vulnerabili ed emarginati e i motivi di tale mancanza di accesso;
b) valutano le possibilità di migliorare l’accesso di dette persone;
c) informano tali persone sulle possibilità dell’allacciamento alla rete di distribuzione o su modi alternativi di accesso all’acqua destinata al consumo umano;
d) adottano le misure che ritengono necessarie e adeguate per garantire l’accesso all’acqua destinata al consumo umano dei gruppi vulnerabili o emarginati.
2. Per promuovere l’uso dell’acqua di rubinetto destinata al consumo umano, gli Stati membri provvedono a creare dispositivi all’esterno e all’interno degli spazi pubblici, ove tecnicamente fattibile, in modo proporzionato alla necessità di tali misure e tenendo conto delle condizioni locali specifiche, quali il clima e la geografia.
Gli Stati membri possono inoltre adottare le seguenti misure per promuovere l’uso dell’acqua di rubinetto destinata al consumo umano:
a) sensibilizzare riguardo ai dispositivi all’esterno e all’interno degli spazi pubblici;
b) avviare campagne di informazione ai cittadini circa la qualità di tale acqua;
c) incoraggiare la messa a disposizione di tale acqua nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici;
d) incoraggiare la messa a disposizione di tale acqua a titolo gratuito, o a prezzi modici, per i clienti nei ristoranti, nelle mense, e nei servizi di ristorazione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l’assistenza necessaria, secondo le definizioni degli Stati membri, sia fornita alle autorità competenti per attuare le misure di cui al presente articolo.

Articolo 17 Informazioni al pubblico

1. Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e aggiornate sulle acque destinate al consumo umano siano disponibili conformemente all’allegato IV, rispettando nel contempo le norme applicabili in materia di protezione dei dati.
2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti riforniti con acqua destinata al consumo umano ricevano le seguenti informazioni periodicamente e almeno una volta all’anno, senza doverne fare richiesta, e nella forma più appropriata e facilmente accessibile, per esempio nella bolletta o con mezzi digitali quali applicazioni intelligenti:
a) le informazioni concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano, inclusi i parametri indicatori;
b) il prezzo dell’acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo;
c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo familiare annuo, se tecnicamente fattibile e se tali informazioni sono a disposizione del fornitore di acqua;
d) il confronto del consumo idrico annuo del nucleo familiare con il consumo medio di un nucleo familiare, se applicabile, conformemente alla lettera c);
e) un link al sito web contenente le informazioni di cui all’allegato IV.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.

Articolo 18 Informazioni relative al controllo dell’attuazione

1. Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, gli Stati membri, assistiti dall’AEA:
a) istituiscono, entro il 12 gennaio 2029, e aggiornano successivamente ogni sei anni, una serie di dati contenente le informazioni relative alle misure adottate per migliorare l’accesso e promuovere l’uso delle acque destinate al consumo umano nonché relative alla percentuale della loro popolazione che ha accesso alle acque destinate al consumo umano conformemente all’articolo 16; tale disposizione non si applica all’acqua in bottiglia o contenitori;
b) istituiscono, entro il 12 luglio 2027, e aggiornano successivamente ogni sei anni, una serie di dati contenente le informazioni relative alla valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione effettuata conformemente all’articolo 8 e istituiscono, entro il 12 gennaio 2029, e aggiornano successivamente ogni sei anni una serie di dati contenente le informazioni relative alla valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici effettuata in conformità dell’articolo 10, compresi gli elementi seguenti:
i) informazioni sui bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera a);
ii) i risultati del monitoraggio condotto a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera c), e dell’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera b); e
iii) in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4 e dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, comprese le informazioni sul tipo di misure adottate, e sui progressi compiuti, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera f);
c) in caso di superamento dei valori di parametro stabiliti nell’allegato I, parti A e B, istituiscono e aggiornano in seguito, su base annua, una serie di dati contenente i risultati del monitoraggio e rilevati conformemente agli articoli 9 e 13 nonché le informazioni sui provvedimenti correttivi adottati in conformità dell’articolo 14;
d) istituiscono e aggiornano, in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni sugli incidenti attinenti all’acqua destinata al consumo umano che hanno generato un potenziale rischio per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata conformità ai valori di parametro che si sia verificata, protrattasi per più di 10 giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno 1 000 persone, comprese le cause di tali incidenti e i provvedimenti correttivi adottati in conformità dell’articolo 14; e
e) istituiscono e aggiornano, in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni su tutte le deroghe concesse a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, comprese le informazioni previste all’articolo 15, paragrafo 2.
Ove possibile, i servizi relativi ai dati territoriali ai sensi dell’articolo 3, punto 4, della direttiva 2007/2/CE sono utilizzati al fine di presentare la serie di dati di cui al primo comma.
2. Gli Stati membri assicurano che la Commissione, l’AEA e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie abbiano accesso ai dati di cui al paragrafo 1.
3. L’AEA pubblica e aggiorna un quadro generale a livello di Unione sulla base dei dati raccolti dagli Stati membri, ad intervalli periodici o a seguito di una richiesta della Commissione.
Il quadro generale a livello di Unione comprende, come opportuno, indicatori di risultato, i risultati e gli effetti della presente direttiva, carte d’insieme a livello di Unione e relazioni di sintesi degli Stati membri.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 3, ivi compresi i requisiti dettagliati per quanto riguarda gli indicatori, le carte d’insieme a livello di Unione e le relazioni di sintesi degli Stati membri di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22.
5. Gli Stati membri possono derogare al presente articolo sulla base di uno dei motivi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE.

Articolo 19 Valutazione

1. La Commissione, entro il 12 gennaio 2035, effettua una valutazione della presente direttiva. Tale valutazione si basa, tra l’altro, sugli elementi seguenti:
a) l’esperienza acquisita con l’attuazione della presente direttiva;
b) le serie di dati degli Stati membri istituite a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, e i quadri d’insieme a livello dell’Unione elaborati dall’AEA, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 3;
c) i pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici;
d) le raccomandazioni dell’OMS, ove disponibili.
2. Nel contesto della valutazione, la Commissione presta particolare attenzione agli aspetti seguenti:
a) l’approccio basato sul rischio di cui all’articolo 7;
b) le disposizioni relative all’accesso all’acqua destinata al consumo umano di cui all’articolo 16;
c) le disposizioni riguardanti le informazioni da fornire al pubblico conformemente all’articolo 17 e all’allegato IV.
3. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 12 gennaio 2029 e successivamente, se del caso, una relazione sulle potenziali minacce per le fonti di acque destinate al consumo umano dovute a microplastiche, prodotti farmaceutici e, se necessario, altri inquinanti che destino nuova preoccupazione, nonché sui relativi potenziali rischi per la salute.

Articolo 20 Revisione e modifica degli allegati

1. Con periodicità almeno quinquennale, la Commissione sottopone a revisione gli allegati I e II alla luce del progresso scientifico e tecnico nonché dell’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio degli Stati membri contenuto nelle serie di dati stabilite in conformità dell’articolo 18 e, se del caso, presenta proposte legislative modificative ai sensi della presente direttiva.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21, per modificare l’allegato III, ove necessario, al fine di adeguarlo al progresso scientifico e tecnico.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 al fine di modificare il valore di parametro del bisfenolo-A nell’allegato I, parte B, nella misura necessaria per adeguarlo al progresso scientifico e tecnico, essenzialmente sulla base dell’attuale riesame effettuato dall’EFSA.

Articolo 21 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafio3, all’articolo 11, paragrafi 5, 8 e 11, all’articolo 13, paragrafo 6, e all’articolo 20, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 12 gennaio 2021. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafi 5, 8 e 11, all’articolo 13, paragrafo 6, e all’articolo 20, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafi 5, 8 e 11, dell’articolo 13, paragrafo 6, e dell’articolo 20, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 22 Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica, l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 23 Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro il 12 gennaio 2023, notificano alla Commissione tali norme e misure e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

Articolo 24 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1a 18 e all’articolo 23 e agli allegati da I a V entro il 12 gennaio 2023. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 25 Periodo transitorio

1. Entro il 12 gennaio 2026 gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all’allegato I, parte B, per quanto riguarda: bisfenolo A, clorato, clorite, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS - totale, somma di PFAS e uranio.
2. Fino al 12 gennaio 2026 i fornitori di acqua non sono tenuti a monitorare le acque destinate al consumo umano in conformità dell’articolo 13 per quanto riguarda i parametri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 26 Abrogazione

1. La direttiva 98/83/CE, come modificata dagli atti indicati nell’allegato VI, parte A, è abrogata; l’abrogazione prende effetto il 13 gennaio 2023 e lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri rispetto alle scadenze per il recepimento nel rispettivo diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato VI, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII.
2. Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/83/CE che sono ancora applicabili al 12 gennaio 2023 rimangono in vigore fino alla fine della loro durata. Possono essere rinnovate conformemente all’articolo15 della presente direttiva solo nel caso in cui non sia stata ancora concessa una seconda deroga. Il diritto di chiedere alla Commissione una terza deroga a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 98/83/CE continua ad applicarsi alle seconde deroghe che sono ancora applicabili al 12 gennaio 2021.

Articolo 27 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 28 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

....

Allegato I prescrizioni minime relative ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano
Allegato II monitoraggio
Allegato III specifiche per l’analisi dei parametri
Allegato IV Informazioni al pubblico
Allegato V Principi per la definizione di metodologie comuni di cui all’articolo 11
Allegato VI
Allegato VII Tavola di concordanza

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