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Odorizzazione del gas: Quadro normativo

Odorizzazione del gas   Quadro normativo

Odorizzazione del gas: Quadro normativo -  Update Luglio 2022

ID 11903 | Rev. 2.0 del 26.07.2022 / Documento completo allegato

Il Documento tratta del quadro normativo per l’odorizzazione del gas (nel contesto gas naturale), che è previsto per uso domestico o similare, in conformità a quanto stabilito da:

1. Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. (GU n.320 del 20 dicembre 1971)
2. Decreto Ministeriale 21 Aprile 1993 Approvazione delle tabelle UNI-CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile (15° gruppo). (G.U. n. 101 del  3 maggio 1993 S.O. n. 43)
3. Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare (GU n. 129 del 6 giugno 2018)
4. Decreto Ministeriale  giugno 2022 Aggiornamento al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018, recante: «Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile». (GU n.139 del 16.06.2022)
5. Norme UNI 7133-X:2019UNI 9463-X:2022 (Rev. 2.0 2022)

L’odorizzazione non è obbligo per altri usi oltre a quello domestico o similare (es. industriale / tecnologico).

La rete di trasporto gas è gestita da SNAM (90% ca), mentre i distributori gas sono 700 ca. Sono previsti obblighi in capo all’impresa di trasporto, all’impresa di distribuzione e al Cliente finale (Impresa).

Il processo di odorizzazione del gas (che non abbia di per se tale caratteristica) è una misura di sicurezza in quanto potrà essere rilevata la sua presenza prima che si creino condizioni di pericolo per esplosività e tossicità. Le sostanze odorizzante più comuni sono composti da tetraidrotiofene (THT 99%) oppure da una miscela di mercaptani (TBM 75%).

DM 18 maggio 2018 Art  2 c  1

DM 18 maggio 2018 Art  2 c  3 4

Allegato A
TISG

TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLE PARTITE FISICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE (TISG)

Tabella 1 Categorie d’uso del gas

TIGS Tabella 1

Uso similare

Il Decreto Ministeriale 21 Aprile 1993, avente a oggetto “Approvazione delle tabelle UNI-CIG di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile (15° gruppo)” ha chiarito cosa si debba intendere per “usi similari” di cui all’articolo 1 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1083, individuandoli in quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici (produzione di acqua calda, cottura, riscaldamento unifamiliare o centralizzato, illuminazione di ambienti privati) che da questi differiscono perché richiedono apparecchi o installazioni le cui dimensioni sono diverse in quanto destinati a collettività (mense, cliniche, istituti, etc.)”.

GAS uso similare   norme

Tabella 1 - Uso similare / definizioni norme interessate

Norme UNI

Sostanze odorizzanti

Tra le varie sostanze rese disponibili dalla chimica industriale i mercaptani si sono dimostrati assai validi; in particolare il Ter-butil mercaptano (TBM) ha odore molto intenso e caratteristico e ne sono sufficienti 10 mg/Stm³ (metro cubo standard), anche se deve essere impiegato in miscela con altri mercaptani per evitare il congelamento.
Molto impiegata anche una seconda sostanza della famiglia chimica dei denominata tetraidrotiofene (THT), nonostante sia classificato come gas tossico dalla vigente normativa: in questo caso ne sono sufficienti 35÷40 mg per odorizzare efficacemente 1 Stm³ di metano.

Negli ultimi anni sono disponibili odorizzanti senza zolfo, al fine di contrastare il fenomeno delle piogge acide.

Sostanze odorizzanti

Fig. 3 - Sostanze odorizzante tetraidrotiofene (THT 99%) / miscela di mercaptani (TBM 75%).

Altre norme
Decreto ministeriale 16 aprile 2008 Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8. 

Decreto ministeriale 17 aprile 2008, Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8. 

Decreto ministeriale 3 febbraio 2016 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8. Decreto 22 dicembre 2000 «Individuazione della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modifiche e integrazioni».
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1.0 17.06.2022 Decreto 3 giugno 2022 Certifico Srl
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